Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37387 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTARUTO DONATI VISCIDO di N. Maria Giulia – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26311/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

SCUDERIA A.A., associazione sportiva, in persona del legale rappresentante p.t.,

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 1397/19/2015 depositata il 9 aprile 2015, non notificata;

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 luglio 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, veniva annullato il provvedimento di rigetto della definizione agevolata delle imposte e così riformata la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pavia n 305/1/13 con cui era stato rigettato il ricorso proposto dall’associazione sportiva Scuderia A.A. avverso il diniego di definizione agevolata della lite fiscale “minore” ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39 comma 12.

2. La controversia traeva origine dal fatto che la lite oggetto di istanza di definizione veniva decisa dalla sentenza della Corte di cassazione n. 12238/10 la quale passava in giudicato in data 4 luglio 2011 per mancata riassunzione. La contribuente invocava la disciplina del D.L. n. 98 del 2011, richiamando il fatto che la definizione agevolata era dal decreto citato consentita alle liti pendenti alla data del 1.1.2011, mentre l’Agenzia negava l’accesso alla definizione agevolata in quanto alla data di entrata in vigore del D.L., il 6 luglio 2011 la controversia non era più pendente.

3. Il giudice di primo e di secondo grado condividevano la prospetta-zione della contribuente, ritenendo che il non esaurimento del rapporto processuale alla data di entrata in vigore della disciplina condonistica invocata, fosse un requisito individuato in via interpretativa dall’Agenzia, non previsto dalla legge e ulteriore al mero fatto della pendenza alla data del 1.1.2011 della lite definibile, non idoneo ad impedire la definizione agevolata della lite.

4. Avverso la sentenza del giudice d’appello propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo, mentre l’associazione contribuente non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:

5. Con l’unico motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – l’Agenzia deduce la violazione o falsa applicazione del D.L. n. 98, art. 39, comma 12 e dell’art. del 546 e dell’art. 11 preleggi, per aver accertato che la lite oggetto dell’istanza di definizione agevolata è divenuta definitiva in data 4.7.2011 e, nonostante il fatto che a tale data il decreto summenzionato non fosse ancora entrato in vigore, aver ritenuto la lite c.d. “minore” condonabile.

6. Il motivo è fondato. Va premesso che, in tema di condono fiscale, il novero delle liti suscettive di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011, è stabilito in modo autonomo dalla prima parte di tale disposizione ed include ogni lite che veda coinvolta l’Agenzia delle entrate, di valore non superiore a 20.000 Euro, pendente alla data del 1 maggio 2011 (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 32600 del 12/12/2019, Rv. 656458 01).

7. Infatti, il D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito con modificazioni dalla L. n. 111 del 2011, dispone, tra l’altro: “Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 Euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1 maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16.”.

8. Quest’ultimo disposto normativo a sua volta prevede, al comma 1, che le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, nonché quelle già di competenza del giudice ordinario, ancora pendenti dinanzi al tribunale o alla corte di appello, possano essere definite, a domanda del soggetto mediante il pagamento delle somme determinate con i criteri ivi indicati e, al comma 3, si precisa altresì che per lite pendente si intende “quella avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato proposto l’atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l’atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale (alla data del 29 settembre 2002) non sia intervenuta sentenza passata in giudicato”.

9. Orbene, dal quadro normativo sopra riassunto emerge che il novero delle liti definibili è stabilito in modo autonomo dall’art. 39, comma 12, prima parte, ed include ogni lite che veda coinvolta l’Agenzia, di valore non superiore a 20.000 Euro, pendente alla data del 1maggio 2011, senz’altra limitazione. Tuttavia, nel caso di specie, ritenere che la previsione si possa applicare anche ad un rapporto esaurito, in quanto il passaggio in giudicato della sentenza nel caso di specie è maturato prima dell’entrata in vigore della previsione normativa, significherebbe affermare la retroattività della previsione summenzionata introdotta dal D.L. n. 98 del 2011. Al contrario, la retroattività del decreto è già stata condivisibilmente negata da questa Corte, sia pure con riferimento alla diversa norma con cui è stato eliminato l’obbligo di prestare la garanzia fideiussoria in tema di concordato con adesione del contribuente, ossia il D.L. n. 98 del 2011, art. 23, commi 17 e 18 (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 16646 del 04/08/2020, Rv. 658668 – 01).

10. Infatti, il Collegio rammenta che in passato, sempre in tema di condono fiscale, con riferimento alla definizione automatica delle controversie pendenti davanti alle Commissioni tributarie centrali, prevista dal D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2-bis, lett. a), conv., con modif., in L. n. 73 del 2010, questa Corte ha anche affermato che la previsione di definizione agevolata opera anche per le cause la cui decisione sia stata pubblicata prima della data di entrata in vigore (28 febbraio 2012) del D.L. n. 216 del 2011, art. 29, comma 16-bis, conv., con modif., in L. n. 14 del 2012, il quale, essendo norma di interpretazione autentica, ha effetto retroattivo, ma solo purché la detta decisione fosse ancora soggetta a impugnazione e, dunque, non fosse ancora esaurito il relativo rapporto processuale.

11. Tale è proprio il caso di specie, in cui la sentenza relativa al rapporto oggetto dell’istanza di definizione agevolata è passata in giudicato in data 4 luglio 2011, come accertato dalla stessa decisione impugnata e, conseguentemente, al momento in cui la previsione condonistica invocata (D.L. n. 98 del 2011) è entrata in vigore (il 6 luglio 2011) per effetto della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 155 del 6 luglio 2011, il rapporto processuale era ormai esaurito.

12. In conclusione, la sentenza impugnata non è conforme ai suesposti principi e deve essere cassata in accoglimento del ricorso. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto dell’originaria domanda; la complessità della questione trattata giustifica l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda compensando tra le parti le spese di lite dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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