Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.3740 del 12/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35740/2018 proposto da:

T.D., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC avvannarosaoddone.pecordineavvocatitorino.it, rappresentato e difeso dall’avv. A. Oddone, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno *****;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 31/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/12/2020 dal cons. SOLAINI LUCA.

RILEVATO IN FATTO

che:

Il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso proposto da T.D. cittadino maliano, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il ricorrente ha riferito, prima davanti alla Commissione territoriale e successivamente davanti al tribunale (con profili di divergenza non marginali, cfr. pp. 2 e 3 del decreto) di essere stato sequestrato dai ribelli che lo volevano arruolare e avevano cercato d’insegnargli a sparare, ma al suo rifiuto lo picchiarono e lo abbandonarono nel deserto senz’acqua. Successivamente, trovò delle persone che lo aiutarono a fuggire. Gli aggressori avevano il turbante e l’abito lungo. A sostegno della propria decisione di rigetto, il tribunale ha rilevato la divergenza e l’incongruità tra quanto dichiarato davanti alla Commissione (il padre era morto quando lui era piccolo) rispetto a quanto dichiarato davanti al tribunale (il padre lo avevano ucciso davanti ai suoi occhi) su aspetti non marginali della vicenda narrata, così che il tribunale non ha riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e neppure quelli della protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, neppure declinato secondo l’ipotesi di cui alla lett. c) in quanto dalle fonti informative disponibili, nella zona di provenienza del ricorrente, non risulta esistente una situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo il tribunale, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.

Contro il decreto del medesimo tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (1) sotto un primo profilo (ubricato come secondo) per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ovvero omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la mancata concessione della protezione sussidiaria; (2) sotto un secondo profilo (ubicato come terzo) per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la mancata valutazione delle condizioni di vulnerabilità del ricorrente, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “Nei giudizi di protezione internazionale l’esame officioso della situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero svolto dal giudice del merito deve essere specifico e dar conto delle fonti di informazione consultate. Ne consegue che incorre nella violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, oltre che nel vizio di motivazione apparente, la pronuncia che, nel prendere in considerazione la situazione generale esistente nel Paese di origine del cittadino straniero, si limiti a valutazioni solo generiche o comunque non individui le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte”(Cass. n. 11101/19).

Nel caso di specie, il tribunale non cita alcuna fonte informativa a supporto della sua descrizione della situazione generale del Mali, circostanza puntualmente censurata dal ricorrente (cfr. p. 7 del ricorso).

In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Torino, affinchè, la luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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