LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 35811-2018 proposto da:
C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE’
CAVALIERI, 11, presso lo studio dell’avvocato CIRO SINDONA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO FERRI;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata negli Uffici dell’Avvocatura Capitolina sita in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21/C, rappresentata e difesa dall’avvocato GAROFOLI UMBERTO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2879/2018 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 04/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2021 dal Consigliere Dott. MARTORELLI RAFFAELE.
RILEVATO
CHE:
C.B. impugnava tre avvisi di accertamento parziali ai fini IO, per gli anni 2007, 2008 e 2009, con cui il Comune di Roma aveva richiesto per gli immobili di sua proprietà, siti in ***** e in *****, una maggiore imposta, per le suddette annualità, di Euro 2.294,94, di Euro 740,16 e di Euro 1.360,32, comprensiva di sanzioni ed interessi. La CTP di Roma, con sentenza n. 2879/2018 sez. 2, accoglieva parzialmente il ricorso riguardo “al versamento dell’imposta effettuato dalla figlia”, pagata sul presupposto che la sig.ra C.D. fosse titolare di del relativo diritto reale; per il resto respingeva le altre richieste del contribuente, ivi compresa quella di esenzione relativa al 2009.
La CTR di Roma, con sentenza n. 2879/18, sull’appello proposto dal contribuente, confermava la sentenza impugnata. Rilevava, in particolare, che nei provvedimenti di autotutela, il Comune di Roma Capitale, per il 2007 e il 2008, aveva riconosciuto l’aliquota agevolata del 4,6% per l’immobile concesso in uso gratuito al coniuge B.A.M. a decorrere dal 20.4.17, data di variazione della residenza anagrafica, mentre per il 2009, in base alle norme vigenti, non sussisteva più tale agevolazione.
Con riguardo all’immobile concesso in uso gratuito alla figlia, riteneva l’agevolazione richiesta non spettante, dal momento che C.D. viveva e lavorava a Parma e non all’estero e non utilizzava l’appartamento di Roma come abitazione principale. Infine, confermava la legittimità della imposizione a carico del contribuente sull’immobile censito al foglio 115, n. 883, sub 1, dove egli aveva spostato la propria residenza, a far data dal 13.5.09, dando atto che il Comune aveva applicato l’esenzione per gli otto mesi successivi e non per l’intero anno.
Avverso la sentenza proponeva ricorso il C. sulla base di un unico motivo.
Roma Capitale si costituiva con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
La prima censura così rubricata” Violazione o falsa applicazione D.L. n. 93 del 2008, art. 1 conv. in L. n. 126 del 2008 ed D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 1, nonché art. 13 Reg. ICI Comune di Roma Delib. c.c. 21 dicembre 2002, n. 142, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. con riferimento alle imposte ed alle sanzioni applicate da Roma Capitale per gli anni 2007-2008-2009, prospetta la sussistenza dell’esenzione I.C.I per la prima casa. Pertanto agli immobili di ***** riportati nel provvedimento n. Prot. 344906/39/1 del 19.07.2013 indicati ai nn. progressivi 1-2-3 non poteva essere attribuita alcuna imposizione, in quanto l’immobile di cui al n. 1 era prima casa del ricorrente, il quello di cui al n. 2 costituiva prima casa del coniuge, B.A.M., ed infine l’immobile di cui al n. 3 era la prima casa della figlia, Sig.ra C.D., quest’ultima iscritta all’Aire dal 2002 con uso dell’abitazione sita in *****. Per quest’ultima, l’iscrizione era documentata dal certificato di residenza rilasciato dal Comune di Parma, dal quale risultava iscritta all’Aire di quel Comune dal 13.07.2002 – (Indirizzo estero in *****).
Assume il contribuente che deve essere ribadita l’esenzione dall’imposta I.C.I. per l’immobile di cui al progressivo n. 3 per gli anni 2008-2009, in quanto prima casa della Sig.ra C.D.. In relazione all’anno 2007, l’impugnata sentenza aveva omesso di affermare che C.D. quale soggetto fruitore dell’immobile poteva operare secondo la previsione della Delib c.c. 21 dicembre 2002, n. 142, art. 13, Reg. ICI che riconosceva a terzi la facoltà di operare il pagamento in luogo del soggetto passivo.
