LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;
– ricorrente –
contro
L.F.M., rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall’Avv. Iacopo Squillante, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, al viale Parioli n. 77 in Roma;
– controricorrente –
la sentenza n. 335, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale di Napoli il 16.12.2014, e pubblicata il 15.1.2015;
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio.
La Corte osserva.
FATTI DI CAUSA
1. L’Agenzia delle entrate, a seguito di invio di questionario informativo con richiesta di documentazione, in relazione agli anni 2006, 2007 e 2008, ricevuta la risposta da parte del contribuente, notificava il ***** all’Avv. L.F.M. l’avviso di accertamento n. TF7010504069/12, attinente ad Irpef, Iva ed Irap per l’anno 2007, contestando l’indebita detrazione di costi relativi alle prestazioni a lui rese dalla Omnialex Srl, esercente attività di recupero crediti, per l’ammontare di 92.000,00 Euro, intimandogli il versamento di complessivi Euro 135.729,08 (controric., p. 2). L’Agenzia, in sostanza, disconosceva i costi dichiarati dal professionista quali spese sostenute in favore della Srl Omnialex, ritenendo che gli esborsi non fossero stati provati e risultassero pure evidentemente antieconomici.
2. Il contribuente ricorreva avverso l’atto impositivo innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Caserta affermando, tra l’altro, la produzione di regolare documentazione giustificativa delle spese sostenute. La Ctp accoglieva il ricorso, ed annullava l’avviso di accertamento.
3. L’Agenzia delle entrate impugnava la decisione sfavorevole conseguita, innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania. La Ctr osservava che l’Amministrazione finanziaria aveva contestato al contribuente l’indebita deduzione di costi che “non sarebbero stati documentati”, e le spese sostenute sarebbero risultate “comunque incongrue ed antieconomiche” (sent. Ctr., p. 2). Rilevava quindi, il giudice di secondo grado, che il contribuente aveva “prodotto il contratto di servizi intercorso con la società… e le fatture relative ai pagamenti sostenuti per la gestione del contenzioso esecutivo, mediante la gestione della procedura di recupero crediti e la messa a disposizione dei locali per il ricevimento dei clienti e della relativa attrezzatura strumentale” (sent. Ctr, p. 2). Riteneva, inoltre, proporzionata la spesa sostenuta, pari ad Euro 92.000,00, rispetto al fatturato conseguito nell’anno, pari ad Euro 378.546,00. In conseguenza respingeva l’appello e confermava l’annullamento dell’atto impositivo, compensando le spese di lite tra le parti.
4. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione assunta dalla Ctr, affidandosi ad un articolato motivo di impugnazione. Resiste mediante controricorso L.F.M., che ha pure depositato memoria, insistendo nell’affermare l’inammissibilità del ricorso introdotto dall’Ente impositore.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Mediante il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 19 e 21, nonché dell’art. 2704 c.c., in cui è incorsa la Ctr della Campania per non aver esaminato nel loro reale contenuto le contestazioni proposte in materia di dimostrazione della reale esistenza degli esborsi indicati quali costi dal contribuente, e da lui portati in detrazione del reddito, nonché la inerenza e congruità degli stessi.
2. L’Agenzia delle entrate, con il suo ampio motivo di impugnazione, censura la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Ctr per non aver correttamente esaminato le proposte contestazioni in materia di esistenza ed inerenza dei costi portati in deduzione dal contribuente.
2.1. L.F.M. ha replicato in controricorso, innanzitutto sostenendo che l’impugnazione per cassazione è da valutare inammissibile, per essersi l’Amministrazione finanziaria limitata a procedere “in buona sostanza, alla integrale trascrizione dell’atto di accertamento ed alla integrale riproposizione dell’atto di appello, senza alcun coordinamento, coerente e critico, rispetto alle motivazioni che sorreggono le statuizioni rese nella sentenza oggi inammissibilmente gravata di ricorso” (controric., p. 4). La contestazione di inammissibilità è stata quindi confermata dal contribuente nella memoria depositata in prossimità dell’udienza, sostenendo pure che la ricorrente Agenzia delle Entrate avrebbe in realtà introdotto il suo motivo di ricorso per domandare un riesame nel merito della vicenda, peraltro comunque inibito dalla presenza di una c.d. doppia conforme. Le riassunte censure non appaiono condivisibili. L’Ente impositore, nel suo ricorso per cassazione, critica la decisione adottata dalla Ctr per non aver proceduto “alla verifica degli elementi di valutazione di certezza della data” (ric., p. 9) in relazione al contratto che, secondo il giudice dell’appello, avrebbe consentito di integrare le lacunose indicazioni circa le prestazioni effettivamente rese che sono annotate nelle fatture emesse dalla Omnialex Srl, ed a tal fine diligentemente riporta come la questione fosse stata posta nell’atto di appello (ric., p. 10). Evidenzia, inoltre, come sin dall’atto di accertamento fosse stata contestata la genericità delle indicazioni relative alle prestazioni fornite annotate in fattura, e pure la ritenuta evidente antieconomicità delle spese sostenute, anche in questo caso riportando i passaggi dell’atto di appello in cui i rilievi erano già stati proposti. L’Amministrazione finanziaria evidenzia, pertanto, specifiche questioni su cui la Ctr non si è pronunciata, sebbene fossero state sottoposte al suo esame. L’Agenzia delle entrate riporta inoltre uno stralcio, non il testo integrale, dell’avviso di accertamento. Le critiche proposte dal ricorrente appaiono quindi argomentate con diffusione e chiarezza, in riferimento alle contestate violazioni di legge, e le censure di inammissibilità proposte dal controricorrente appaiono infondate.
