LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 24362/2016 promosso da:
I.RO.S. Istituto Romano Selene s.r.l., in persona del legale direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Oslavia 28, presso lo studio dell’avv. Luca Morani, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata il 28/06/2021;
– ricorrente –
contro
Roma Capitale, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura capitolina in Roma, via del Tempio di Giove 21, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Rossi e Antonio Ciavarella, in virtù di procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1444/9/2016 della CTR del Lazio, depositata il 18/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;
letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1444/9/2016, depositata il 18/03/2016, la CTR del Lazio, in accoglimento dell’appello proposto da Roma Capitale, ha rigettato l’originario ricorso della contribuente, che aveva impugnato l’avviso di accertamento in rettifica n. *****, notificato in data *****, riferito alla maggiore imposta ICI per l’anno 2007 in relazione a terreni del comprensorio “*****”.
Avverso la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’intimata ha resistito con controricorso.
La contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di impugnazione è dedotta la nullità del procedimento e della sentenza per violazione delle norme sul contraddittorio nel processo, con violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost., dell’art. 101c.p.c., comma 1, e dell’art. 291 c.p.c., oltre che delle regole sulla notificazione degli atti processuali (artt. 137,138,164,170 e 330 c.p.c. e L. n. 890 del 1982, art. 8), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per avere la CTR deciso nel merito, nonostante la notificazione dell’atto di appello fosse inesistente, essendo stata eseguita a mezzo posta al numero civico errato (155 invece che 150) del difensore domiciliatario, come pure si evinceva dall’avviso di ricevimento che ne attestava l’irreperibilità.
Con il secondo motivo di impugnazione è dedotta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 137,138,139,164 e 170 e 330 c.p.c., nonché alla L. n. 890 del 1982, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR consentito la prosecuzione del giudizio in totale assenza di contraddittorio, non avvedendosi della mancata notificazione del gravame.
Con il terzo motivo di impugnazione è dedotta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, art. 2, lett. b), e art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR accertato che i terreni oggetto dell’avviso di accertamento erano soggetti a vincolo di inedificabilità assoluta, dando poi rilievo alla ritenuta individuazione dell’area “di caduta”, senza tenere in conto che la contribuente, nell’anno di imposta, non aveva ancora la disponibilità, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, delle aree potenzialmente edificabili per effetto della compensazione (non conseguita neppure al momento della proposizione del ricorso).
2. La controricorrente ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di autosufficienza, in particolare per essere mancante la sommaria esposizione dei fatti di causa.
L’eccezione è infondata, tenuto conto che dalla semplice lettura dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità si evince che la ricorrente ha illustrato con chiarezza l’andamento del processo poi approdato in Cassazione.
3. Il primo e il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente, tenuto conto della stretta connessione tra loro esistente, e devono essere accolti sia pure nei termini di seguito indicati.
3.1. Com’e’ noto, il citato D.Lgs., art. 53, comma 2, prevede che il ricorso in appello sia notificato nelle forme di cui allo stesso D.Lgs., art. 20, commi 1 e 2, il quale rinvia al precedente art. 16, commi 2 e 3, che fa salvo quanto disposto dal successivo art. 17.
Tale ultima norma, nel disciplinare il luogo delle comunicazioni e notificazioni, stabilisce che “… Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio.”.
3.2. La contribuente ha affermato che Roma Capitale, nel proporre impugnazione contro la decisione di primo grado, non si è avveduta del fatto che l’indirizzo del difensore domiciliatario della controparte era al numero ***** – e non al numero ***** – di *****, come pure si evinceva dalla procura alle liti, conferita per il primo grado di giudizio, e poteva essere verificato con facilità, così notificando l’atto di appello all’indirizzo sbagliato.
La controricorrente ha, invece, dedotto di avere spedito l’impugnazione al numero ***** della menzionata via, indicato dalla stessa contribuente nell’epigrafe del ricorso di primo grado.
3.3. Per poter statuire sulla censura formulata, occorre esaminare gli atti del processo, attività consentita dalla natura del vizio dedotto (tra le ultime, v. Sez. L, n. 29955 del 20/11/2018).
Nell’avviso di ricevimento, prodotto in copia da parte ricorrente, datato e firmato dall’ufficiale postale, è segnata la casella relativa alla mancata consegna del plico per irreperibilità del destinatario.
Risulta segnata anche un’altra casella, quella che indica l’avvenuto deposito del plico presso l’ufficio e la spedizione della raccomandata di avvenuto deposito (doc. E fasc. ric.), il cui avviso di ricevimento, tuttavia, non è stato acquisito agli atti.
Com’e’ noto, la menzionata raccomandata deve essere inviata esclusivamente in caso di temporanea assenza del destinatario (e non di irreperibilità dello stesso) e la sua ricezione è provata solo dalla produzione del relativo avviso di ricevimento (v. Sez. U, n. 10012 del 15/04/2021). Di tale adempimento, comunque estraneo alle ipotesi di irreperibilità del destinatario dell’atto, non vi e’, dunque, adeguata prova.
In sintesi, nessun atto può ritenersi consegnato al destinatario.
3.4. Come affermato da questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 7358 del 26/03/2010), in tema di notifica dell’impugnazione a mezzo del servizio postale, ove il procedimento notificatorio non si sia concluso mediante consegna di copia conforme all’originale dell’atto da notificare – nella specie, per irreperibilità del difensore domiciliatario all’indirizzo indicato, come certificato dall’ufficiale postale sull’avviso di ricevimento – la notifica, solo tentata e non compiuta nel termine, deve considerarsi inesistente, con la conseguente inapplicabilità della disciplina della rinnovazione della notifica nulla e degli effetti preclusivi della decadenza previsti dall’art. 291 c.p.c.
Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 14916 del 20/07/2016), nel porre ordine nella distinzione tra nullità e inesistenza della notificazione, hanno precisato che l’inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle limitate ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi costitutivi devono essere individuati: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi ex lege eseguita).
Restano, dunque, esclusi dalla nozione di nullità i vizi in cui la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.
3.5. Nel caso di specie, deve ritenersi verificata proprio tale ipotesi, tenuto conto che, come sopra evidenziato, il plico non è stato consegnato al destinatario, perché quest’ultimo non era reperibile all’indirizzo indicato, al quale, infatti, non risulta arrivata alcuna ulteriore comunicazione di avvenuto deposito.
La notificazione dell’impugnazione è pertanto inesistente e la sentenza di appello, adottata senza l’instaurazione del contraddittorio, è conseguentemente nulla.
4. L’esame del terzo motivo è superfluo all’esito della statuizione appena operata, dovendo pertanto ritenersi assorbito.
5. In conclusione, in accoglimento del primo e del secondo motivo di impugnazione, nei termini di seguito evidenziati, assorbito il terzo, deve essere cassata la decisione impugnata nei limiti dei motivi accolti.
6. E’ possibile decidere nel merito la vertenza, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto. L’appello deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, per non essere stato notificato nei termini di legge l’atto introduttivo.
7. Le spese di lite dei gradi di merito devono essere interamente compensate, tenuto conto della peculiarità della materia del contendere e delle ragioni della decisione.
La statuizione sulle spese di lite segue invece la soccombenza nel presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello;
compensa tra le parti le spese di lite dei gradi di merito;
condanna la controricorrente al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità, sostenute dalla ricorrente, che liquida in Euro 5.500,00 per compenso, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, mediante collegamento “da remoto”, il 15 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021
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