Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37371 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15060/2014 R.G. proposto da:

D.G.L., B.R., B.R., rappresentati e difesi dall’avv. Roberto Esposito, dall’avv. Andrea Aliberti e dall’avv. Roberto Altieri, elettivamente domiciliati presso il loro studio, in Roma, via Sicilia, n. 66.

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione n. 31, n. 138/31/13, pronunciata il 17/10/2013, depositata il 03/12/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2021 dal Consigliere Riccardo Guida.

FATTO E DIRITTO

1. Il 24/12/2010 la Direzione provinciale I di Milano (in seguito “Agenzia di Milano”) notificò alla Piacenza Express Srl, società del cd. “gruppo Mythos”, e ai soci D.G.L. (socio al 20%), B.R. (socio al 20%) e B.R. (soda al 10%), in qualità di coobbligati D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 35, l’avviso di accertamento che: (i) recuperava a tassazione, per il 2005, la plusvalenza scaturita da una complessa operazione di conferimento di ramo di azienda e dismissione delle quote di partecipazione ad altre società del medesimo gruppo, finalizzata, in breve, al conseguimento di un indebito risparmio d’imposta, consistente, quanto alla società, nell’azzeramento della plusvalenza da conferimento/cessione, e, quanto ai soci, nell’incasso degli utili (qualificati dall’A.F. come “dividendi non distribuiti”) derivanti dalla cessione delle rispettive quote, pressoché depurati da costi fiscali (IRPEF); (ii) in relazione alla medesima operazione, accertava ai fini dell’IRES un maggiore reddito d’impresa; (iii) accertava inoltre ritenute non effettuate, non dichiarate e non versate, sui redditi di capitale maturati dai soci (Euro 129.015,00), rilevando pure (ed è questo il tema del decidere della causa) la corresponsabilità dei soci, ex art. 35, cit., per le imposte, soprattasse e interessi, da iscrizione a ruolo, relativi a redditi sui quali il sostituto d’imposta non aveva effettuato né versato le relative ritenute. A questo primo atto seguì la notificazione, alla società e ai soci, di un avviso di contestazione (con connessa cartella di pagamento), con il quale l’Agenzia di Milano irrogava le sanzioni pari al 30% delle ritenute di imposta non versate dalla società, e, infine, di una cartella di pagamento per ritenute alla fonte e relative sanzioni anch’essa correlata al detto avviso di accertamento.

2. I contribuenti impugnarono i provvedimenti del Fisco dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, la quale, con tre distinte pronunce (nn. 87/05/2012, 88/05/2012 e 89/05/2012), rigettò tutti i ricorsi, da un lato, non condividendo la doglianza delle parti private, secondo cui vi sarebbe stata una duplicazione della pretesa erariale, in quanto i soci avevano già adempiuto, nell’àmbito di un accertamento con adesione, in relazione agli avvisi di accertamento emessi dalla Direzione provinciale di Piacenza (in seguito “Agenzia di Piacenza”) per ritenute non effettuate e non versate dalla Piacenza Express Srl; dall’altro, sul rilievo che gli accertamenti dell’ufficio di Piacenza erano diversi dalla chiamata in solidarietà effettuata dall’Agenzia di Milano nei confronti dei ricorrenti, quali obbligati in solido con Piacenza Express Srl, sia in relazione alla pretesa impositiva che rispetto alle sanzioni.

3. Gli ex soci di Piacenza Express Srl hanno appellato le tre decisioni della CTP di Milano, e la Commissione tributaria regionale della Lombardia, riuniti i gravami, li ha rigettati, dichiarando di condividere “la sentenza appellata” in quanto (cfr. pag. 5 della decisione): (a) nel presente giudizio i soci sono chiamati a rispondere solidalmente per le obbligazioni della società Piacenza Express Srl inadempiente; (b) la pretesa tributaria dell’Agenzia di Milano è diversa da quella definita, con l’Agenzia di Piacenza, in sede di accertamento con adesione riguardante i soci, come persone fisiche; (c) alla “debenza solidale” del tributo consegue la “debenza solidale” delle sanzioni per la mancata effettuazione e per l’omesso versamento delle ritenute; (d) le altre eccezioni degli appellanti, non accolte in primo grado, vanno respinte per “le stesse motivazioni ampiamente sviluppate nelle decisioni dei primi giudici da intendersi qui riportate perché condivise”.

4. I contribuenti ricorrono con otto motivi e l’Agenzia resiste con controricorso.

5. Con istanza datata 25/02/2021 (con allegata la documentazione di riscontro), i ricorrenti hanno chiesto la declaratoria d’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3, comma 6, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, dando atto: di avere presentato istanze di definizione agevolata di tutte le cartelle oggetto del giudizio, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, (c.d. “prima rottamazione”); che Equitalia, con atto del 15/06/2017, ha comunicato loro le somme dovute a seguito dell’adesione alla definizione agevolata, e che essi hanno proceduto ai pagamenti rateali; che, tuttavia, a causa del ritardo nel versamento dell’ultima rata della “rottamazione”, per sanare tale situazione, su indicazione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, con apposite istanze presentate in data 27/11/2018, hanno aderito alla c.d. “rottamazione ter” D.L. n. 119 del 2018, ex art. 3; che l’Agenzia delle entrate-Riscossione, con comunicazioni del 24/06/2019, ha dichiarato l’assenza di ogni ulteriore somma da pagare, a seguito della definizione dei carichi pendenti. Con PEC del 09/03/2021 l’Agenzia ha aderito alla richiesta di estinzione del giudizio.

6. Va dichiarata, pertanto, l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere in quanto i contribuenti hanno versato tutte le somme dovute ed hanno estinto i debiti tributari. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

7. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. 12/10/2018, n. 25485; conf., ex multis, Cass. 10/10/2019, n. 25529).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e cessata la materia del contendere. Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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