LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angel – Maria –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23750/2015 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
LA TITANO EDILIZIA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Cristiana Consalvi, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Mario Assennato in Roma piazza Prati degli Strozzi n. 22;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n. 1222/37/2015 depositata il 27 febbraio 2015, e che non risulta dagli atti delle parti essere stata notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 giugno 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.
RILEVATO
che:
1. Con sentenza n. 1222/37/2015 depositata il 27 febbraio 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 462/58/13 della Commissione tributaria provinciale di Roma con cui era stato accolto il ricorso proposto dalla società La Titano Edilizia S.r.l. avverso un avviso di accertamento per IVA 2007 per non essere stato rispettato il termine dilatorio ai fini del contraddittorio anteriore alla notifica dell’atto impositivo.
2. Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia affidato ad un unico motivo. Il contribuente ha depositato controricorso, che illustra con memoria.
CONSIDERATO
che:
3. Con un unico motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia fiscale lamenta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, per aver la CTR ritenuto sussistente un generale obbligo di instaurazione del preventivo contraddittorio con la contribuente, anche nel caso di accertamento c.d. “a tavolino”, quale pacificamente è stato il caso di specie, in cui l’avviso è stato emesso a seguito di questionario e di quattro incontri in sede di contraddittorio presso gli uffici dell’Agenzia, con consegna spontanea di documentazione da parte della contribuente.
4. La censura è fondata. Va ribadito che: “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio” (Cass. Sez. Un., Sentenza 29 luglio 2013 n. 18184).
6. Inoltre, le Sezioni unite della Corte hanno anche precisato che “In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito.” (Cass. Sez. Un. 9 dicembre 2015, n. 24823). Non vi sono ragioni per discostarsi nel caso di specie da tale autorevole insegnamento, mai superato (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 701 del 15/01/2019, Rv. 652456 – 01; conforme, ad es. Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 22644 del 11/09/2019, Rv. 655048 – 01).
7. Nel caso di specie, è pacifico che le riprese non conseguono ad accesso, ispezione o verifica, trattandosi di controlli meramente documentali, ossia condotti sulla base delle dichiarazioni e della documentazione già in possesso dell’Amministrazione, integrate con la documentazione fornita dalla contribuente a seguito di ricezione di questionario (controlli c.d. a tavolino). Pertanto, l’art. 12 comma 7 Statuto non trova applicazione alla fattispecie non essendo condivisa dalla giurisprudenza di legittimità summenzionata la prospettazione della contribuente, accolta dalla CTR, secondo cui sussisterebbe un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale.
8. Quanto poi alla specifica ripresa IVA per cui è causa, tributo armonizzato per cui si pone in linea generale la questione del contraddittorio sulla base del diritto Eurounitario in forza dell’art. 41 p. 2 lett. a) CDFUE come interpretato da CGUE 3 luglio 2014, C-129 e 130/13, Kamino International Logistics BV e Da tema Hellmann Worldwide Logistics BV contro Staatssecretaris van Financie’n, p.p. 75-80; C-349/07, Soprope’ – Organizagtes de Calgado Lda contro Fazenda Publica, p.p. 3738; CGUE 8 marzo 2017, C-14/16, Euro Park Service, p. 36; CGUE 20 dicembre 2017, C-276/16, Preqù Italia srl, p.p. 45 ss.; 9 novembre 2017, C-298/16, Ispas, p.p. 26, 28 e ss. – è la stessa contribuente a ricordare che, nel caso di specie, a seguito del questionario, il contraddittorio è intervenuto ben 4 volte presso gli uffici dell’Agenzia con consegna spontanea di documentazione da parte della contribuente, e ciò dimostra inequivocabilmente che nella fase del procedimento amministrativo è intervenuta in concreto l’interlocuzione effettiva tra le parti, prima dell’adozione dell’atto impositivo.
9. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e il giudizio è rinviato alla CTR del Lazio, in diversa composizione, affinché si attenga all’enunciato principio e si pronunzi anche sulle questioni da lei dichiarate assorbite, oltre che sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte:
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto, a quelli rimasti assorbiti, e per il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021