Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37381 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11849/2014 R.G. proposto da:

C.A.S., rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Trani, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Manna Dario in Roma, via Paolo Emilio 34;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– resistente –

Equitalia sud S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 450/38/13, depositata l’11 novembre 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2020 – 22 giugno 2021 dal Consigliere Adet Toni Novik.

RITENUTO

CHE:

– la controversia ha ad oggetto l’avviso di accertamento emesso dall’agenzia delle entrate, sulla base di un PVC della GDF, nei confronti di C.A.S., con cui veniva recuperato a tassazione l’importo di Euro 125.000,00, quale costo non inerente relativo alla fattura n. 104/04, emessa dalla ditta Furlan Srl per prestazioni fornite dalla Caver Srl;

– la Commissione tributaria provinciale di Roma ha respinto il ricorso;

– la Commissione tributaria regionale del Lazio (CTR) ha confermato la sentenza di primo grado;

– i giudici di appello hanno rigettato l’eccezione relativa alla irregolare instaurazione del contraddittorio e ritenuto legittimo l’accertamento;

– il contribuente ha presentato ricorso per cassazione contro la sentenza sulla base di tre motivi;

– l’Agenzia delle Entrate non si è costituita tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui ha chiesto di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione;

– Equitalia non si è costituita;

– con ordinanza interlocutoria del 13/10/20, la causa è stata rimessa sul ruolo per acquisire il fascicolo d’ufficio.

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso, si eccepisce la “Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto – art. 85 c.p.c., art. 170 c.p.c. in relazione all’art. 160 c.p.c., (recte, art. 360), n. 3”: il contribuente ripropone l’eccezione relativa alla irregolare instaurazione del contraddittorio nel primo grado di giudizio, rilevando come la notifica dell’avviso di trattazione fosse avvenuta nei confronti dell’avvocato Lucia De Marco, che era stata officiata solo per trattare l’istanza di sospensione della cartella di pagamento notificata, mentre il mandato difensivo per la controversia concernente l’avviso di accertamento era stato conferito alla Dott.ssa M.P.;

– l’eccezione si è rivelata infondata;

– come già rilevato correttamente alla CTR, la notifica dell’avviso di trattazione fu eseguita nei confronti del diverso difensore nominato dal ricorrente, presso il quale costui aveva eletto domicilio: si osserva che, quanto all’individuazione del luogo in cui va effettuata la notificazione dell’impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie provinciali, cioè del ricorso in appello, si applica la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 546 del 1992, citato art. 17 per il processo tributario, secondo il quale “le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto”;

– va aggiunto che la difformità dallo schema normativo determina nullità, (Ndr: testo originale non comprensibile) decisione nel merito da parte della CTR che, sostituendo quella nulla, travolge l’eventuale nullità della sentenza (nn. 19579/2018, 27837/2018, 24972/2006);

– con il secondo motivo di ricorso si deduce la “Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto – D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, sul rilievo che, nel giudizio di merito, il contribuente aveva dimostrato: – di aver acquistato dalla Caver Srl un immobile ad uso industriale; – di aver effettuato il pagamento e ricevuto le relative fatture; – di aver registrato erroneamente la fattura emessa dalla Furlan; – come tale operazione non avesse concorso in alcun modo alla determinazione del reddito per l’anno 2004 atteso che le somme percepite dalla Caver avevano comunque ad oggetto l’acquisto del capannone;

– afferma che la commissione regionale non avrebbe correttamente interpretato le circostanze dedotte e documentate dal contribuente;

– il motivo è inammissibile, in quanto sotto l’aspetto della violazione di legge si contesta la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito e se ne postula un apprezzamento diverso, senza considerare che il sindacato di legittimità non consente di riesaminare il merito della vicenda processuale, ma solo di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi;

– sul punto, la CTR ha fatto corretta applicazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia, recepiti dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di IVA, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all’Ufficio fornire la prova che l’operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili” (Sez. 5, Sentenza n. 428 del 14/01/2015, Rv. 634233 – 01);

– pertanto, nel caso in cui l’Ufficio ritenga che la fattura concerna operazioni soggettivamente inesistenti, cioè sia una mera espressione cartolare di operazioni commerciali intercorse tra soggetti che non siano le genuine controparti, e quindi contesti l’indebita detrazione dell’IVA e/o deduzione dei costi, ha l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate;

– nella fattispecie il giudice a quo, avendo accertato che la fattura era stata emessa da soggetto che non aveva effettuato le prestazioni imponibili ai fini Iva, ha correttamente concluso che la contabilizzazione della fattura non poteva essere considerata un errore materiale;

– con il terzo motivo si deduce la “Violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto – L. n. 537 del 1997, art. 14, comma 4 bis come modificato dal DL 16/2012 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3", per non aver il giudice di appello riconosciuto la buona fede del contribuente, estraneo ed inconsapevole della fittizia intestazione delle fatture, atteso che Caver e la Furlan facevano parte dello stesso gruppo e che solo in ritardo si era accorto che la fattura era stata emessa da questa seconda ditta;

– anche questa censura è inammissibile perché la CTR sul punto della consapevolezza del contribuente di contabilizzare una fattura emessa da soggetto che non aveva effettuato le prestazioni imponibili ai fini Iva ha compiuto un accertamento di fatto che non può essere più messo in discussione sotto il vizio di violazione o falsa applicazione di legge che può essere formulato solo assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile, del sillogismo tipico del paradigma dell’operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbero ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass., ord., 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715);

– rerrore di diritto” nell’attività di giudizio si traduce nella inesatta o errata individuazione od interpretazione della norma (o della fattispecie astratta in essa considerata) che deve essere applicata al rapporto come esattamene cognito nei suoi elementi fattuali, ovvero in un errore di sussunzione (che si verifica quando i fatti come oggettivamente rilevati non appaiono riconducibili alla fattispecie astratta contemplata dalla norma, ovvero pur essendo a quella riconducibili vengono tuttavia regolati dal Giudice sulla base di effetti giuridici diversi da quelli considerati dalla norma applicata);

– anche con questo motivo, sotto la veste della violazione di legge, la ricorrente censura la valutazione delle prove compiute dalla CTR;

– il ricorso va respinto;

– nulla per le spese;

– sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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