LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 4856/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (CF *****), in persona del Direttore p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, alla v. dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
C.E.R. di ROCCO s.r.l., (CF *****), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso per procura a margine del ricorso dall’avv. Michele Bianco, elettivamente domiciliato in Roma alla via Goiran n. 23, presso lo studio dell’avv. Giancarlo Contento;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 849/24/14, depositata in data 2 luglio 2014, della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2021 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.
RILEVATO
che:
Con sentenza n. 849/24/14 la Commissione tributaria regionale del Piemonte respingeva l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Torino aveva accolto il ricorso proposto dalla s.r.l. C.E.R. di ROCCO avverso ruoli, relativi all’anno 2003, formati dall’Agenzia delle Entrate, resi esecutivi il 28.12.2006 e riportati nella cartella esattoriale emessa da Equitalia Nomos s.p.a. (poi Equitalia Nord s.p.a.) relativa ad Irpeg, Irap ed Iva, per un totale di Euro 1.548.732.
La CTR evidenziava che la C.E.R. s.r.l., nel proprio ricorso, aveva osservato che la cartella era stata notificata alla Foglienghi Costruzioni s.r.l. (trasformatasi da s.a.s. in s.r.l. il 15.1.2003 e successivamente liquidata con cancellazione dal registro delle imprese il 30.12.2003) e dunque oltre l’anno dalla cancellazione dal registro delle imprese; la cartella era stata pure notificata nel 2010 al liquidatore, nella qualità di socio coobbligato, ed al socio C.E.R. s.r.l. nella qualità di responsabile in solido, ex art. 2495 c.c..
La CTR, dopo aver escluso la necessità di procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione, evidenziava che la cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese aveva determinato l’estinzione della società e che, dunque, la notifica della cartella nei confronti dell’obbligato originario (Foglienghi Costruzioni), pacificamente avvenuta dopo la cancellazione dal registro delle imprese ed oltre l’anno da tale cancellazione, era inesistente e non poteva produrre dunque alcun effetto nei confronti del socio coobbligato C.E.R. al quale la cartella era stata, infatti, notificata successivamente ex art. 2495 c.c..
La tesi dell’appellante, secondo il quale la responsabilità della C.E.R. si fondava sull’art. 2495 c.c., comma 2, e dunque sussisteva nei limiti delle somme riscosse in forza del bilancio finale di liquidazione della società estinta (con conseguente applicazione del solo termine prescrizionale decennale), era infondata, trovando applicazione la norma speciale (rispetto all’art. 2495 c.c., comma 2) costituita dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36-bis secondo il quale la responsabilità dei soci è accertata dall’Ufficio con atto motivato, da notificare ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60.
Pertanto, proseguiva la CTR, o si ritiene che l’accertamento poteva essere operato nei confronti dell’obbligato principale, ed allora tale accertamento era intervenuto con la notifica della cartella effettuato dopo la cancellazione della società e come tale inesistente, o si ritiene che occorresse un nuovo atto di accertamento, come del resto affermato dalla S.C. con sentenza n. 8701 del 2014.
Nel caso in esame, la notifica della cartella alla Foglienghi Costruzioni era intervenuta oltre l’anno dalla cancellazione e dunque oltre il termine entro il quale l’art. 2495, comma 2, ammette la notifica presso la sede della società cancellata; la notifica al socio C.E.R. s.r.l. era intervenuta solo nel 2011 e dunque oltre i termini consentiti dal D.L. n. 106 del 2005, artt. 5-bis e 5-ter.
Avverso tale sentenza l’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste la contribuente mediante controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo l’Ufficio lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2945 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Secondo l’Ufficio, erroneamente la CTR ha ritenuto inefficace la cartella notificata agli altri coobbligati in conseguenza della nullità della cartella di pagamento notificata alla società cancellata, in quanto la cartella venne notificata alla contribuente, come chiarito dall’Ufficio nell’atto di appello, ai sensi dell’art. 2495 c.c., comma 2, vale a dire a titolo di unico successore della società estinta, conformandosi all’orientamento espresso dalle Sez. U, n. 6070 del 2013. Nel caso di specie, infatti, a seguito dell’estinzione della società, si era verificato un fenomeno successorio in forza del quale i soci (e dunque la C.E.R. s.r.l.) subentrano nei rapporti attivi e passivi facenti capo all’originaria società e dunque sono legittimi destinatari della cartella esattoriale esattamente notificata.
1.1. Inconferente è poi, secondo l’Ufficio, il richiamo al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis in base al quale occorrerebbe un nuovo atto di accertamento nei confronti dei soci, in quanto l’Ufficio non aveva fatto valere la responsabilità dei soci percettori di somme in sede di liquidazione in base alla norma richiamata, ma aveva inteso azionare l’originaria pretesa tributaria (quella nei confronti della società) verso il socio iure successionis. Tanto più ove si consideri che la norma richiamata dalla CTR trova applicazione solo in relazione al mancato pagamento delle imposte sul reddito e quindi non potrebbe operare nel caso di mancato pagamento di altra tipologia di imposte, come quelle rilevanti nel caso in esame.
