Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37373 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7500/2014 R.G. proposto da:

Studio Due s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., corrente in Roma, con il prof. avv. Giuseppe Tinelli e con domicilio eletto presso il suo studio in Roma alla via di Villa Severini n. 54;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, Roma, n. 349/04, pronunciata il 16 luglio 2013 e depositata il 23 agosto 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 aprile 2021 dal Cons. Marcello M. Fracanzani.

RILEVATO

1. La Società contribuente, operante nel settore delle apparecchiature per illuminazione, era oggetto di una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza e che si concludeva con un complesso p.v.c., peraltro dopo che l’organo accertatore aveva chiesto l’integrazione di alcuni documenti alla società contribuente. L’accertamento aveva ad oggetto, segnatamente, alcune operazioni compiute dalla società con altre imprese aventi sede in Paesi a fiscalità agevolata (“black list”) e rispetto alle quale i verificatori avevano disconosciuto, tra l’altro, sia la detraibilità di alcuni costi relativi ad operazioni commerciali intercorse con queste ultime, sia la presunta posizione di controllo esercitata dalla società contribuente nei confronti di società estere con la conseguente applicazione della disciplina del “transfer pricing”. Alla luce dell’emesso p.v.c. l’Ufficio notificava pertanto alla contribuente un avviso di accertamento per la ripresa a tassazione delle relative imposte ai fini IRES, IVA e IRAP per l’anno 2005.

2. Insorgeva con ricorso la società contribuente, ivi svolgendo plurime censure e che possono essere raggruppate in due filoni omogenei: da un lato la carenza di motivazione dell’atto impositivo, da cui non trasparirebbe la doverosa valutazione, da parte dell’Ufficio, della copiosa documentazione offerta nella fase procedimentale e nuovamente prodotta in giudizio; dall’altro la violazione della disciplina di riferimento, avendo la società contribuente dimostrato la sussistenza di entrambe le esimenti di cui all’art. 110 TUIR per ciascuna delle operazioni commerciali contestate e la congruità dei costi sostenuti in relazione ad operazioni assoggettabili al transfer pricing. Costituitosi l’Ufficio, la Commissione tributaria provinciale accoglieva il gravame solo in parte.

3. Promuoveva appello l’Amministrazione finanziaria cui replicava la società contribuente, che svolgeva anche appello incidentale per la parte di sua soccombenza. La Commissione tributaria regionale, nel respingere l’appello incidentale, accoglieva parzialmente quello principale sia in relazione alla indeducibilità dei costi dell’operazione commerciale compiuta con una società avente sede ad Hong Kong (Studio Due Far East LTD), sia in merito alla sussistenza del rapporto di controllo tra quest’ultima e la società contribuente con conseguente applicazione della disciplina del transfer pricing e la conseguente determinazione del valore normale degli scambi.

4. Ricorre per la cassazione della sentenza la società contribuente, che propone nove motivi di ricorso, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO

1. In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., va esaminato ed accolto il quarto motivo del ricorso, la cui fondatezza assorbe molte delle questioni dibattute fra le parti. La causa, infatti, può essere decisa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, secondo l’indirizzo espresso da questa Corte: “a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c.” (Cass. V, n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 12002/14Cass. S.U. n. 9936/2014).

2.Con la quarta censura la società contribuente prospetta la violazione dell’art. 110, comma 11, TUIR per non aver la CTR verificato la sussistenza di entrambe le esimenti ivi previste.

2.1 In particolare, con specifico riguardo ad alcune operazioni intercorse con soggetti residenti ad Hong Kong ed al fine di escludere la deducibilità dei costi ad esse relativi, la CTR avrebbe dovuto vagliare l’insussistenza di entrambe le esimenti previste dall’art. 110 del TUIR, succitato comma 11 essendo esse previste dalla norma, nel testo allora applicabile, in via alternativa e non cumulativa.

Il motivo è fondato.

2.2 L’art. 110, commi 10 e 11, TUIR prevede infatti che “10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all’Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, ovvero di altri criteri equivalenti” e “11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. L’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l’Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento. La deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 10 è comunque subordinata alla separata indicazione nella dichiarazione dei redditi dei relativi ammontari dedotti”.

2.3 Orbene, dalla lettura della sentenza impugnata si evince che la CTR abbia valutato solo l’omessa prova che l’impresa estera svolga prevalentemente un’attività commerciale effettiva. Non risulta, invece, che abbia accertato che “le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione”, essendosi il Collegio di secondo grado limitato ad affermare che la delocalizzazione della produzione in Cina farebbe venir meno la “logica ad una pretesa attività di intermediazione cui sarebbero legale le fatture emesse”. Invero, ed a nulla rilevando quanto eccepito dal patrono erariale ossia che la CTR ha decretato l’assenza di entrambe le esimenti, appare evidente come dal testo della decisione impugnata non si possa ricavare il compiuto accertamento di fatto, ad opera della CTR, che la contribuente abbia dato adeguata dimostrazione che le operazioni poste in essere dalla società stessa rispondessero ad un effettivo interesse economico (cfr. Cass., V, n. 14573/2020).

