LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13058/2015 R.G. proposto da:
F.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Steno Donde’ e dall’Avv. Giovanni Stella, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Federica Rosati in Roma, piazza Cola di Rienzo n. 69;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, n. 5901/2/2014 depositata il 13 novembre 2014, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 13 luglio 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori.
RILEVATO
che:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, veniva parzialmente accolto l’appello principale proposto da F.G. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lodi n. 144/2/2013 la quale, a sua volta, aveva riunito e parzialmente accolto i ricorsi del contribuente avente ad oggetto due avvisi di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, per II.DD. (IRPEG e IRAP) e IVA 2007 e 2008.
2. Venivano così confermati gli impianti delle riprese basate sugli accertamenti sintetici relativi ad attività di impresa di parrucchiere svolta dal contribuente, traenti origine da circostanze di fatto pacifiche, e il reddito imponibile veniva rideterminato in Euro 43.520,00 per il 2007 e in Euro 36.891,00 per il 2008.
3. Avverso la decisione il contribuente propone ricorso, affidato a due motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Il ricorrente deposita da ultimo memoria rendendo noto di aver intrapreso la definizione agevolata e chiedendo la declaratoria di estinzione del processo.
CONSIDERATO
che:
4. Con istanza depositata anteriormente all’adunanza camerale, il contribuente ha formulato istanza per la declaratoria di estinzione del processo ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018, offrendo copia della domanda inoltrata presso l’Agenzia e relativa attestazione di deposito e di pagamento di importi.
5. Osservato che la presente controversia, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, appare astrattamente definibile ai fini della previsione normativa da ultimo citata, previo pagamento integrale di quanto dovuto, e ritenuto opportuno che l’Agenzia prenda posizione sul fatto sopravvenuto, anche in considerazione del fatto che nella memoria e negli allegati prodotti dal contribuente si fa riferimento ad estratti di ruolo emessi dall’Agenzia relativi ai due avvisi di accertamento per cui è causa, ma i numeri dei primi non corrispondono a quelli degli atti impositivi impugnati.
P.Q.M.
la Corte: letto il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 3, comma 1, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136, rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisizione di informazioni sul condono.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021