LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34092/2018 proposto da:
O.I., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC avvannarosaoddone01.pecordineavvocatitorino.it rappresentato e difeso dall’avv. A. Oddone, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale Umanitaria Prefettura Utg Torino;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 10/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/12/2020 dal cons. SOLAINI LUCA.
RILEVATO IN FATTO
che:
Il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso proposto da O.I. cittadino nigeriano, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di essere stato avvicinato dai membri di una setta, inizialmente sul luogo di lavoro (il ricorrente lavorava presso un autolavaggio) e successivamente anche andandolo a trovare a casa, perchè lo volevano reclutare come membro, ma al suo rifiuto iniziarono a minacciare lui e la sua famiglia con episodi di prevaricazione. Riferiva come avesse cercato di cambiare casa, ma invano, quindi, aveva cercato di partire.
A sostegno della propria decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto il ricorrente non credibile per la genericità e le contraddizioni interne del racconto. Non ha, pertanto, riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ma neppure quelli della protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, neppure declinato secondo l’ipotesi di cui alla lett. c) in quanto dalle fonti informative disponibili, nella zona di provenienza del ricorrente, non risulta esistente una situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo il tribunale, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.
Contro il decreto del medesimo tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (1) sotto un primo profilo (esposto al punto 4 di p. 2 del ricorso), per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a), per il mancato accoglimento della richiesta di audizione del ricorrente nel corso dell’udienza “al fine di chiarire i punti più della drammatica vicenda” (v. p. 2 del ricorso); (2) sotto un secondo profilo (rubricato come primo), per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ovvero omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la mancata concessione della protezione sussidiaria; (3) sotto un terzo profilo, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la mancata valutazione delle condizioni di vulnerabilità del ricorrente, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.
Il primo motivo è infondato.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte “Nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incogruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Cass. n. 21584/20).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha dedotto fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti) nè il richiedente, nell’istanza di audizione nel ricorso, ha precisato gli aspetti in ordine ai quali intendeva fornire chiarimenti, limitandosi semplicemente ad evidenziare che l’audizione del ricorrente sarebbe stata indispensabile al fine di chiarire “i punti più oscuri della drammatica vicenda”.
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto solleva censure sull’accertamento di fatto, condotto dal tribunale, in riferimento alla situazione della Nigeria, sulla base delle fonti consultate, che il ricorrente ha contestato in termini di mero dissenso, senza impegnarsi in un approfondimento alternativo.
Sulla protezione umanitaria, va premesso che D.L. n. 130 del 2020, art. 15, quale disposizione transitoria così espressamente statuisce: “Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) (modifica art. 5, comma 6, TUI), e) (art. 19 TUI) ed f) (modifica art. 20 bis TUI) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell’ipotesi prevista dall’art. 384 c.p.c., comma 2 (cassazione con rinvio)”: L’interpretazione testuale della norma, confortata dall’esame della relazione illustrativa induce ad escludere l’applicazione immediata della novella ai giudizi davanti la Corte di Cassazione, in quanto espressamente esclusa dall’indicazione delle autorità amministrative e giurisdizionali davanti alle quali, invece, si applica. Il richiamo all’art. 384 c.p.c., comma 2 e al conseguente giudizio di rinvio, conferma tale interpretazione perchè introduce l’unica deroga normativa, conseguente alla natura di giudizio chiuso della fase di rinvio, alla predetta immediata vigenza della novella nei giudizi di merito.
Il terzo motivo sull’umanitaria, è inammissibile, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione (non sussistendo i dedotti motivi di salute e mantenendo, il ricorrente, un radicamento familiare nel paese d’origine).
La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021