Il motivo è quindi fondato e va accolto.

3. Con la quinta doglianza la società ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 Segnatamente, prospetta il vizio di motivazione contraddittoria della decisione impugnata per aver il Collegio d’appello dapprima ritenuto non provata l’effettiva esistenza di attività commerciale svolta dalla società con base ad Honh Kong e, poi, per aver affermato la sussistenza di un rapporto di controllo tra la società ricorrente e la predetta società estera. Il motivo di ricorso, formalmente proposto quale violazione di legge per omessa esplicitazione dei motivi di fatto e di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, prospetta in realtà la censura di motivazione contraddittoria, denunciando un preteso contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, invece prospettabile quale violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, e quindi causa di nullità della sentenza. Il motivo, connesso al precedente, è fondato.

3.1 La CTR aveva invero negato che la società Studio Due Far East LTD svolgesse all’estero attività commerciale effettiva per escludere la prima esimente di cui all’art. 110, comma 11, TUIR, salvo poi dedurne l’esistenza e l’operatività per sostenere l’infondatezza della censura avente ad oggetto il controllo esercitato su quest’ultima da parte della società ricorrente. Non può invero conciliarsi l’affermazione della sua inesistenza per fondare la condivisione del primo profilo e, nel contempo, quella della sua esistenza per fondare la condivisione del secondo profilo.

La censura è dunque fondata e va accolta.

Si può ora procedere con l’esame degli altri motivi.

4. Con il primo motivo la parte ricorrente prospetta la violazione del combinato disposto di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 7 e 12, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 3, e della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare, la società contribuente dubita della legittimità della decisione della CTR laddove ha rigettato il vizio di nullità dell’atto impositivo per non aver tenuto conto delle deduzioni e della documentazione offerta dalla contribuente in sede procedimentale.

Il motivo è infondato.

4.1 In materia è consolidato orientamento di questa Corte, peraltro confermato anche da arresti recenti, quello per cui “il contraddittorio è salvaguardato se l’ufficio ha preso in considerazione ed esaminato le osservazioni del contribuente, non se ha dato risposta a ciascuna di esse nell’avviso di accertamento. In altri termini, e sintetizzando estremamente la questione, se l’ufficio non ha neppure esaminato i rilievi, l’avviso è nullo (sez. VI-5 n. 17210/18); se li ha esaminati ma non ha inserito nell’avviso le risposte ad essi, l’avviso è valido. Afferma, al riguardo, sez. VI-5 n. 29487 del 2018: “Ed invero, Cass. n. 3583/2016 ha avuto modo di precisare che “…Come emerge dalla stessa lettura della prima parte del comma 7 – e dal raffronto con il tenore più perentorio della seconda parte, per la quale invece, all’esito di tanto complessa quanto nota evoluzione giurisprudenziale, si è pervenuti a conclusione opposta – all’obbligo dell’amministrazione finanziaria di “valutare” le osservazioni del contribuente (cui l’imposizione del termine dilatorio, questa sì a pena di nullità, è strumentale) non si aggiunge l’ulteriore obbligo di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo, a pena di nullità. Si tratta di una considerazione assai rilevante, posto che essa va coniugata con l’ulteriore affermazione secondo la quale in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, è valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente L. n. 212 del 2000, ex art. 12, comma 7, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall’altro lato, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo” (Cass. n. 8378/2017, Cass. 20781/2016; Cass. 15616/2016). Si vuol dire che la lesione del contraddittorio endoprocedimentale sussiste le sole volte in cui l’ufficio ha manifestato apertamente di non avere considerato le deduzioni difensive esposte dal contribuente nel termine dilatorio – com’e’ avvenuto nel caso di specie, posto che l’obbligo dell’amministrazione finanziaria di “valutare” le osservazioni del contribuente cui l’imposizione del termine dilatorio, a pena di nullità, è strumentale – e non quando lo stesso ufficio le ha, anche implicitamente, considerate e disattese all’atto di emanare l’accertamento” (Cfr. Cass., V, 3090/2021).

4.2 Nella fattispecie in esame, diversamente da quanto sostenuto con il primo motivo, vi è la prova che l’Ufficio ha valutato le deduzioni e le documentazioni offerte dalla contribuente, come risulta testualmente dal testo del ricorso (pagg. 21-24 in nota). L’Amministrazione ha dunque valutato le difese della contribuente e la circostanza che non vi sia una puntuale e specifica controdeduzione ad ogni difesa opposta non è causa di nullità.

Il motivo è quindi infondato.

