LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. PUTARUTO DONATI VISCIDO di N. Maria Giulia – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elen – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24919/2015 proposto da:
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Equitalia Nord Spa, Rimacfm Srl in Liquidazione,
– intimati –
Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 1589/2015 depositata il 17.4.2015, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.
RILEVATO
che:
RIMACFM srl in liquidazione proponeva ricorso avverso cartella di pagamento (anno 2009) nella parte concernente un minor credito IVA indicato nella dichiarazione presentata per l’anno d’imposta 2009 come credito dell’anno precedente – 2008 – anno per il quale non risultava presentata la dichiarazione ai fini Iva.
– L’Agenzia delle Entrate – per come si legge nella sentenza impugnata -“…constatata la sussistenza del credito, proponeva alla controparte di addivenire ad una conciliazione stornando il credito dalla pur legittima cartella di pagamento, ferma restando la debenza degli interessi e del 40% delle sanzioni….”; in assenza di accordo tra le parti, la causa – di cui era parte anche il concessionario per la riscossione, Equitalia Nord spa – era decisa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che accoglieva parzialmente il ricorso “annullando la cartella quanto ad imposta ed interessi” e riducendo “le sanzioni irrogate ad Euro 2.065,00”.
Tale sentenza, gravata di appello da parte dell’Ufficio, era confermata dalla CTR.
– Per la cassazione della sentenza sopra menzionata l’Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato a due motivi.
– La società contribuente, intimata, non si è costituita., al pari dell’agente per la riscossione.
CONSIDERATO
che:
Il ricorso consta di due motivi che recano: 1) “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, art. 37, u.c., e art. 54 bis e del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”;
2) “Violazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, artt. 5 e 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”.
Con il primo motivo, l’Ufficio censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che non può negarsi il diritto alla compensazione del credito qualora, pur in presenza di omessa dichiarazione, sia stata successivamente presentata una dichiarazione integrativa anche se tardiva, con la conseguenza di ritenere la utilizzabilità in compensazione del credito del quale era stata omessa la dichiarazione.
Il motivo non è fondato.
La vertenza si incentra sulla questione se parte contribuente possa o meno utilizzare il credito Iva non riportato nella dichiarazione annuale, stante l’omissione della dichiarazione medesima, omissione, alla quale, peraltro si è tardivamente provveduto ad ovviare con invio in data 19.7.2012 – data precedente a quella della cartella impugnata – della dichiarazione integrativa con remissione in termini di entrambe le parti del rapporto controverso (l’Ufficio, quanto alla riscossione e all’accertamento; la parte quanto al credito), evidenziandosi comunque da parte ricorrente come la tardiva presentazione equivalga, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 37, ad omessa dichiarazione.
Il collegio ritiene di dare continuità all’orientamento giurisprudenziale (cfr. di recente Cass. n. 25262 del 10.11.2020) secondo il quale, “ove l’Amministrazione finanziaria recuperi – ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis – un credito esposto nella dichiarazione oggetto di liquidazione, maturato in una annualità per la quale la dichiarazione risulti omessa, il contribuente può dimostrare…. l’effettiva esistenza del credito non dichiarato, ed in tal modo viene posto nella medesima condizione in cui si sarebbe trovato (salvo sanzioni ed interessi) qualora avesse presentato correttamente la dichiarazione, ciò sia in quanto il suo diritto nasce dalla legge, non dalla dichiarazione, e si concretizza in presenza dei presupposti, sia in quanto, in sede contenziosa, ci si può sempre opporre alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria”.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l’erroneità della sentenza nella statuizione in punto sanzione che avrebbe dovuto essere determinata, D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 13, nella misura del 30% dell’imposta non versata.
– Anche tale motivo non è fondato.
– La sentenza impugnata si è infatti puntualmente riportata alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 60/E/2001/80886 e alla circolare n. 54/E del 19.6.2002, sul preliminare rilievo che nella specie non risultano essere dovute imposte atteso che la dichiarazione Iva 2009 era a credito contribuente.
– Conclusivamente, il ricorso va rigettato; nulla deve disporsi in punto spese, atteso che le altre parti del processo non si sono costituite nel presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021