Per l’immobile censito al F. *****, n. *****, sub. *****, la sentenza, ad avviso del ricorrente, andava censurata sul presupposto che egli vi aveva trasferito la propria residenza a partire dal 13.05.2009. Il fatto che la residenza fosse stata trasferita solo il 13.05.2009, non autorizzava la limitazione dell’esenzione per l’anno 2009 per soli otto mesi, ma andava riconosciuta per intero, a decorre dal periodo di imposta successivo a quello in cui era stata alienata la precedente abitazione principale. L’esenzione andava, quindi, riconosciuta anche per i primi 4 mesi del 2009.
Il ricorso non è fondato.
Con riferimento all’abitazione individuata come prima casa del coniuge, si rileva che la sig. B.A.M., possedeva solo il 50% dell’unità immobiliare e per le annualità 2008 e 2009 non aveva effettuato alcun versamento ICI. Inoltre, per il 2009, non poteva essere accolta la richiesta di aliquota agevolata, in quanto dal 2009 la normativa non prevedeva più l’agevolazione dell’uso gratuito per il coniuge.
Per quanto riguarda, invece, l’immobile concesso in uso gratuito alla figlia C.D., la richiesta di agevolazione non può essere accolta, in quanto la stessa viveva e lavorava in un’altra città e non risiedeva stabilmente nell’immobile indicato. Infatti, ai fini del riconoscimento dell’aliquota agevolata prevista per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti ed affini entro il II grado di parentela (ad esclusione del coniuge, a partire dal 2009), il presupposto di base era che il soggetto utilizzasse l’immobile come abitazione principale e che vi risiedesse anagraficamente.
Sul punto, questa Corte ha avuto modo di precisare, a commento del D.L. n. 93 del 2008, che “Nessuna espressa statuizione contenuta nel D.L. n. 93 del 2008 ha riguardato gli immobili in proprietà o usufrutto di cittadini italiani residenti all’estero. Non può pertanto ritenersi che, in relazione a tali beni, si possa fruire della menzionata agevolazione (salvo ovviamente il caso in cui, come sopra evidenziato, siano stati assimilati alle abitazioni principali da regolamenti o delibere comunali vigenti al tempo dell’entrata in vigore della norma). Com’e’ noto, infatti, le norme che prevedono agevolazioni fiscali hanno natura speciale e derogatoria della norma generale che istituisce il tributo e perciò, essendo di stretta interpretazione, non possono essere applicate al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate, stante il divieto non solo di applicazione analogica, ma anche di interpretazione estensiva, in conformità a quanto stabilito dall’art. 14 preleggi (cfr. con riferimento ad altre fattispecie, ma sempre in materia di ICI, Cass., Sez. 5, n. 10646 del 2005 e Cass., Sez. 65, n. 15407 del 2017).”
“Inoltre, il testo del D.L. n. 16 del 1993, art. 1, comma 4 ter, è chiaro nel prevedere che quanto ivi disciplinato è stabilito “Ai fini dell’applicazione del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7, comma 3, quarto periodo, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 2" e non anche ad altri fini.” In altre parole, la disposizione appena riportata, per la parte in questa sede rilevante, opera un rinvio alla specifica disciplina delle detrazioni disciplinate dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, e non ad altre. Ovviamente, alle unità immobiliari in questione, possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, continua comunque ad essere riconosciuta la detrazione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, a condizione che non risultino locate, come previsto dal D.L. n. 16 del 1993, art. 1, comma 4 ter.” (Cass. Sez. 5 -, Ord. n. 27134 del 27/11/2020).
Con riferimento, infine alla censura relativa alla limitazione dell’esenzione per soli otto mesi, per l’anno 2009, la stessa non può trovare accoglimento. Il trasferimento della residenza è avvenuto il 13 maggio del 2009 e, in applicazione del principio generale che stabilisce che l’imposta è dovuta su base mensile, nel caso in cui il proprietario trasferisca la propria residenza nel corso dell’anno in un altro immobile, l’obbligo di pagamento, ovvero l’esenzione, debbono essere rapportati rispettivamente ai mesi nei quali sono presenti i requisiti che servono a definire l’abitazione principale ossia, la contemporanea presenza di residenza anagrafica e effettivo utilizzo dell’immobile. L’esenzione va quindi riconosciuta nei termini indicati dal Comune di Roma. Peraltro, sotto altro profilo, non risulta documentata l’epoca della alienazione della precedente abitazione principale.
Il ricorso va pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.400,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 26 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021