Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37389 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTARUTO DONATI VISCIDO di N. Maria Giulia – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26738/2015 R.G. proposto da:

GES.IMM. S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Alfredo Genovese, con domicilio eletto in Roma, via Nomentana n. 905 presso lo studio del dott. Vittorio Cerracchio;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 2676/9/2015 depositata il 18 marzo 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 luglio 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, veniva dichiarata cessata la materia del contendere quanto all’IVA 2008 oggetto della cartella di pagamento e rigettato l’appello in relazione all’obbligazione di pagamento di interessi e sanzioni. Veniva così riformata la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno n. 182/8/13 con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto tardivo, proposto dalla società Ges.Imm. S.r.l. in impugnazione della cartella emessa a seguito di controllo formale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis e liquidazione della dichiarazione presentata dalla contribuente per l’anno di imposta.

2. Il giudice d’appello, ritenuto in via preliminare tempestivo il ricorso avverso la cartella, dava atto dello sgravio riconosciuto dall’Agenzia delle entrate per la sorte capitale oggetto di ripresa, per effetto dell’esistenza di un credito IVA di importo corrispondente. Nondimeno, la CTR riteneva ugualmente dovute sanzioni e interessi in quanto il titolo necessario per il riconoscimento del diritto alla detrazione era individuato nella tempestiva presentazione della dichiarazione annuale delle operazioni imponibili, assente nel caso di specie.

3. Avverso la sentenza del giudice d’appello propone ricorso per Cassazione la contribuente, affidato ad un unico motivo, mentre l’Agenzia delle entrate non ha svolto difese effettive, costituendosi al solo fine di eventualmente partecipare all’udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

4. Con l’unico motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, per aver il giudice d’appello acriticamente fatto applicazione della circolare n. 21/E del Ministero dell’Economia mancando di riconoscere che, non esistendo il debito tributario, non è più configurabile la sanzione tributaria parametrata in percentuale al debito tributario inesistente.

5. Il motivo è fondato, nei termini che seguono. La Corte ribadisce che “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, deve essere riconosciuta dal giudice tributario qualora il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili.” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8131 del 03/04/2018, Rv. 647726 – 01, conforme a Cass. Sez. U, Sentenza n. 17757 del 08/09/2016, Rv. 640943 – 01).

6. Nel caso di specie la CTR a pag.3 accerta la spettanza di un credito IVA ammontante ad Euro 73.616,00 e, benché non precisi quando il credito sia stato maturato, tanto l’Agenzia delle entrate quanto la CTR lo ritengono idoneo a determinare l’intera estinzione dell’obbligazione tributaria principale, con conseguente relativa cessazione della materia del contendere sulle riprese (sorte capitale) per cui è causa.

7. Orbene, sulla base della prospettazione di tali elementi, il Collegio desume che sono non contestati e sono pacifici i presupposti sostanziali per fruire della detrazione, ossia la presenza delle dichiarazioni periodiche IVA e il fatto che il contribuente ha fatto valere un credito di valore corrispondente a quello oggetto della cartella (sorte capitale) entro la cornice biennale cui fa riferimento il principio di diritto sopra riportato, elementi tutti la cui compresenza soltanto ha potuto consentire l’esercizio del diritto alla detrazione sulla base della giurisprudenza della S.C. citata, come riconosciuto dall’Agenzia prima e dalla CTR poi.

8. Se così e’, allora l’ulteriore motivazione del giudice d’appello il quale ritiene di non estendere la dichiarazione della cessazione della materia del contendere anche alle sanzioni ed interessi in ragione della dichiarazione annuale IVA che sarebbe stato onere del contribuente presentare, non è conforme alla giurisprudenza di legittimità essendo sufficienti i tre requisiti richiamati al precedente capoverso e non è ostativa la mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione dell’eccedenza d’imposta, alla luce del principio di neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto il quale ha carattere tendenzialmente assoluto (CGUE 12 maggio 2021 in causa C-844/19; CGUE 18 marzo 2021 in causa C-895-19; CGUE 28 febbraio 2018, in causa C672/16; CGUE 14 settembre 2017, in causa C-132/16; CGUE 18 luglio 2013, in causa C-124/12; CGUE 29 ottobre 2009, in causa C-29/08).

9. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata viene cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 2, decidendo la controversia nel merito, la Corte accoglie il ricorso introduttivo.

10. Il consolidamento della giurisprudenza in epoca successiva alle decisioni del merito giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, tenuto anche conto del fatto che in ordine al giudizio di legittimità l’Agenzia non ha svolto difese effettive.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo;

compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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