LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8680/2019 proposto da:
O.W., rappresentato e difeso dall’avv. ANGELO VENTOLA, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 29/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/11/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con il decreto impugnato, il Tribunale di Lecce rigettava il ricorso proposto da O.W. avverso il provvedimento della Commissione territoriale con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione, internazionale ed umanitaria.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione O.W., affidandosi a tre motivi.
Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché il Tribunale non avrebbe assolto all’onere di cooperazione istruttoria previsto dalla legge, non avendo acquisito informazioni specifiche sul Paese di provenienza del richiedente asilo.
La censura è inammissibile, in quanto il decreto impugnato contiene l’indicazione delle fonti consultate dal Tribunale e riporta le specifiche informazioni da esse tratte (cfr. pag. 6). Sul punto, va ribadito che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede. In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062).
Nel caso di specie, il ricorrente non indica alcuna fonte alternativa, più aggiornata o più specifica, rispetto a quelle consultate dal Tribunale, ma si limita ad una censura generica, che si risolve nella richiesta di riesame della valutazione di fatto, preclusa in questa sede perché estranea alla natura e alla finalità del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 16 della Direttiva 32/2013/UE e la nullità della decisione impugnata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perché il Tribunale avrebbe omesso di assicurare il colloquio personale tra giudice e richiedente asilo. Inoltre, il ricorrente si duole, con lo stesso secondo motivo, del mancato accoglimento delle istanze istruttorie che egli avrebbe formulato nel giudizio di merito.
La censura è inammissibile, quanto al primo profilo (omessa audizione), alla luce del consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui “Nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incogruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21584 del 07/10/2020, Rv. 658982; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22049 del 13/10/2020, Rv. 659115 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 26124 del 17/11/2020, Rv. 659737). Il ricorrente non evidenzia che, nel caso di specie, ricorresse una delle suindicate ipotesi, ma contesta semplicemente la propria mancata audizione, senza neppure chiarire quali elementi, o passaggi salienti, della sua storia personale egli avesse intenzione di chiarire, nell’invocato colloquio con il Giudice. In argomento, è opportuno evidenziare che questa Corte ha ritenuto che non ogni censura sia possibile avverso il provvedimento con il quale il Giudice abbia rigettato l’istanza di audizione del richiedente asilo: detta statuizione, infatti, è impugnabile soltanto “… per error in procedendo, ove il giudice del merito abbia negato in termini assoluti l’ammissibilità dell’incombente in una delle ipotesi in cui e’, invece, astrattamente esperibile; per violazione o falsa applicazione di legge, nel caso in cui il giudice abbia escluso l’audizione sulla base dell’erronea applicazione di norme di diritto ai fatti su cui il richiedente intenda rendere le proprie dichiarazioni; per anomalia motivazionale, che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, per assoluta mancanza di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, per motivazione apparente, per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, con riguardo alla carente indicazione delle ragioni per le quali la decisione può essere adottata allo stato degli atti” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18311 del 25/06/2021, Rv. 661814-01). Non è dunque possibile contestare la mancata audizione personale del richiedente asilo, in sede giurisdizionale, senza indicare in modo preciso e specifico le ragioni per le quali detto ascolto sarebbe stato decisivo, né inquadrare il vizio in una delle ipotesi appena delineate.
Quanto al secondo profilo (mancato accoglimento delle istanze istruttorie) la censura è inammissibile per difetto di specificità, poiché il ricorrente non indica neppure quali richieste di prova egli avrebbe formulato nel corso del giudizio di merito, né ne dimostra la decisività. Sul punto, va ribadito che “Qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti, il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente i mezzi istruttori, trascrivendo le circostanze che costituiscono oggetto di prova nonché di dimostrare sia l’esistenza di un nesso eziologico tra l’omesso accoglimento dell’istanza e l’errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell’errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove” (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23194 del 04/10/2017, Rv. 645753; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 22/02/2007, Rv. 595004).
Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perché il giudice di merito avrebbe erroneamente denegato anche il riconoscimento della protezione umanitaria, nonostante la sua integrazione socio-lavorativa in Italia.
La censura è inammissibile. Il decreto impugnato riporta che il ricorrente aveva dichiarato che in Nigeria, suo Paese di origine, svolgeva una attività lavorativa, e che dalla comparazione tra le condizioni di vita, rispettivamente godute dal richiedente asilo in Italia ed in patria, non emergeva alcun profilo di vulnerabilità rilevante ai fini della concessione della tutela umanitaria. Il ricorrente contesta tale statuizione, senza però allegare alcun elemento che il giudice di merito non avrebbe valutato, o avrebbe erroneamente considerato, nell’ambito della valutazione finalizzata al riconoscimento della suindicata forma di protezione.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, attesa l’inammissibilità del controricorso dell’amministrazione intimata, del quale non è compiutamente documentata la notificazione, eseguita a mezzo del servizio postale, in difetto di produzione dell’avviso di ricevimento della relativa raccomandata.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2021