LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5303/2019 proposto da:
O.H., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC avvannarosaoddone01.pecordineavvocatitorino.it, rappresentato e difeso dall’avv. A. Oddone, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno *****;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 28/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/12/2020 dal cons. SOLAINI LUCA.
RILEVATO IN FATTO
che:
Il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso proposto da O.H. cittadina nigeriana (Benin City, Edo State), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
La ricorrente ha riferito che a seguito di abusi sessuali da parte dello zio non aveva più provato attrazione per gli uomini ed all’età di 22 anni, grazie all’incontro con una donna aveva scoperto la sua omosessualità, che però era stata scoperta e, quindi, aveva dovuto fuggire per evitare guai peggiori.
A sostegno della propria decisione di rigetto il tribunale, condividendo il giudizio della Commissione territoriale, ha ritenuto la narrazione non credibile per le numerose contraddizioni del racconto. Il tribunale non ha, pertanto, riconosciuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ma neppure quelli della protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, neppure declinato secondo l’ipotesi di cui alla lett. c) in quanto dalle fonti informative disponibili, nella zona di provenienza del ricorrente, non risulta esistente una situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo il tribunale, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.
Contro il decreto del medesimo tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (1) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ovvero omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la mancata concessione della protezione sussidiaria; (2) sotto un secondo profilo, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la mancata valutazione delle condizioni di vulnerabilità del ricorrente, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto solleva censure sull’accertamento di fatto, condotto dal tribunale, in riferimento alla situazione della Nigeria, sulla base delle fonti consultate, che il ricorrente ha contestato in termini di mero dissenso, senza impegnarsi in un reale approfondimento alternativo.
Sulla protezione umanitaria, va premesso che il D.L. n. 130 del 2020, art. 15 quale disposizione transitoria così espressamente statuisce: “Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) (modifica art. 5, comma 6, TUI), e) (art. 19 TUI) ed f) (modifica art. 20 bis TUI) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell’ipotesi prevista dall’art. 384 c.p.c., comma 2 (cassazione con rinvio)”: L’interpretazione testuale della norma, confortata dall’esame della relazione illustrativa induce ad escludere l’applicazione immediata della novella ai giudizi davanti la Corte di Cassazione, in quanto espressamente esclusa dall’indicazione delle autorità amministrative e giurisdizionali davanti alle quali, invece, si applica. Il richiamo all’art. 384 c.p.c., comma 2 e al conseguente giudizio di rinvio, conferma tale interpretazione perchè introduce l’unica deroga normativa, conseguente alla natura di giudizio chiuso della fase di rinvio, alla predetta immediata vigenza della novella nei giudizi di merito.
Il motivo sulla richiesta di protezione umanitaria è fondato, in quanto il tribunale non si è impegnato in un concreto giudizio comparativo, tra la situazione “consolidata” sul territorio nazionale e la situazione che la ricorrente incontrerebbe in caso di rimpatrio, per verificare se il rientro in Nigeria, determinerebbe o meno una situazione di privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (Cass. n. 4455/18).
In particolare, il tribunale ha sostanzialmente rigettato la richiesta di protezione umanitaria, basandosi sul giudizio di non credibilità della ricorrente in riferimento alla richiesta delle protezioni internazionali maggiori, quando tale valutazione deve essere frutto di valutazione autonoma caso per caso, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario considerare la specificità della condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente, da valutarsi anche in relazione alla sua situazione psico-fisica attuale ed al contesto culturale e sociale di riferimento (Cass. n. 13088/19). In accoglimento del secondo motivo, inammissibile il primo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Torino, affinchè, alla luce del principio sopra esposto, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021