Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37342 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27956-2017 proposto da:

ATC AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE GIA’ DELLA PROVINCIA DI TORINIO EX IACP, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE BONGIOANNI e LUCA CATTALANO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PINEROLO, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PECORILLA, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO CHIARELLO e MARIA SUPPA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 669/2017 della COMM.TRIB.REG.PIEMONTE, depositata il 18/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2021 dal Consigliere Dott. MARTORELLI RAFFAELE.

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino chiedeva al Comune di Pinerolo il rimborso dell’IMU versata (Euro 41.682,00) nel 2012 sugli immobili di proprietà presenti nel Comune e destinati alli edilizia popolare. Il Comune respingeva l’istanza di rimborso e I’A.T.C. ricorreva avverso il diniego di rimborso, richiamando al D.M. n. 200 del 2011, artt. 3, 4 e D.Lgs n. 504 del 1992, art. 7, comma 1 e sostenendo di trovarsi nelle condizioni previste per essere esentata dall’imposta. Affermava, infatti, che gli immobili, essendo locati in base ai valori (modesti) imposti dalle leggi di riferimento, non erano da considerare gestiti secondo una logica commerciale. Chiedeva dichiararsi l’illegittimità del diniego ed insisteva nella richiesta di rimborso della somma richiesta.

La C.T.P. di Torino, con sentenza 1294/8/14, respingeva il ricorso.

Secondo i primi giudici l’esenzione del tributo era consentita solo per quegli immobili utilizzati direttamente dall’Ente nello svolgimento di attività assistenziali ricettive. Nel caso in esame, viceversa, secondo l’orientamento consolidato della Suprema Corte, in presenza di un canone di locazione, il rimborso non era dovuto.

Proponeva appello I’ATC contestando la legittimità de decisione dei primi giudici ed eccependo che l’ATC era un ente pubblico che svolgeva un’attività non commerciale che rientrava nelle previsioni di esenzione, come disposto dal D.Lgs n. 23 del 2011, art. 9, comma 8, D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, Decreto del Ministero delle Finanze D.M. n. 200 del 2012, art. 91 bis, comma 3. Insisteva chiedendo che venisse accertata l’esenzione dal pagamento dell’IMU, e condannato il Comune di PINEROLO (TO) e al rimborso della somma di Euro 41.682,00 oltre interessi legali. La CTR di Torino con sentenza n. 669/5/17, confermava la decisione di primo grado ritenendo ostativo il mancato utilizzo diretto degli immobili ed affermando che, anche alla luce della normativa speciale successiva, detti enti fossero destinatari della sola detrazione dell’imposta di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4, e non della piena estensione.

Avverso la sentenza indicata proponeva impugnazione l’A.T.C. Piemonte Centrale deducendo:

1. Violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento al seguente combinato normativo: L.R. Piemonte n. 3 del 2010, art. 28, comma 2 bis e successive modificazioni (che ha attribuito alle ATC le funzioni, di carattere assistenziale/ricettività sociale (salvaguardia della coesione sociale e alla riduzione del disagio abitativo), in favore dei soggetti e nuclei svantaggiati; D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 8; D.Lgs. n. 504 del 1922, art. 7, comma 1, lett. i); D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 91 bis, comma 3, secondo periodo, come risulta dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, art. 1, comma 1, in sede di conversione; decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze D.M. 19 novembre 2012, n. 200.

2. Violazione/falsa applicazione di legge art. 360 c.p.c., n. 3 in riferimento allo Statuto del Contribuente L. n. 212 del 2000, art. 1 bis, comma 4.

Il Comune di Pinerolo si costituiva con controricorso.

Ad avviso dell’Agenzia ricorrente, nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale, con la gravata sentenza, non aveva applicato una disposizione normativa esistente (MEF D.M. n. 200 del 2012) ed aveva applicato un principio giurisprudenziale (quello sull’uso diretto del bene di cui alla sentenza della Cassazione Sezioni Unite 28160/2008) che non poteva più essere applicato in ragione della evoluzione normativa.

Rilevava che le circostanze fondamentali oggetto della causa non erano contestate: ossia la natura di ente pubblico non commerciale della ATC (criterio soggettivo) e l’applicazione di un canone inferiore al 50% dei canoni di mercato applicati in zona (criterio oggettivo).

Tuttavia, la C.T.R. aveva compiuto una sorta di travisamento in quanto non aveva applicato l’esenzione prevista dal combinato disposto D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 9, comma 8; D.Lgs. n. 504 del 1922, art. 7, comma 1, lett. i); D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 91 bis, comma 3, secondo periodo, come risultava dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, art. 1, comma 1, in sede di conversione; decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze D.M. 19 novembre 2012, n. 200.

