LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13090 del ruolo generale dell’anno 2014 proposto da:
Banca di Credito Cooperativo Irpina Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luigi Cardascia, Paola Lumini e Attilio Pelosi, per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Po, n. 28, presso lo studio di quest’ultimo difensore;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 345/9/2013, depositata in data 21 novembre 2013.
CONSIDERATO
che:
dall’esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato alla Banca di Credito Cooperativo Irpina Società Cooperativa un avviso di accertamento, relativo all’anno 2004, con il quale aveva rettificato il reddito di impresa, in quanto aveva contestato che le spese sostenute per il recupero dei crediti fossero non inerenti, posto che, nell’ambito del rapporto conseguente alla cessione pro soluto dei crediti in sofferenza in favore della società BCC Securis s.r.l. ed in considerazione dei conseguenti obblighi assunti di gestione e di recupero dei crediti, le suddette spese, in quanto mere anticipazioni imputabili alla mandante, e non componenti negativi del reddito, non potevano essere portate in deduzione; avverso l’atto impositivo la contribuente aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Avellino; la contribuente aveva quindi proposto appello;
la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che le spese sostenute dalla contribuente in esecuzione del mandato con rappresentanza con la società cessionaria, finalizzato alla gestione ed al recupero dei crediti, poiché avevano natura di anticipazione, non potevano incidere sul conto economico, dovendo, invece, essere contabilizzate nello stato patrimoniale come crediti verso la mandante;
la contribuente ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a un unico motivo di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso.
RITENUTO
che:
con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1719,1720 c.c. e art. 2423 c.c., comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, comma 5, per non avere correttamente interpretato le clausole del contratto di servicing stipulato tra la contribuente e la società BCC Securis s.r.l. per effetto delle quali la prima aveva assunto l’incarico di svolgere, per conto ed in nome di quest’ultima, la gestione ed il recupero dei crediti ceduti;
parte ricorrente evidenzia, sotto tale profilo, che nel contratto di servicing, art. 15, era stato definito in modo organico e dettagliato l’assetto economico del rapporto negoziale, stabilendo i requisiti di spettanza ed i criteri di determinazione del compenso e dei rimborsi degli oneri e delle spese sostenuti nello svolgimento dell’attività, derogando, sotto tale profilo, alla previsione di cui all’art. 1720, c.c.;
in particolare, evidenzia parte ricorrente che le parti, nell’ambito dello loro autonomia negoziale, avevano previsto, oltre alla misura del compenso, anche una forma di rimborso, di tipo forfetario, delle spese e degli oneri inerenti all’attività di gestione dei crediti assunti dalla contribuente, la cui effettiva esigibilità era subordinata all’esistenza di fondi disponibili da parte della società, nel rispetto dell’ordine di priorità dei pagamenti fissato da apposito regolamento, oltre ad una eventuale integrazione del rimborso, fino alla concorrenza dell’ammontare delle spese e degli oneri sostenuti e non coperti dal rimborso, il cui riconoscimento era sottoposto alla condizione che vi fossero fondi disponibili e dipendente anche dall’avvenuto rimborso in linea capitale dei titoli di classe A;
sicché, secondo parte ricorrente, gli esborsi non avevano natura di mere anticipazioni, posto che le parti avevano inteso attribuire alla ricorrente una mera aspettativa, con conseguente diritto al riconoscimento del rimborso solo al verificarsi delle condizioni indicate nel contratto, con la conseguenza che sarebbe stato previsto a carico della ricorrente, oltre al rischio della non recuperabilità del credito, anche il rischio di recuperabilità delle spese e degli oneri relativi a tali attività, essendo subordinata al buon esito dell’attività di recupero;
il motivo è infondato;
secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione;
ai fini della censura relativa alla violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l’astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato;
la denuncia del vizio di motivazione dev’essere invece effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell’attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l’indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza;
in ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. Civ., 3 settembre 2010, n. 19044);
in tale prospettiva non colgono nel segno le censure di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (e segnatamente di quelli della interpretazione logica e sistematica del contratto), in quanto inidonee a palesare evidenti errori nel ragionamento giuridico posto a base dell’attività qualificatoria svolta dal giudice di merito, né tanto meno la sua insostenibilità;
al riguardo occorre invero rilevare che i dati testuali rappresentati, nel complesso considerati, non appaiono tali da poter contrastare in modo univoco e insuperabile la qualificazione operata dal giudice del merito e, segnatamente, l’operato accostamento del rapporto di servicing al mandato con rappresentanza;
in particolare, l’assunto, centrale del ragionamento della ricorrente, secondo cui le clausole contrattuali conferirebbero carattere di aleatorietà al rimborso della parte di oneri non coperti dalla percentuale forfettaria, affievolendone la relativa pretesa a situazione di mera aspettativa, non trova oggettivo riscontro nel tenore delle stesse, prevedendosi in esse la mera posposizione dei crediti medesimi ad altri pattiziamente riconosciuti come poziori, con incidenza pertanto non già sull’an del credito quanto piuttosto sulla sua garanzia patrimoniale, solo indirettamente limitata per effetto della preferenza convenzionalmente riconosciuta ad altri crediti; in questo ambito, non può affermarsi che quella accolta dal giudice di merito sia una interpretazione univocamente contraddetta dai dati testuali considerati;
d’altro lato, non è comunque corretta la linea difensiva di parte ricorrente secondo cui la particolarità della vicenda, inquadrata nell’ambito del rapporto di cessione di crediti in sofferenza e della conseguente difficoltà di recupero del credito, comporterebbe una diversa valutazione della natura della refusione delle spese conseguenti allo svolgimento di tale attività, tenuto conto del fortissimo elemento di aleatorietà che comporterebbe la perdita, sul piano sostanziale, della qualifica di rimborso spese, assumendo “le vesti di una ulteriore, ma meramente eventuale, forma di remunerazione, in quanto subordinata al buon esito dell’attività di recupero”;
in realtà, dalla previsione di cui all’art. 1720 c.c., si evince il principio generale secondo cui i costi sostenuti dal mandatario sono a carico del mandante che è tenuto al rimborso;
in questo ambito, è possibile che le parti, in applicazione dell’art. 1322 c.c., stabiliscano una diversa disciplina relativa alla individuazione della parte contrattuale nei cui confronti è posto l’onere di assolvimento dei costi e di definitiva sopportazione, ripartendo, quindi, diversamente, in via negoziale, il suddetto onere; tuttavia, la vicenda in esame non può essere ricondotta nell’ambito della scelta negoziale di escludere che i costi fossero sopportati interamente dal mandatario, in quanto, invero, fermo restando il fatto che i costi sono a carico del mandante, quel che le parti hanno previsto è un regime articolato di concreta determinazione del quantum da rimborsare in relazione agli esiti dell’attività di riscossione: in sostanza, l’aleatorietà del rimborso non muta la natura degli oneri posti comunque a carico del mandante quali spese anticipate per suo conto dal mandatario, in quanto si tratta di una possibile perdita, negozialmente assunta dalla ricorrente, di parte del diritto al rimborso delle somme anticipate proprio in relazione alla particolarità della fattispecie negoziale in esame;
ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite;
si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito;
dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021