Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.37361 del 29/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18128/2019 proposto da:

N.C., elettivamente domiciliato in Roma Via Augusto Riboty, 23, presso lo studio dell’avvocato Gerace Valeria, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, (c.f. *****), in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

Commissione Territoriale di Ancona;

– intimato –

avverso il decreto n. 5712/2019 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 03/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/09/2021 dal Consigliere Dott. Paola Vella.

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Ancona ha rigettato il ricorso del cittadino nigeriano N.C. (nato in *****) contro il diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della protezione internazionale (o in subordine umanitaria) richiesta in quanto “perseguitato per aver manifestato per l’indipendenza del Biafra”, ritenendo motivatamente inattendibile il racconto e insussistenti i presupposti delle tutele invocate.

1.1. Avverso detta decisione il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

1.2. Il Ministero dell’Interno si è limitato a depositare un mero “atto di costituzione” per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza. La Commissione territoriale intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO

Che:

2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951, nonché del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, “in relazione alla esigenza di accordare al richiedente una forma gradata di protezione o altre forme residuali”, poiché, nonostante la ritenuta non credibilità della riferita “storia di persecuzione personale”, il giudice avrebbe dovuto approfondire la situazione generale del paese per verificare l’esistenza di un sistema di violenza generalizzato, legato all’attività terroristica del gruppo armato “*****”; avrebbe dovuto altresì considerare, ai fini della protezione umanitaria, la compromissione dei diritti fondamentali quali, in particolare, il diritto alla salute e all’alimentazione, tenuto conto – come si legge testualmente a pag. 19 del ricorso – che “nella specie il ricorrente proviene dall’India”, “e la prova che le condizioni di vita del ricorrente nel Paese di origine sono del tutto inadeguate è in re ipsa”, stante la sua scelta “di percorrere un viaggio così tanto lungo, incerto e rischioso per la propria vita”.

3. Con il secondo mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione della Direttiva Europea 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, “in relazione all’onere probatorio”, poiché il tribunale avrebbe deciso “senza consultare alcuna fonte” e senza tener conto delle informazioni che circolano sul web come l’articolo del *****”.

4. Entrambe le censure sono inammissibili, poiché del tutto generiche e per lo più consistenti nel richiamo dei principi normativi e giurisprudenziali che regolano la materia.

4.1. Inoltre, nei pochi passaggi argomentativi che riguardano in concreto le statuizioni censurate, si menzionano circostanze estranee alla fattispecie in esame, come il riferimento all’India come paese di origine del ricorrente (che invece proviene pacificamente dalla Nigeria) ed alla mancata consultazione delle cd. C.O.I. da parte del tribunale (che invece ha acquisito informazioni da fonti qualificate come UNHCR e EASO, v. pag. 2-3 del decreto), senza che abbia rilievo alcuno l’allegato articolo di giornale pubblicato in epoca successiva alla decisione del tribunale in Camera di consiglio (17 aprile 2019).

4.2. Ne risulta che le critiche svolte sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge mirano in realtà a sovvertire l’esito sfavorevole della decisione, che non è stata adeguatamente censurata.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese, in assenza di difese degli intimati.

6. Va invece dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U., 23535/2019 e 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021

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