Infatti l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i) doveva trovare applicazione nel caso di specie in quanto a partire dal 2012 erano intervenute modifiche normative che consentivano di ampliare il presupposto oggettivo della esenzione che non doveva più ritenersi solo nella utilizzazione diretta dell’immobile da parte dell’ente, ma poteva essere riconosciuta anche quando l’utilizzazione fosse avvenuta con “modalità non commerciali”. Così come espressamente prevede il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 91 bis, che, per determinare i requisiti generali e di settore per qualificare le attività di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), come svolte con modalità non commerciali, rinviava al decreto del Ministero delle Finanze: decreto con la forma del regolamento che era stato emanato con D.M. 19 novembre 2012, n. 200, applicabile all’IMU 2012.

La gravata sentenza, pertanto, aveva erroneamente ritenuto che tale modifica normativa e la successiva normativa regolamentare non avessero inciso sull’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità e che quindi si dovesse continuare a considerare l’esenzione come limitata all’utilizzo diretto da parte dell’ente. Di contro a partire dal predetto MEF D.M. n. 200 del 2012 il concetto di utilizzazione diretta o indiretta doveva necessariamente riferirsi al conseguimento della finalità istituzionale e quando tale conseguimento fosse avvenuto con modalità non commerciali (come incontestabilmente avveniva per ATC) non vi era ragione logico – giuridica di circoscrivere l’esenzione al solo caso della sede istituzionale.

La modalità ” non commerciale” si rinveniva quando quella l’attività istituzionale della ricettività sociale (incontestabilmente svolta da ATC ai sensi di legge per quanto riguarda gli immobili assegnati agli aventi titolo con procedura ad evidenza pubblica), fosse stata svolta dietro corrispettivo di importo simbolico e comunque non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti nell’ambito territoriale (D.M. n. 200 del 2012, art. 4). Riportava la misura dei canoni commerciali medi e di quelli applicati da ATC, chiedendo il riconoscimento dell’esenzione esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i).

Inoltre la sfera di applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), era stata meglio definita, nel tempo, da numerose pronunce giurisprudenziali, che avevano chiarito che l’esenzione dall’imposta era subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. Requisiti nel caso esaminato sussistenti.

Rilevava, infine, che l’esenzione richiesta riguardava alloggi sociali, così come definiti dal Ministero delle infrastrutture con D.M. 22 aprile 2008 in quanto l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente svolgeva la funzione di interesse generale di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati non in grado di accedere a locazioni nel libero mercato.

Ad avviso di questa Corte, i motivi possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.

Va premesso che nella specie si controverte dell’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), in tema di ICI, applicabile anche all’imposta IMU per l’anno 2012, oggetto di causa, in virtù del rinvio operato dal D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 8, in combinato disposto con il D.L. n. 201 del 2011, art. 13, conv. con modif. dalla L. n. 214 del 2011.

Tale esenzione, nella versione modificata ad opera del D.L. n. 1 del 2012, art. 91 bis, conv. dalla L. n. 27 del 12, applicabile ratione temporis, opera per “gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui alla L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a)”.

Come è evidente si è in presenza di una norma che, prevedendo una agevolazione fiscale, ha natura speciale e derogatoria della norma generale che istituisce il tributo e perciò, essendo di stretta interpretazione, non può essere applicata al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate, stante il divieto non solo di applicazione analogica, ma anche di interpretazione estensiva, in conformità a quanto stabilito dall’art. 14 preleggi (cfr. con riferimento ad altre fattispecie, ma sempre in materia di ICI, Cass., Sez. 5, n. 10646 del 2005 e Cass., Sez. 6-5, n. 15407 del 2017).

Trovando applicazione gli stessi principi elaborati in tema di ICI, questo Collegio, dando continuità a quanto già ritenuto da questa Corte in fattispecie analoga, ritiene che l’esenzione riconosciuta dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 1, lett. c) (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio d’attività commerciali), purché destinati esclusivamente – fra l’altro – allo “svolgimento d’attività assistenziali”, non spetta alle Agenzie Territoriali per la Casa, istituite con L.R. Piemonte n. 11 del 1993, enti pubblici non economici che esercitano nell’ambito locale le funzioni già attribuite agli Istituti Autonomi per le Case Popolari, non essendo sufficiente la pretesa destinazione “esclusiva” allo svolgimento di attività assistenziale, ma occorrendo la destinazione diretta e immediata dell’immobile allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’ente, aspetto non ravvisabile in caso di utilizzazione indiretta degli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in godimento a cittadini assegnatari e comunque assoggettati al pagamento di pigioni – sia pure inferiori a quelle di mercato – remunerative del capitale investito.(Vedi Cass. n. 34601 del 2019).

Le Agenzie Territoriali per la Casa, istituite con la L.R. Piemonte 26 aprile 1993, n. 11, esercitano nell’ambito locale le funzioni già attribuite agli Istituti Autonomi per le Case Popolari e sono subentrate nei rapporti attivi e passivi di questi, sono qualificate dalla citata L., art. 3, comma 2, enti pubblici di servizio, non economici, ausiliari della Regione, e provvedono all’amministrazione e gestione del proprio patrimonio e di quello ad esse affidato da altri enti pubblici ed all’attuazione di interventi, diretti o indiretti, finalizzati all’incremento ed alla conservazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e dei relativi servizi.

