Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.37353 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11707/2017 proposto da:

Q.R., in proprio e nella qualità di socio accomandatario della Kamel Film s.a.s., elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Montanelli n. 11, presso lo studio dell’avvocato Andriola Alessandro, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Augenti Giacomo, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fascino P.G.T. – Produzione Gestione Teatro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e D.F.M., entrambe elettivamente domiciliate in Roma, Via G. Nicotera n. 29, presso lo studio dell’avvocato Assumma Giorgio, che le rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

Reti Televisive Italiane S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cicerone n. 60, presso lo studio dell’avvocato Previti Carla, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato La Rosa Alessandro, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2213/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/09/2021 dal Cons. Dott. Paola VELLA.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 16/06/2004, Q.R., in proprio e quale legale rappresentante di Kamel Film s.a.s. (di seguito Kamel), convenne in giudizio la Reti Televisive Italiane S.p.a. (di seguito RTI), D.F.M. e Fascino P.G.T. – Produzione Gestione Teatro S.r.l. (di seguito Fascino), per il risarcimento dei danni conseguenti al plagio di una propria opera intellettuale, ai sensi della L. n. 633 del 1941 – legge sul diritto d’autore (di seguito LDA).

1.1. Gli attori dedussero in particolare che la D.F., autrice del programma “*****” (poi denominato “*****”), prodotto da Fascino, aveva utilizzato pedissequamente il cd. format 2001 – che il Q. aveva realizzato e di cui Kamel era produttrice e titolare dei diritti – avente ad oggetto la trasmissione in una scuola di spettacolo in forma di “striscia quotidiana” (denominata “*****”), costituente elaborazione di un precedente format del 1995, prodotto da Kamel per RTI, che, dopo una prima elaborazione secondo il cd. format 1998 (progetto televisivo denominato “progetto nuova serie della scuola in diretta e/o progetto scuola”) aveva avuto una trasposizione scenica nella serie televisiva “*****” (trasmessa da *****).

1.2. Oltre al plagio, lamentarono una condotta di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., n. 3, a carico di tutti i convenuti e una condotta illecita ex art. 1337 c.c., a carico di RTI, che in violazione degli obblighi di correttezza e buona fede aveva dapprima protratto (nel 1998-1999 sul format 1998 e nel 2001 sul nuovo format 2001) e poi interrotto le trattative con il Q. per la realizzazione del format 2001, mandando però in onda a settembre 2001 la trasmissione televisiva “*****”, che “ricalcava pedissequamente il progetto” descritto nel format 2001.

