Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37379 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29602/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

VINICOLA HERDONIA DI L. E F.S.L.S. S.N.C., in persona del legale rappresentante p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. staccata di Foggia, n. 2187/26/2014 depositata il 6 novembre 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 giugno 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza n. 2187/26/2014 depositata il 6 novembre 2014 la Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. staccata di Foggia, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 196/7/09 della Commissione tributaria provinciale di Foggia, che aveva parzialmente accolto il ricorso della società Vinicola Herdonia di L. e F.S.L.S. S.n.c. contro una cartella di pagamento emessa a seguito di controlli automatizzati D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis per crediti di imposta indebitamente compensati e IVA 2004.

2. La CTR ha accolto la preliminare eccezione dell’appellata di inammissibilità dell’appello per spedizione tardiva del gravame da parte dell’Agenzia, non essendo stata tempestivamente depositata la ricevuta di spedizione. Secondo il giudice d’appello tale adempimento era necessario per la verifica del termine di decadenza dall’impugnazione e di tempestiva costituzione in giudizio dell’impugnante, e neppure il deposito delle ricevute in data 16.9.2014 era stato ritenuto idoneo a sanare il vizio, in quanto intervenuto oltre i 20 giorni liberi anteriori all’udienza di discussione della controversia.

3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato a due motivi, mentre la contribuente non si è costituita.

CONSIDERATO

che:

4. Con il primo e secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione di plurime disposizioni legislative processuali poiché la CTR ha dichiarato l’inammissibilità del suo appello a causa della spedizione tardiva dello stesso, ritenendo decisiva in tal senso la mancanza del tempestivo deposito della ricevuta di spedizione dell’atto di gravame, comunque prodotta il 16.9.2014 nel ventesimo giorno anteriore all’udienza del 6.10.2014.

5. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per stretta connessione, sono fondate. Va ribadito che “Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datarlo. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)” (Cass. Sez. Un., 29 maggio 2017 n. 13452).

6. La Corte constata che la sentenza impugnata non si è conformata all’autorevole insegnamento giurisprudenziale richiamato, e ciò emerge dal timbro datario apposto sulla distinta predisposta dall’Agenzia, prodotta in appello e riprodotta ai fini del presente giudizio di legitti- mità come allegato 4C al ricorso, rispettando quindi uno degli stan- dards probatori indicati dalle Sezioni unite di questa Corte nella citata pronuncia: il gravame stesso è stato consegnato il 23 settembre 2010 e, pertanto, tempestivamente considerato che la sentenza della CTP non risulta essere stata notificata su istanza di parte.

7. Infatti, il dies a quo è ricavabile da pag.9 del ricorso, dove si legge che l’avviso di ricevimento attesta il ricevimento dell’appello in data 27 settembre 2010, “successiva di un solo giorno allo scadere del termine di impugnazione di un anno e quarantacinque (rectius, il termine di impugnazione è di un anno e quarantasei) giorni dal deposito della sentenza di primo grado”; la sentenza della CTP risulta inoltre depositata in allegato al ricorso.

Orbene, il Collegio osserva che nei termini previsti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 è stato depositato, oltre alla ricevuta di ritorno che comunque basterebbe perché la consegna è avvenuta entro l’anno e quarantasei giorni essendo tale il termine lungo pacificamente applicabile ratione temporis tenuto conto della sospensione feriale – anche, si legge a pag.8 del ricorso, l’atto consegnato all’ufficio postale in data 23 settembre 2010, corredato di timbro postale, e ciò è idoneo a provare non solo la tempestività dell’impugnazione, ma anche la sua tempestiva dimostrazione al giudice d’appello.

8. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR della Puglia, sez. staccata di Foggia, in diversa composizione, per il profilo accolto e affinché si pronunzi anche sulle questioni dichiarate assorbite, oltre che con riguardo alle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia, sez. staccata di Foggia, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto, a quelli rimasti assorbiti, e per il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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