2. Con il secondo motivo l’Ufficio lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, commi 5-bis e 5-ter conv. con modif. in L. 31 luglio 2005, n. 156, nonché dell’art. 2946 c.c., avendo la CTR affermato che la cartella emessa nei confronti del socio C.E.R. s.r.l., notificata nel 2011, era tardiva, in quanto successiva allo spirare del termine previsto dall’art. 1, comma 5-bis cit., secondo il quale la notifica della cartella di pagamento è effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003; secondo l’Ufficio, infatti, poiché nel caso in esame la dichiarazione dei redditi ed Iva era stata presentata nel 2003, il termine era fissato al 31 dicembre 2007 ed entro tale data, comunque, il concessionario per la riscossione aveva provveduto a notificare la cartella esattoriale alla società Foglienghi Costruzioni s.r.l.. La circostanza che tale notifica non avesse avuto effetti sul piano della realizzazione della pretesa tributaria, per intervenuta cancellazione della società, non varrebbe ad eliminare l’effetto di impedimento della decadenza.
3. Il secondo motivo, riguardante la tardività della cartella emessa nei confronti della società ricorrente, è logicamente preliminare rispetto al primo ed è infondato.
3.1. La questione posta dal motivo in scrutinio è se la notifica della cartella esattoriale alla società cancellata da oltre un anno dal registro delle imprese costituisca un valido atto interruttivo della decadenza prevista dal D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 5-bis (secondo cui la notifica della cartella di pagamento va effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003), tenendo conto che, nel caso in esame, la pretesa è stata rivolta nei confronti di un socio della società cancellata, al quale la cartella è stata poi successivamente notificata ex art. 2495 c.c..
3.2. In termini del tutto generali, la questione è stata affrontata da questa Corte con sentenza n. 31037 del 2017 che ha affermato che la notifica della cartella, avvenuta presso la società già cancellata dal registro delle imprese, dovrebbe considerarsi atto idoneo ad impedire la decadenza.
3.3. Tale precedente parte dal presupposto che, fermo restando l’effetto estintivo che deve riconoscersi alla cancellazione della società dal registro delle imprese, non per questo deve affermarsi che dopo la cancellazione non sia più possibile l’iscrizione a ruolo a nome della società di tributi non versati e che, ove tale iscrizione venga effettuata, la stessa debba considerarsi nulla (il ruolo va formato pur sempre a nome del contribuente, a prescindere dal fatto che lo stesso sia oppure no, al momento dell’iscrizione, ancora esistente). Resterebbe fermo, poi, che il debito tributario, validamente iscritto nei confronti della società estinta, andrebbe azionato nei confronti dei soci, successori ex lege della società medesima (secondo quanto affermato da Sez. U n. 6070 del 2013).
3.4. Tale principio va, tuttavia, coordinato con l’art. 2495 c.c., secondo cui la domanda dei creditori sociali insoddisfatti “se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società”: la norma è stata correttamente interpretata dalla CTR nel senso che essa fissa il termine ultimo entro il quale è ammessa la notifica della cartella presso la sede della cancellata.
3.5. In questa prospettiva, allora, occorre esaminare se sia fondata la tesi dell’Ufficio secondo cui l’inidoneità della notifica, effettuata oltre l’anno dalla cancellazione della società, varrebbe solo sul piano sostanziale, ferma restando la sua validità sul differente piano formale dell’impedimento della decadenza. Secondo l’Ufficio, in altri termini, basterebbe che una notifica comunque sia stata fatta nei termini (anche se a soggetto cancellato) per impedire il verificarsi della decadenza.
3.6. In senso opposto alla tesi sostenuta dall’Ufficio depone il riferimento all’incipit dell’art. 5-bis cit. che prevede che la notifica della cartella debba essere effettuata a pena di decadenza, entro i termini previsti dalla norma, “al fine di garantire l’interesse del contribuente alla conoscenza in termini certi della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l’interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari”.
3.7. Ciò significa che, nella prospettiva di questa particolare decadenza, non rileva semplicemente che un atto sia stato comunque compiuto (come, nel caso in esame, pretenderebbe l’Ufficio), ma occorre che quell’atto sia idoneo a mettere concretamente il destinatario nelle condizioni di conoscere concretamente l’avvenuto esercizio, in tempi certi, della pretesa tributaria.
3.8. E tale interesse non potrebbe considerarsi sufficientemente realizzato e garantito ove si consentisse di interrompere la decadenza tramite la notifica alla società estinta, a causa della cancellazione, allorché sia decorso l’anno previsto dall’art. 2495 c.c. e dunque sia decorso quel termine entro il quale la legge ha permesso l’ultrattività della sede legale in relazione alla validità della domanda dei creditori insoddisfatti.
3.9. Del resto una conferma sul piano pratico di tale soluzione deriva dalla circostanza che il ricorrente neppure ha fornito indicazioni certe riguardo alle modalità attraverso le quali la notifica alla società cancellata si sarebbe perfezionata e chi sia stato il soggetto che la abbia ricevuta per conto della società destinataria.
3.10. Non ponendosi dunque ravvisare nella fattispecie in oggetto alcun valido atto idoneo ad interrompere la decadenza, correttamente la CTR ha ritenuto tardiva, ai sensi dell’art. 5-bis cit., la notifica al socio, in quanto intervenuta solo nel 2011.
4. Le considerazioni che precedono impongono, in conclusione, il rigetto del secondo motivo di ricorso e, a cagione del positivo riscontro della decadenza, l’assorbimento del primo.
5. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato (Agenzia delle entrate), in quanto amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica nei suoi confronti il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
PQM
rigetta il ricorso e pone a carico del soccombente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021