2. Il Tribunale di Roma rigettò tutte le domande.

3. Con la sentenza impugnata in questa sede, la Corte d’appello di Roma – sezione specializzata in materia di impresa ha rigettato l’appello osservando: i) che il tribunale non aveva errato nell’individuare l’oggetto delle domande: il riferimento al format 1998 in luogo del format 2001 era frutto di un mero errore materiale, e la descrizione dei contenuti a pag. 6 della sentenza di primo grado era “esattamente corrispondente ai contenuti del c.d. format 2001”; ii) che ai fini della configurabilità di un’opera dell’ingegno il criterio della assoluta novità ed originalità dell’opera è stato superato dal criterio della “creatività soggettiva”, riguardante non l’idea in sé, ma la forma della sua espressione (Cass. 13249/2011, 20925/2005, 15943/2004), sicché ai fini della tutelabilità del format – inteso, secondo la nozione data dalla SIAE nel bollettino ufficiale n. 66 del 1994, in assenza di una definizione normativa, quale opera che “deve presentare, come elementi qualificanti, delle articolazioni sequenziali e tematiche, costituite da un titolo, un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi, così realizzando una struttura esplicativa ripetibile del programma” (Cass. 3817/2010) – è necessaria la presenza di “una struttura programmatica dotata di un grado minimo di elaborazione creativa, la quale sia caratterizzata dall’individuazione iniziale almeno degli elementi strutturali della vicenda, quali l’ambientazione nel tempo e nello spazio, i personaggi principali, il loro carattere e il filo conduttore della narrazione” (Cass. 21172/2011; iii) che le suddette caratteristiche difettano nella elaborazione scritta del format 2001, il quale manca di “quella compiuta concretezza espressiva” e in particolare di elementi scenografici e caratterizzazione dei protagonisti (come rilevato anche dal giudice di primo grado), tanto che un aspetto saliente del format quale “la tipologia di scuola ove ambientare il programma (…) è ancora prospettata come opzione aperta”; iv) che il format 2001 e il format di “*****” sono strutturalmente diversi, poiché il primo integra un reality show, il secondo un talent show e diversa è anche la struttura narrativa, quella del primo essendo focalizzata sull’aspetto umano e relazionale, quella del secondo sulla crescita e competizione tra nuovi talenti, mentre vi sono solo alcune identità di elementi “relativi a particolari non salienti perché secondari o già noti o che costituiscono semplici idee diversamente espresse” (ad esempio l’ambientazione nella ***** e la modalità di trasmissione in forma di striscia quotidiana, quest’ultima già sperimentata dal 2000, per il “*****”); di qui l’esclusione del plagio, conformemente ai criteri elaborati da Cass. 13249/2011 in tema di diritto d’autore relativo ai programmi televisivi; v) che, quanto alla domanda di concorrenza sleale, non sussistono né la qualità di imprenditore in capo al Q. e alla D.F., né un rapporto di concorrenzialità fra RTI e Kamel, rapporto in ipotesi intercorrente tra Kamel e Fascino (entrambe società di produzione televisiva) ma non allegato da parte attrice – così come non sono state allegate circostanze tali da individuare una relazione tra concorrente e terzo interposto che, pur non possedendo i requisiti soggettivi, agisca per conto o in collegamento con il concorrente del danneggiato e può così essere ritenuto responsabile in solido con quest’ultimo (Cass. 18691/2015) – la quale si è limitata a precisare nelle memorie conclusionali di primo grado una responsabilità diretta di RTI (che non è concorrente di Q. o Kamel) ed una responsabilità solidale di terzi interposti quali G.S. (che non è parte in causa) e la stessa D.F. (senza allegare né chiedere di provare se, quando e come costei sia venuta in possesso del format di Q.); vi) che dalla documentazione in atti risulta che i colloqui tra il Go. (dirigente di RTI) e il Q. erano embrionali (meri contatti informali per vagliare la fattibilità di un progetto) e, per quanto protrattisi nel tempo, non si sono “mai tradotto in vere e proprie trattative con individuazione quantomeno dei punti essenziali del rapporto”; vii) che pertanto i mezzi istruttori richiesti (prova testimoniale) sono irrilevanti e le prove documentali prodotte in appello non decisive, poiché “palesemente ininfluenti”.

4. Avverso tale decisione il Q. e la Kamel hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui hanno resistito con controricorso sia RTI che la D.F. e la Fascino. Il ricorrente e questi ultimi controricorrenti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, rubricato “violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, si deduce la nullità della sentenza di secondo grado (e di quella di primo grado), per la mancata comprensione del fatto oggetto di causa (la comparazione del format ideato dal Q. con quello di “*****”) e la conseguente mancanza, nella sentenza impugnata, della “concisa indicazione delle ragioni di fatto”, stante “la più assoluta confusione operata dalla Corte” d’appello tra il primo format del 1995, il secondo progetto del 1998 e il terzo format del 2001.

4.2. Il secondo mezzo, rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo – ossia che la trasmissione “*****” “ricalcava pedissequamente il progetto format ideato da Q.” per ambientazione, dinamiche, modalità di trasmissione – in uno al vizio di motivazione apparente, in quanto il reality show sarebbe un genus cui appartiene anche il talent show.

4.3. Con il terzo motivo, rubricato testualmente “violazione e falsa applicazione della L. n. 633 del 1941 (artt. 1,2 e 100) con riferimento alla tutelabilità del format ideato da Q.R.. Art. 360 c.p.c., n. 5”, si osserva che “l’autore acquisisce il diritto sull’opera per il solo fatto di averla creata senza che venga richiesta alcuna ulteriore formalità, come per l’appunto la pubblicazione, il deposito o la registrazione” e quindi è “tutelabile anche lo schema di trasmissione, purché esso presenti (come nel caso di specie) elementi sufficienti di originalità e creatività”, sottolineandosi che “le due successive formulazioni del format di Q.” avrebbero “condotto alla elaborazione di un soggetto televisivo compiuto e dettagliato”.

4.4. Il quarto mezzo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2598 c.c., n. 3, per avere la corte d’appello rilevato la mancata allegazione di circostanze che consentissero di individuare la relazione tra concorrente e terzo interposto, senza poi ammettere le prove testimoniali riproposte in appello (39 capitoli di prova con 13 testimoni).

