LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTARUTO DONATI VISCIDO di N. Maria Giulia – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elen – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6781/2015 proposto da:
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
The Food In The World Srl,
– intimata –
Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 4010/2014, depositata il 21.7.2014, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.
RILEVATO
che:
– The food in the World srl proponeva ricorso avverso avviso di accertamento recante rettifica del reddito imponibile ai fini Iva, Ires ed Irap per l’anno 2008 all’esito di verifica fiscale eseguita dalla Guardia di finanza culminata nella rideterminazione del reddito imponibile a seguito di ricostruzione contabile.
– Il ricorso era accolto parzialmente dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano con sentenza che – gravata di appello dalla Agenzia delle Entrate e registrata la mancata costituzione della parte – era confermata dalla CTR.
– Per la cassazione della sentenza sopra menzionata l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a tre motivi.
– La società contribuente, intimata, non si è costituita.
CONSIDERATO
che:
– Il ricorso consta di tre motivi che recano: 1) “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”; 2) “Nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”; 3) “Vizio di motivazione per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, comma 2, n. 4, e art. 62, degli artt. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 112disp. att. c.p.c., dell’art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.
– Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la CTR ha affermato: “Lamenta poi ancora l’appellante la carenza di motivazione circa l’affermazione dei primi giudici in ordine alla rideterminazione del reddito imponibile, assumendo per contro l’esattezza dei propri calcoli, effettuati tenendo conto delle componenti negative del reddito. Ritiene per contro questa commissione che la censura sia infondata. Ed invero, il giudice di primo grado, sia pure in maniera concisa, ha chiarito come non possano considerarsi coincidenti i ricavi con il reddito effettivo d’impresa, posto che dai ricavi vanno comunque detratti i costi e tenuto altresì conto del fatto che i margini di guadagno nel settore sono notoriamente modesti. In sostanza il primo giudice ha rideterminato il reddito imponibile nella misura dell’8% con metodo di calcolo che questa commissione ritiene di poter condividere. In ogni caso l’Ufficio non ha proposto metodi differenti da quello che considera – come detto ingiustificatamente- i ricavi pari al reddito imponibile.”
– Per illustrare la censura come sopra riportata, la ricorrente ha quindi fatto riferimento alla sentenza di primo grado laddove si legge “Il totale delle fatture emesse per l’anno 2008 risultano essere n. 14 per un totale imponibile di Euro 347.854,42 oltre ad Iva di Euro 66.904,00. I costi riconosciuti risultano di Euro 44.358,00. L’Ufficio ha determinato il volume di affari di Euro 347.854,42 uguale al reddito imponibile, applicando una maggiore Ires di Euro 83.461,00 oltre interessi, una maggiore Irap di Euro 11.836,00 ed una maggiore Iva di Euro 66.904,00 – sanzioni di Euro 64.880,00. Si ritiene fondata l’eccezione posta dalla ricorrente, infatti i ricavi non possono essere uguali al reddito imponibile, si consideri che l’attività di commercio all’ingrosso di alimentari subisce una notevole concorrenza dei centri commerciali, quindi i margini di guadagno netto si aggirano intorno all’8%, non considerando poi le offerte promozionali, che abitualmente vengono praticate per attirare la clientela, i cui margini di guadagno superano di poco i costi. Questa commissione ritiene di rideterminare i valori esposti nell’avviso di accertamento, per l’anno 2009, come segue: l’Iva incassata dai clienti e non versata di Euro 66.904,00 si ritiene dovuta; il volume di affari ricostruito da n. 14 fatture rimane inalterato di Euro 347.854,42; il reddito imponibile ai fini Ires si determina in Euro 27.828,35 (8% del volume di affari di Euro 347.854,42); l’Irap si determina in Euro 303.496,42 data dai ricavi meno i costi (347.854,4244.358,00)”.