5. Con la seconda doglianza la contribuente censura l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in parametro all’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b) convertito nella L. n. 134 del 2012.

5.1 Con il terzo motivo, invece, lamenta l’insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ante novella.

5.2 In sostanza, con il secondo e il terzo motivo di ricorso la parte ricorrente svolge la medesima doglianza sotto la duplice veste assunta dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 prima e dopo la novella introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b) convertito nella L. n. 134 del 2012, essendo il presente giudizio stato introdotto prima della decisione a Sezioni Unite n. 8053/2014. Denunzia, in particolare, l’illegittimità della sentenza per non aver la CTR valutato la copiosa documentazione offerta a dimostrazione della presenza, sul territorio di Hong Kong, della società estera, della effettiva conclusione delle operazioni contestate nonché dell’interesse economico della contribuente.

I motivi secondo e terzo possono essere ritenuti assorbiti nell’accoglimento del quarto.

6. Il sesto motivo ha ad oggetto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b) convertito nella L. n. 134 del 2012.

6.1 Il settimo motivo, invece, concerne l’insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ante novella.

7. Con la sesta e la settima doglianza, ed in analogia al secondo ed al terzo motivo, la parte ricorrente prospetta la medesima censura sotto la duplice veste assunta dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 prima e dopo la novella introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b) convertito nella L. n. 134 del 2012, essendo il presente giudizio stato introdotto prima della decisione a Sezioni Unite n. 8053/2014.

7.1 In questo caso, però, denunzia l’illegittimità della sentenza per non aver la CTR valutato la copiosa documentazione offerta a dimostrazione dell’assenza della posizione di controllo esercitata dalla società contribuente nei confronti della società estera con base ad Hong Kong. La CTR avrebbe dunque errato nel confermare la decisione di primo grado, nella quale la CTP aveva parimenti accertato la posizione di controllo salvo dissentire dalle modalità di calcolo, individuate dall’Ufficio, per la rideterminazione del “valore normale” delle operazioni intercorse con la società estera. La CTP aveva invero anche rideterminato dette modalità di calcolo per la definizione del valore normale senza, peraltro, che l’Ufficio contestasse alcunché in sede di appello: donde la conferma da parte della CTR della statuizione sull’esistenza della suindicata posizione di controllo e la declaratoria di acquiescenza sulle modalità di determinazione del predetto valore.

In analogia al secondo ed al terzo motivo, anche il sesto e settimo possono considerarsi assorbiti dall’accoglimento del quarto.

8.Con l’ottava doglianza la società ricorrente denunzia la violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42 in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c. in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare, si duole dell’elusione della disciplina in tema di “motivazione degli avvisi di accertamento” sul presupposto che la CTR, dopo aver confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha dichiarato sussistente il rapporto di controllo tra le due società, avrebbe sì aderito alla tesi della CTP ritenendo non corretto l’operato dell’Ufficio in ordine alla determinazione del “valore normale” da attribuire alle operazioni commerciali compiute ma avrebbe anche ipotizzato una nuova rideterminazione del valore in oggetto, così da integrare motu proprio ed ex post la motivazione dell’atto. Di tal via la CTR avrebbe illegittimamente consentito di sanare giudizialmente in vizio “formale” dell’atto.

Il motivo è infondato.

8.1 Ad un’attenta lettura della decisione impugnata pare a questa Corte che la Commissione tributaria regionale non abbia ipotizzato alcuna nuova rideterminazione del valore in oggetto. Ed infatti, dopo aver illustrato la disciplina in tema di transfer pricing ed affermato che il valore normale, in assenza di motivazione, è ancorata al regime di libera concorrenza, la CTR ha deciso la questione confermando il rapporto di controllo tra le due società per non aver la contribuente fornito adeguata documentazione contraria. Ha poi deciso per la conferma della “sentenza di primo grado che aveva individuato un criterio di benchmark per la determinazione del valore normale degli scambi tra le due società, criterio sul quale l’Ufficio impositore ha prestato acquiescenza”.

8.2 Come si evince dal testo della decisione impugnata, alcuna nuova rideterminazione è ipotizzabile nel caso in esame, essendosi la CTR limitata a dare atto della correttezza del ragionamento seguito dal giudice di primo grado e della circostanza che il criterio adottato dalla CTP (e quindi non dalla CTR) non era stato oggetto di impugnazione sicché l’Amministrazione vi aveva prestato acquiescenza.