4.5. Il quinto motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 1337 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5” censura il fatto che “la motivazione sullo stadio embrionale delle trattative è assolutamente generica” e che “i documenti prodotti delineano una situazione di fatto non compatibile con quella descritta dalla Corte”.

5. Tutti i motivi sono inammissibili.

5.1. La censura di nullità delle sentenze di primo e secondo grado per motivazione apparente, a causa della “mancata comprensione… della struttura dei format ideati dal Q.”, che costituirebbe “l’antecedente logico-giuridico rispetto ad ogni ulteriore valutazione” risulta veicolata dal primo motivo in modo incongruente rispetto al vizio contestato, risolvendosi nella messa in discussione dell’accertamento di fatto operato dai giudici di merito. Peraltro, la motivazione della sentenza impugnata non risulta affatto apparente, tale potendo ritenersi (con conseguente nullità della sentenza in quanto affetta da error in procedendo) solo quando essa, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass. Sez. U., 22232/2016; cfr. Cass. Sez. U., 8053/2014). Tra l’altro, nel caso di specie la corte d’appello ha espressamente dato atto che il mero errore materiale compiuto dal tribunale nel fare riferimento al format del 1998, in luogo del format del 2001, non aveva inciso sulla corretta individuazione dell’oggetto delle domande, evincibile dalla descrizione dei contenuti dei vari format implicati.

5.2. Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo, che peraltro non rispetta i canoni del novellato art. 360 c.p.c., n. 5), in base ai quali il ricorrente è onerato di indicare – conformemente all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, nonché la sua “decisività” (ex multis Cass. Sez. U., 8053/2014; Cass. 19987/2017, 27415/2018, 6735/2020). Si tratta quindi ancora una volta di deduzioni di merito, a fronte di una motivazione per nulla apparente.

5.3. Il terzo motivo veicola contestazioni di merito, poiché il ricorrente si limita a contrapporre la propria lettura dei fatti a quella, diversa, data dal giudice di merito, peraltro travisandone anche la ratio decidendi (ad esempio la corte d’appello afferma espressamente a pag. 7 che “con ciò non si intende dire che il format debba essere necessariamente realizzato per trovare tutela, ma che ove, come nella specie, sussista una mera scrittura dello stesso, esso deve contenere una specificazione sufficiente degli elementi formali in cui si esprime l’idea alla base dello stesso, sì da potersi apprezzare una forma creativa tutelabile”).

5.4. Anche il quarto mezzo impinge nel merito, e per di più manca di autosufficienza sulle pretese allegazioni e sul contenuto dei capitoli di prova, fermo restando che la corte d’appello afferma chiaramente che non sono stati articolati capitoli di prova testimoniale su se, come e quando la D.F. sia venuta in possesso del format di Q. (v. pag. 11 sentenza impugnata).

5.4.1. Va invero data continuità al consolidato orientamento di questa Corte per cui, qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova, nonché di dimostrare sia l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (Cass. 1271/2018, 23194/2017).

5.4.2. La doglianza sulla mancata ammissione di mezzi istruttori o sul mancato esercizio dei poteri officiosi è infatti sussumibile nell’ambito del vizio di motivazione, di cui deve avere forma e sostanza, potendo quindi essere denunciata per cassazione solo quando abbia riguardato un fatto decisivo della controversia; risulta perciò necessario che la prova non ammessa, ovvero non esaminata in concreto, sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi del tutto priva di fondamento (Cass. 251/2018, 24787/2016; cfr. Cass. 5377/2011, 4369/2009, 11457/2007, 3075/2006, 15633/2003, 16997/2002).

5.5. Infine, anche il quinto motivo attiene palesemente al merito.

6. Può quindi concludersi che il ricorso è inammissibile poiché, sotto l’apparente deduzione dei vizi di violazione o falsa applicazione di legge, mancanza di motivazione e omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, mira, in realtà, ad una nuova valutazione dei fatti storici o delle risultanze probatorie rispetto a quella operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U., 34476/2019; Cass. 5987/2021).

7. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti, liquidate in dispositivo.

8. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto (Cass. Sez. U., 20867/2020 e 4315/2020).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: quanto a Fascino P.G.T. – Produzione Gestione Teatro S.r.l. e D.F.M., in Euro 8.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge; quanto a Reti Televisive Italiane S.p.a., in Euro 5.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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