L’espressa qualificazione delle Agenzie quali enti pubblici non economici conferma che esse abbiano natura analoga a quella riconosciuta agli I.A.c.p. (cfr.: Cass. n. 18549 del 2003; Cass. SU n. 11052 del 1994; Cons. St., sez. VI, dec. 11 giugno 1990, n. 596), per i quali si è già ritenuto che, tenuto conto delle finalità sociali e degli scopi di pubblico interesse da questi perseguiti nel costruire appartamenti economici da porre a disposizione delle categorie di cittadini meno abbienti o bisognosi, risulta coerente con tali natura e funzione il permanere dell’obbligo degli assegnatari inquilini degli alloggi di corrispondere pigioni inferiori a quelle di mercato, in quanto calcolate senza intenti speculativi o di lucro (cfr.: Corte Cost., sent. 22 dicembre 1969, n. 169; Corte Cost. sent. 28 luglio 1976, n. 193).

Nonostante le finalità sociali e gli scopi di pubblico interesse e l’esclusione di un profitto d’impresa, tali enti hanno però il dovere di retribuire con il monte delle pigioni il capitale immobilizzato, realizzando il corrispondente reddito. (cfr. R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 21); circostanza che ne esclude la natura meramente assistenziale dell’attività.

Con riferimento al profilo espressamente, qui dedotto, si rileva come, da ultimo, si sia ribadito che “la tenuità e modestia del canone corrisposto non esclude il carattere economico dell’attività svolta, non essendovi equivalenza tra il concetto di corrispettivo tenue o modesto e quello di corrispettivo simbolico, il quale esclude completamente il rapporto sinallagmatico, sussistente invece nel primo caso”.

Questa Corte, di recente, ha avuto modo di puntualizzare, innanzi tutto, che, per le case popolari concesse in locazione dagli enti di edilizia residenziale pubblica, la sussistenza del requisito oggettivo dell’utilizzazione diretta continua ad essere presupposto necessario della applicazione della esenzione in parola (Cass. 1083/2016). In particolare è stato affermato che “in materia di ICI, l’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i) opera alla duplice condizione dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito, escludendo che il beneficio possa spettare in caso di utilizzazione indiretta, pur se assistita da finalità di pubblico interesse” (cfr. Cass. S.U. n. 28160/2008, e anche Cass. n. 7385/2012, n. 12313/2017 e n. 20135 del 2019).

Inoltre, le finalità di carattere sociale svolte per legge dagli enti di edilizia residenziale pubblica non escludono che la attività di concedere in locazione le unità abitative a loro disposizione, sia pure ad un canone locativo moderato o convenzionato (in quanto parametrato alla situazione economica dell’assegnatario) debba considerarsi un’attività di carattere economico ai sensi di legge (Cass. 20135/2019).

Inoltre, non può ritenersi l’equivalenza, ai fini che qui interessano, del concetto di corrispettivo simbolico con quello di corrispettivo inferiore, anche della metà, alla media dei prezzi praticati nella zona. Infatti, il corrispettivo puramente simbolico non è il corrispettivo tenue o modesto, ma quello che escludendo completamente il rapporto sinallagmatico equivale all’assenza di corrispettivo. In termini da ultimo Cass. n. 8964/20 (Cass. 392/1986; cfr. in tema di esenzione ICI anche Cass. N. 4066/2019).

Con riferimento, infine, al fatto che si trattasse di alloggi sociali, va precisato che il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 2, lett. b), conv. in L. 28 ottobre 2013, n. 124, nel differenziare, per la prima volta, il trattamento delle unita immobiliari richiamate dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4 (unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soggetti assegnatari, ed alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari), prevedendo solo che le prime sarebbero divenute esenti dall’IMU a decorrere dal 1 luglio 2013, in quanto equiparate all’abitazione principale, ha stabilito, al successivo comma 4, che gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.c.p., istituiti in attuazione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 93, sarebbero rimasti invece imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del D.M. 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. del 24 giugno 2008 n. 146, che erano stati, a loro volta, equiparati all’abitazione principale, ma soltanto a decorrere dal 1 gennaio 2014.

In tale ultima ipotesi, come visto, l’esenzione dall’imposta risulta, tuttavia, prevista dal D.L. n. 102 del 2013, art. 4 (con in L. n. 124 del 2013) esclusivamente a decorrere dal 1 gennaio 2014 e non risulta applicabile nel caso di specie non potendo riconoscersi alla stessa, alcuna efficacia in relazione all’anno 2012.

Come è evidente siamo in presenza di una norma che, prevedendo una agevolazione fiscale, ha natura speciale e derogatoria della norma generale che istituisce il tributo e perciò, essendo di stretta interpretazione, non può essere applicata al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate, stante il divieto non solo di applicazione analogica, ma anche di interpretazione estensiva, in conformità a quanto stabilito dall’art. 14 preleggi. (Cass. 17300/2021).

Conclusivamente questa Corte, dando continuità ai principi sopra indicati, ritiene che il ricorso debba essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare all’ente impositore le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di Euro 4.100,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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