8.3 In ogni caso la censura è infondata anche sotto un diverso, ed ulteriore profilo.

Se infatti è insegnamento costante di questa Corte che il processo tributario sia annoverabile tra quelli di “impugnazione-merito”, in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell’accertamento dell’Ufficio, sicché il giudice, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cfr., Cass., V, n. 5623/2021; Cass. V, n. 18777/2020), occorre anche tener conto che l’annullamento di un atto impositivo può avvenire “solo quando l’atto di accertamento sia affetto da vizi formali a tal punto gravi da impedire l’identificazione dei presupposti impositivi e precludere l’esame del merito del rapporto tributario il giudizio deve concludersi con una pronuncia di semplice invalidazione, ostandovi altrimenti il principio di economia dei mezzi processuali, che consente al giudice di avvalersi dei propri poteri valutativi ed estimativi ai fini della decisione e, in forza dei poteri istruttori attribuiti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 di acquisire aliunde i relativi elementi, prescindendo dagli accertamenti dell’Ufficio e sostituendo la propria valutazione a quella operata dallo stesso” (Cass., V, n. 5190 del 2017; Cass. n. 13294 del 2016; Cass. n. 24611 del 2014; Cass. n. 11935 del 2012).

8.4 Nel caso in esame non pare sussistere l’ipotesi delineata dalla norma, tanto che il requisito formale asseritamente mancante (motivazione) è stato agevolmente indentificato ed illustrato dalla contribuente, al punto da essere condivisa da ambedue i collegi di merito. Il che fa dubitare anche dell’interesse alla presente doglianza.

Il motivo merita pertanto di essere respinto.

9. Con l’ultima censura la parte ricorrente si duole della violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43 in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare, censura l’elusione della disciplina dettata in tema di avvisi di accertamento e dei termini decadenziali ivi indicati. Afferma infatti che la rimodulazione del valore norma delle operazioni soggette alla disciplina del transfer princing era illegittima perché aveva, di fatto, indebitamente riaperto i termini del potere accertativo, da cui l’Ufficio era ormai decaduto.

Il motivo è infondato.

9.1 Le argomentazioni svolte a rigetto dell’ottavo motivo ben si prestano a reiezione anche dell’ultimo motivo di ricorso. Va invero riconfermato e ribadito il principio consolidato di questa Corte e condiviso dal Collegio secondo cui “Il processo tributario è annoverabile tra quelli di “impugnazione-merito”, in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell’accertamento dell’Ufficio, sicché il giudice, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte, restando, peraltro, esclusa dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 3, ultimo periodo, la pronuncia di una sentenza parziale solo sull'”an” o di una condanna generica” (Cass. n. 13294 del 28/06/2016, Rv. 640171; in termini, tra le tante, Cass. n. 24611 del 2014, n. 26157 del 2013, n. 13034 del 2012 nonché Cass., Sez. U., n. 13916 del 2006). Principio, questo, che muove sulla scia di quello, analogamente condivisibile, secondo cui “Il processo tributario è a cognizione piena e tende all’accertamento sostanziale del rapporto controverso, con la conseguenza che solo quando l’atto di accertamento sia affetto da vizi formali a tal punto gravi da impedire l’identificazione dei presupposti impositivi e precludere l’esame del merito del rapporto tributario – come nel caso in cui vi sia difetto assoluto o totale carenza di motivazione il giudizio deve concludersi con una pronuncia di semplice invalidazione, ostandovi altrimenti il principio di economia dei mezzi processuali, che consente al giudice di avvalersi dei propri poteri valutativi ed estimativi ai fini della decisione e, in forza dei poteri istruttori attribuiti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7 di acquisire “aliunde” i relativi elementi, prescindendo dagli accertamenti dell’Ufficio e sostituendo la propria valutazione a quella operata dallo stesso (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11935 del 13/07/2012, Rv. 623322)” (Cfr. Cass., V, n. 21290/2020).

9.2 Nel caso in commento la questione sulla congruità delle modalità di calcolo è stata sottoposta allo scrutinio della CTP da parte della stessa contribuente sicché non può dubitarsi che essa sia integralmente entrata a far parte del giudizio di “impugnazione-merito” in esame. Ne’ può prestarsi il fianco all’asserzione di parte ricorrente secondo cui l’Autorità adita dovrebbe poter esercitare tale potere solo entro il quinquennio, pena l’indebita riapertura dei termini di accertamento. Invero, il termine decadenziale dei 5 anni è previsto solo per l’esercizio dell’azione di accertamento dell’Amministrazione finanziaria nell’ambito dei suoi poteri ordinari, nulla afferendo all’obbligo che incombe in capo ad essa, al pari di qualunque altra persona, fisica o giuridica, di adempiere alle decisioni dell’Autorità giudiziaria, quale dovere non soggetto a termine di decadenza.

Il motivo è dunque infondato.

10. In conclusione, il ricorso della contribuente deve essere accolto in relazione al quarto ed al quinto motivo, respinti gli altri, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione che, nel dare seguito all’ulteriore accertamento demandatole, provvederà anche in ordine alla disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto ed il quinto motivo di ricorso, rigetta il primo, ottavo e nono, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale per il Lazio, Roma, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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