LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. r.g.27223/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata.
– ricorrente –
contro
B.L., elettivamente domiciliato in Roma, via Tembien n. 15 presso lo studio dell’Avv. Flavio Maria Musto e rappresentato e difeso per procura a margine del controricorso dall’Avv. Vincenzo Carrese.
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza n. 334/02/15 della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, depositata il giorno 11.06.2015 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Roberta Crucitti nell’udienza tenuta il 12 ottobre 2021 ai sensi del D.L. n. 137 del 2000, art. 23, comma 8 bis;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vitiello Mauro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza impugnata.
FATTI DI CAUSA
Nella controversia originata dall’impugnazione da parte di B.L. di avviso di accertamento, relativo a IRPEF dell’anno di imposta 2007, emesso in via sintetica ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, sulla base degli indici presuntivi di capacità contributiva costituiti dal possesso di tredici autovetture e motoveicoli storici da collezione, un camper, due immobili oltre l’abitazione principale, la Commissione tributaria regionale (d’ora in poi C.T.R.) dell’Umbria, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente avverso la prima decisione sfavorevole, annullava l’atto impositivo.
In particolare, il Giudice di appello, riteneva che il possesso dei veicoli storici, dei quali era stato dimostrato il mancato utilizzo, attese le differenze con i veicoli di uso quotidiano, non potesse essere considerato indice di capacità contributiva, con la conseguenza che, valutata la rilevante incidenza di detti beni nella determinazione sintetica del reddito, l’avviso di accertamento andasse annullato integralmente.
Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, su due motivi, cui resiste con controricorso il contribuente.
Nell’imminenza dell’udienza, svoltasi ai sensi del D.Lgs. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, il P.G. ha depositato requisitoria con cui ha concluso per l’accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza impugnata e il controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 6, nella quale sarebbe incorsa la C.T.R. umbra nell’escludere che il possesso di veicoli storici potesse costituire indice di capacità contributiva.
2.Con il secondo motivo del ricorso si deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e art. 35, comma 3 e degli artt. 112 e 277 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, laddove la C.T.R., dopo avere ritenuto che il possesso dei veicoli storici non potesse costituire indice di capacità contributiva, aveva annullato integralmente l’avviso di accertamento e non, come da suo onere, rideterminato il reddito imponibile, sulla scorta degli altri beni diversi, quali la proprietà di tre appartamenti e di un camper.
3.I motivi possono trattarsi congiuntamente per la loro connessione e sono fondati.
3.1. La sentenza impugnata e’, infatti, incorsa nelle dedotte violazioni di legge discostandosi dai principi, consolidati, statuiti in materia da questa Corte.
3.2 La giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre e di recente, Cass. n. 29364 del 23/12/2020, id. n. 18777 del 10/09/2020) e’, infatti, ferma nel ritenere che il processo tributario è annoverabile tra quelli di “impugnazione-merito”, in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell’accertamento dell’Ufficio, sicché il giudice, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte.
3.3. Nella specie, la C.T.R., discostandosi da tali principi, ha annullato integralmente l’atto impositivo impugnato, omettendo di rideterminare il redditò imponibile sulla scorta degli altri beni, sopra indicati, limitandosi a considerare la rilevante incidenza dei tredici veicoli di epoca, il cui possesso ha ritenuto inidoneo a configurare indice di capacità contributiva.
3.4 Anche tale argomentazione va censurata siccome non conforme ai principi statuiti in materia. Innanzi tutto, va ribadito che, in tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38 la disponibilità di immobili e di autoveicoli integra, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. citato, nella versione ratione temporis vigente, una presunzione di capacità contributiva “legale” ai sensi dell’art. 2728 c.c., imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità l’esistenza di una “capacità contributiva”, sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (v, tra le tante, Cass. n. 17487 del 01/09/2016).
Tale principio è stato, poi, ribadito, anche con specifico riferimento ai veicoli di epoca, da Cass. n. 16284 del 23/07/2007 e Cass. n. 15899 del 26/06/2017 le quali hanno, condivisibilmente, statuito che: “in tema di accertamento delle imposte sul reddito, il riferimento al possesso di autovetture da parte del contribuente, contenuto nel cd. redditometro, deve intendersi esteso anche alle auto storiche, rappresentando tale circostanza un idoneo indice di capacità contributiva, in quanto notoriamente collegata a spese a volte anche ingenti. Ne’ l’appartenenza delle auto storiche ai veicoli con caratteristiche atipiche, esentati dalla tassa automobilistica ai sensi della L. n. 342 del 2000, art. 63 vale ad escluderle dalla categoria generale delle autovetture ai fini tributari, trattandosi, peraltro, di normativa avente differente finalità”.
4. Il ricorso va, pertanto, accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria, in diversa composizione, che provvederà al riesame, adeguandosi ai superiori principi, e a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria-Perugia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione Civile, il 12 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021