LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5347/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
Assunzioni Servizi Pubblici Impianti Costruzioni Appalti – ASPICA s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cardinal de Luca n. 1, presso lo studio dell’avv. Fabio Quojani, che le rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e nei confronti di:
Assunzioni Servizi Pubblici Impianti Costruzioni Appalti -ASPICA s.r.l. in concordato preventivo, in persona del liquidatore giudiziale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cardinal de Luca n. 1, presso lo studio dell’avv. Fabio Quojani, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– interveniente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3786/30/14, depositata il 9 luglio 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2021 dal Consigliere Dott. Nonno Giacomo Maria.
RILEVATO
CHE:
1. con sentenza n. 3786/30/14 del 09/07/2014 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP) n. 09/02/12, la quale aveva accolto il ricorso proposto da Assunzioni Servizi Pubblici Impianti Costruzioni Appalti – ASPICA s.r.l. in liquidazione (di seguito Aspica) avverso l’avviso di accertamento per IVA relativa all’anno 2005;
1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR e per quanto ancora interessa in questa sede, l’avviso di accertamento era stato emesso: a) per l’IVA addeitata da Waste Italia s.p.a. e Daneco s.p.a. per distacco di personale; b) per erronea applicazione dell’aliquota IVA del venti per cento anziché del dieci per cento con riferimento a fatture afferenti rifiuti; c) per l’IVA relativa al cost sharing riaddebitato dalla capogruppo Waste Italia s.p.a.;
1.2. la CTR respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate evidenziando che: a) il distacco del personale era assoggettabile ad IVA in quanto prestazione di servizi; b) le fatture concernenti i rifiuti riguardavano rifiuti speciali e scontavano, pertanto, un’aliquota del venti per cento; c) con riferimento ai costi addebitati dalla capogruppo, gli stessi erano inerenti con conseguente detraibilità dell’IVA;
2. avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;
3. Aspica resisteva con controricorso;
4. interveniva, altresì, in giudizio il liquidatore giudiziale di Assunzioni Servizi Pubblici Impianti Costruzioni Appalti – ASPICA s.r.l. in concordato preventivo con cessione di beni (di seguito Aspica in concordato), depositando controricorso unitamente ad Aspica.
CONSIDERATO
CHE:
1. va pregiudizialmente evidenziato che, con istanza del 30/12/2020 è stata chiesta l’estinzione del giudizio in conseguenza della intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, conv. con modif. nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, notificato il 5 giugno 2020;
1.1. con nota depositata in data 05/03/2021 l’Agenzia delle entrate si è associata all’istanza di estinzione in ragione della intervenuta definizione della controversia;
2. va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio; le spese restano a carico di chi le ha anticipate (cfr. Cass. n. 10198 del 27/04/2018; Cass. n. 21826 del 09/10/2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021