L’esposizione del motivo è quindi completata con la trascrizione della parte dell’atto impositivo di interesse, laddove, richiamato il processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, si legge che “La società verificata ha omesso di presentare le prescritte dichiarazioni annuali ai fini II.DD. Irap ed Iva con riferimento agli anni d’imposta 2007,2008 e 2009. I verificatori, nonostante le ricerche effettuate non rinvenivano alcuna scrittura contabile (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva ecc). I militari peraltro riuscivano ad acquisire, attraverso questionari rivolti ai clienti della società verificata” un certo numero di fatture omesse (in base ad esse è stato calcolato l’imponibile complessivo e, in particolare, l’Iva). L’atto per cui è causa reca quindi la testuale seguente motivazione “Preso atto del comportamento della parte che, occultando la prefata documentazione….non ha consentito l’esatta determinazione dei redditi e del volume di affari….;stimati i ricavi non dichiarati ai fini Ires, i componenti positivi non dichiarati ai fini Irap e le operazioni imponibili non dichiarate ai fini Iva per l’anno 2009 sulla somma di Euro 347.854,42; riconosciuti in deduzione componenti negativi ai fini Ires ed Irap in Euro 44.358,00, misura pari alla media aritmetica delle operazioni passive degli anni 2006 (Euro 53.624,00) e 2007 (Euro 35.092,00) come risultanti dall’applicativo CLI.FO, sulla base degli elenchi trasmessi dalle società fornitrici della The Food in the world srl”, motivazione per effetto della quale l’Ufficio ha accertato: “Ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, il reddito d’impresa in Euro 303.496,42, pari alla differenza tra i componenti positivi rilevati dalla Guardia di Finanza ed i componenti negativi riconosciuti in deduzione da quest’Ufficio….”
– Il motivo è fondato.
– Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis, che contiene la disposizione oggetto della presente controversia, prevede che “gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche (…) risultino elementi che consentano di stabilire l’esistenza di un reddito non dichiarato o il maggior ammontare di un reddito parzialmente dichiarato che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile (…) possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito od il maggior reddito imponibile (…)”.
Nella fattispecie, sul preliminare rilievo della omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della contribuente, l’Ufficio ha utilizzato gli elementi di cui al PVC della Guardia di Finanza, sopra trascritti. Pertanto, sulla base, innanzi tutto, del menzionato preliminare rilievo e, in secondo luogo, dei predetti elementi, l’odierna ricorrente ha posto in essere l’accertamento de quo recante la ricostruzione di maggiori ricavi, desunta, appunto, dalle verifiche effettuate dalla G. di F., ricostruzione effettuata in via induttiva- all’interno della quale l’Ufficio non ha mancato di considerare, per come in precedenza evidenziato, le componenti negative relative all’anno preso in esame, calcolate operando la media aritmetica riferita ai due anni precedenti risultanti dall’applicativo CLI.FO; si tratta di accertamento che, quale strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle tipologie previste dai D.P.R. n. 600 del 1973 e n. 633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole, per cui può basarsi anche sul metodo induttivo, come nella specie si è verificato (cfr. cass. 4.9.2020 n. 18416).
A fronte dell’attività così posta in essere dall’Ufficio, la contribuente non ha adempiuto l’onere su di essa gravante di provare la diversa entità dei costi così da ridurre la misura del reddito imponibile, con la conseguenza che la sentenza impugnata è illegittima laddove ha fatto sua la statuizione della CTP che ha rideterminato l’incidenza percentuale dei costi di produzione sui ricavi riducendo all’8% dei ricavi la misura del reddito d’impresa, in mancanza -come detto- di elementi probatori in tal senso forniti dalla contribuente; in tale assenza, i giudici del merito avrebbero dovuto dichiarare fondata la pretesa erariale senza svolgere ulteriori accertamenti aventi ad oggetto gli elementi su cui l’atto impositivo si è basato, accertamenti legittimi qualora la parte avesse recato prove idonee a porre in discussione il calcolo presuntivo delle componenti negative così come operato dall’ufficio.
Con il secondo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla intera domanda presentata con l’atto di appello; nell’atto di gravame – sostiene l’Ufficio – si è evidenziato, infatti, che il reddito d’impresa era pari alla differenza tra l’ammontare dei ricavi e le c.d. “componenti negative” (coincidenti con i costi di produzione) ricostruite calcolando la media aritmetica tra le analoghe passività dei due anni precedenti, come risultanti dall’applicativo CLI.FO.
– Il motivo non è fondato.
Le ragioni esposte a sostegno della ritenuta fondatezza del primo motivo -che si intendono qui integralmente richiamate- spiegano perché il motivo in esame va rigettato: non sussiste, quindi, la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c.; inoltre, il contenuto del motivo ha contenuto logicamente preliminare all’interno del ricorso, con la conseguenza che, se di esso si fosse ritenuta la fondatezza, un siffatto giudizio avrebbe avuto l’effetto di rendere assorbito l’esame del primo motivo.
– Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia vizio di motivazione, in quanto “priva di un filo logico coerente e razionale”.
– Il motivo non è fondato.
– Nella decisione impugnata non sono, invero, ravvisabili, con riguardo alla motivazione, gli estremi della mera apparenza ovvero della irriducibile contraddittorietà ovvero della illogicità manifesta; per completezza vanno richiamate, anche in questa sede, le considerazioni svolte a commento del primo motivo.
PQM
Accoglie il primo motivo, rigetta il secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021