3. Tanto premesso, la Ctr afferma l’allegazione in atti di “congrua fatturazione” da parte del ricorrente, la quale dimostrerebbe “l’avvalimento dei servizi forniti dalla società Omnialex”, ma non chiarisce su quali elementi di specificità delle fatture in argomento fondi il proprio convincimento, nonostante la chiara contestazione in merito insistentemente proposta dall’Ente impositore. Lo stesso fatto che la Ctr richiami il contratto di servizi concluso tra il contribuente e la Omnialex Srl, invocato dall’odierno controricorrente per integrare, grazie ad un prezzario delle diverse prestazioni allegato, le indicazioni contenute nelle fatture, induce a dubitare che la stessa Ctr abbia effettivamente ritenuto sufficientemente specifiche le indicazioni contenute nelle fatture. Del resto, non appare condivisibile, in termini di diritto, quanto afferma la Ctr circa la contestazione avanzata dall’Amministrazione finanziaria in riferimento a tale contratto. La Ctr evidenzia che la validità del patto non era condizionato ad un obbligo di registrazione, circostanza non contestata, trascurando però di valutare l’argomento proposto con chiarezza dall’Amministrazione finanziaria nel suo atto di gravame, in cui aveva sottolineato che il documento ed il suo allegato dovevano ritenersi inutilizzabili perché privi di data certa.
3.1. Per quanto si tratti di principi ampiamente consolidati, appare quindi opportuno ricordare come questa Corte di legittimità abbia avuto occasione di chiarire che “in tema di imposte sui redditi, l’irregolarità della fattura, non redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo, per cui l’Amministrazione finanziaria può contestare l’effettività delle operazioni ad essa sottese e ritenere indeducibili i costi nella stessa indicati”, Cass. sez. V, 10.10.2014, n. 21446. Si osservi, in proposito, che il D.P.R. n. 633 del 1972, stesso art. 21, richiede, tra l’altro, l’indicazione specifica nella fattura della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione.
Questa Corte, peraltro, non ha mancato di specificare che “ai fini della detrazione dei costi, non è sufficiente l’avvenuta contabilizzazione degli stessi, dovendo il contribuente dimostrarne, nell’ipotesi di contestazione dell’Amministrazione finanziaria, anche l’esistenza, l’inerenza e la coerenza economica”, Cass. Sez. V, 26.9.2018, n. 22940. Qualora la Ctr avesse ritenuto, mediante congrua motivazione, di poter superare gli argomenti proposti dall’Agenzia delle entrate in materia di prova dell’esistenza dei costi portati in deduzione, pertanto, avrebbe dovuto poi adeguatamente valutare gli argomenti proposti dall’Amministrazione finanziaria in materia di inerenza e congruità dei costi. La Ctr si limita a sostenerne che i costi dovevano ritenersi deducibili sul fondamento di una astratta valutazione della compatibilità dell’ammontare delle spese dichiarate rispetto al fatturato conseguito dal professionista, senza darsi cura di replicare alle critiche proposte dall’Ente impositore il quale, sin dall’avviso di accertamento, aveva contestato che il comportamento del professionista appariva del tutto antieconomico, avendo sostenuto di aver affrontato spese ingenti per conseguire prestazioni che avrebbero potuto essere fornite da un unico lavoratore dipendente con oneri molto minori, ed altrettanto antieconomico risultava il sostenimento del costo di Euro 48.000,00 per l’utilizzo di una sala riunioni.
4. In definitiva il motivo di ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria appare fondato e deve essere accolto.
5. Rimane ancora da osservare che, nel suo controricorso, il contribuente segnala che non vi è stata istaurazione del contraddittorio preventivo da parte dell’Amministrazione finanziaria e sussisterebbe pure il vizio di delega al soggetto firmatario dell’atto impositivo. Il controricorrente non ha però cura di meglio sviluppare le proprie critiche, e neppure indica mediante quali atti processuali, ed utilizzando quali formule, abbia proposto le proprie censure, in modo da consentire a questa Corte di legittimità di valutare la tempestività e congruità delle censure proposte. Le indicate questioni non sono pertanto suscettibili di essere esaminate in questa sede.
6. Il ricorso introdotto dall’Agenzia delle entrate deve essere in conclusione accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania che, in diversa composizione, procederà a nuovo giudizio, provvedendo anche a regolare le spese di lite del giudizio di legittimità tra le parti.
PQM
La Corte:
accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale di Napoli perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021