Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.37350 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17343/2020 proposto da:

I.K., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Dei Consoli, 62, presso lo studio dell’avvocato Inghilleri Enrica, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Paolinelli Lucia;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (c.f. *****), in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 03/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/09/2021 dal Consigliere Dott. Paola Vella.

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda di protezione internazionale, o in subordine umanitaria, del cittadino nigeriano I.K. (nato a *****) il quale aveva narrato – senza essere ritenuto però credibile – di essere stato costretto a fuggire dalla Nigeria a causa delle minacce di rappresaglia del gruppo “*****”, per la morte di un loro membro nel *****, in occasione di uno scontro con il cult antagonista dei “*****” nel quale egli militava sin dal 2001.

1.1. Avverso detta decisione il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

1.2. Il Ministero dell’Interno si è limitato a depositare un mero “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

CONSIDERATO

Che:

2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonché vizio di motivazione, avuto riguardo alla valutazione di non credibilità soggettiva del richiedente (ritenuta acriticamente adesiva al giudizio della Commissione territoriale) stereotipata e apodittica oltre che non giustificata dalle dichiarazioni effettivamente rese) e al travisamento delle fonti di informazione acquisite sul fenomeno dei cult e sulla situazione interna della Nigeria.

2.2. Con il secondo mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, nonché del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, art. 10 Cost. e art. 3 CEDU, oltre al vizio di motivazione, per avere il tribunale “escluso la protezione umanitaria senza verificare la situazione di grave instabilità politica e sociale attualmente presente in Nigeria”.

3. In via pregiudiziale si rileva che le Sezioni Unite di questa Corte si sono di recente pronunciate sul disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 – nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” – stabilendo che tale disposizione richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, sanzionando con una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” la mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Secondo le stesse Sezioni unite, tale interpretazione della portata precettiva della norma risulta compatibile con il quadro del diritto dell’Unione Europea e con i principi di diritto costituzionale nonché della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (Cass. Sez. U., 01/06/2021, n. 15177).

3.1. Di conseguenza, il difensore è tenuto a certificare espressamente la posteriorità della data di rilascio della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, eventualmente anche con la stessa sottoscrizione riferita all’autenticità della firma del ricorrente. Al contrario, nel caso di specie l’autentica del difensore è inequivocabilmente riferita alla sola sottoscrizione del conferente, non anche alla data ivi apposta.

4. Con ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 17970 del 23/06/2021 è stata rimessa alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del citato art. 35-bis, comma 13, come interpretato dalle Sezioni unite, “per contrarietà agli artt. 3,10,24,111 Cost.; per contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione alla direttiva 2013/32/UE, con riferimento all’art. 28 e art. 46, p. 11, e con l’art. 47 della Carta dei diritti UE, art. 18 e art. 19, p. 2 della medesima Carta, nonché artt. 6, 7, 13 e 14 della CEDU”.

4.1. Tuttavia, una sommaria delibazione dei motivi del ricorso esclude la rilevanza, a fini decisori, della questione di legittimità costituzionale sollevata, palesandosi i motivi inammissibili in quanto genericamente rivolti a contrastare gli accertamenti di merito effettuati dal tribunale con congrua motivazione in punto sia di inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente (v. pag. 2 decreto) sia di insussistenza dei presupposti delle tutele invocate, alla luce delle plurime C.O.I., qualificate e aggiornate, acquisite sul fenomeno dei cult (pag. 2-3 del decreto) e sulla situazione della Nigeria (pag. 4-6 del decreto).

4.2. Ne discende che ben può essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura, senza attendere la pronuncia della Corte costituzionale.

5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese del Ministero intimato (meramente “costituito”).

6. Va invece dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U., 23535/2019 e 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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