LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20829 del ruolo generale dell’anno 2015 proposto da:
0.s. P. s.r.l., in persona del legale rappresentante, nonché
P.T., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Loris Tosi e Giuseppe Marini, per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato in Roma, via Villa Sacchetti, n. 9, presso lo studio di quest’ultimo difensore;
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 248/7/2015, depositata in data 26 gennaio 2015.
CONSIDERATO
che:
dall’esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti di 0.s. P. s.r.l. e del socio unico P.T. tre avvisi di accertamento con i quali aveva rettificato le dichiarazioni Iva, Ires e Irap della società e la dichiarazione Irpef del socio per l’anno 2006, sulla scorta dei rilievi formulati a seguito di verifica fiscale delle autorità polacche nei confronti della società P. Poland, avendo riscontrato due fatture contenenti dati diversi tra le copie rinvenute presso le ditte trasportatrici dei beni venduti dalla contribuente e quelle conservate nella contabilità della società P. Poland, sebbene con medesimo numero identificativo; avverso gli avvisi di accertamento la società ed il socio avevano proposto separati ricorsi che, previa riunione, erano stati accolti dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello;
la Commissione tributaria regionale del Veneto ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che: in presenza di una erronea indicazione contenuta nelle fatture, la contribuente avrebbe dovuto stornare le presunte fatture “errate” e non riemettere altre fatture “corrette” contenente la medesima numerazione; le giustificazioni addotte dalla contribuente non erano, d’altro lato, credibili;
la società ed il socio hanno quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi di censura, illustrato con successiva memoria, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso.
RITENUTO
che:
per ragioni di ordine logico-sistematico si ritiene necessario esaminare prioritariamente il secondo motivo di ricorso con il quale si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, e dell’art. 118, disp. att. c.p.c., per avere reso una motivazione apparente, avendo accolto l’appello dell’ufficio ritenendo, senza alcuna esplicita indicazione dell’argomento logico giuridico seguito, non rilevanti le prove prodotte dai ricorrenti al fine di giustificare l’errore relativo all’emissione delle contestate fatture;
il motivo è infondato;
secondo la giurisprudenza di questa Corte, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019);
nel caso di specie, la sentenza è ampiamente motivata, in quanto il giudice del gravame ha specificato le ragioni per cui ha ritenuto non sufficienti le prove fornite dai ricorrenti al fine di giustificare l’erroneità dell’emissione delle due fatture in contestazione, in quanto, con riferimento alla fattura n. *****, la circostanza che il bene era stato ceduto a Mebelplast non poteva dirsi provata con la produzione della scrittura privata non autenticata e, quindi, priva di data certa, e, con riferimento alla fattura n. *****, confutando l’argomentazione difensiva dei ricorrenti in relazione all’errore nella determinazione del prezzo;
non può, dunque, ragionarsi in termini di motivazione apparente, come invece sostenuto con il presente motivo;
con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza per falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, comma 2, per avere erroneamente ritenuto che le fatture erroneamente emesse avrebbero dovuto essere stornate, posto che, invece, la suddetta previsione normativa richiede che la fattura errata sia stata registrata e che si verifichino le ipotesi della nullità, annullamento, revoca, rescissione e simili relativamente al rapporto negoziale in funzione del quale sono state emesse le fatture; il motivo è inammissibile;
lo stesso, invero, non tiene conto della ratio decidendi della pronuncia censurata;
il giudice del gravame ha escluso che, nella fattispecie, fosse stata data prova, da parte della società contribuente, dell’erronea emissione delle fatture, come evincibile dalla precisazione che la stessa “avrebbe dovuto stornare le presunte fatture “errate””; in realtà, il giudice del gravame ha preso atto del riscontro circa la divergenza del contenuto delle fatture reperite presso la sede della società Poland rispetto a quelle originarie emesse dalla contribuente ed ha ritenuto, con una valutazione in fatto non sindacabile in questa sede, che non era stata offerta idonea prova circa la sussistenza dell’erronea emissione delle stesse, con la conseguenza che ha ritenuto legittima la pretesa dell’amministrazione finanziaria; va quindi precisato, in generale, che l’emissione di una fattura è di per sé indice della esistenza dell’operazione fatturata, sicché è onere del contribuente fornire la prova dell’inesistenza dell’operazione; sotto tale profilo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 1, “La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”, circostanza riscontrabile nella presente fattispecie in cui la società contribuente aveva emesso le fatture consegnandone copia alle ditte di trasporto, essendo state allegate, come risulta dal ricorso “alla merce spedita tramite la Jotef e la Hen” (vd. pag. 5);
quel che rileva, dunque, al fine di contrastare la pretesa dell’amministrazione finanziaria circa la omessa registrazione delle fatture e, in sostanza, la mancata dichiarazione di ricavi “in nero”, è che il contribuente fornisca la prova relativa al fatto che gli elementi indiziari indicati dall’amministrazione finanziaria, in particolare l’esistenza di fatture di contenuto parzialmente difforme rispetto a quelle ritrovate presso terzi, siano state emesse per mero errore, fornendo adeguati elementi di prova;
sotto tale profilo, seppure risulti inconferente il richiamo alla previsione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, comma 2, pur applicata dal giudice del gravame, questi ha comunque escluso che parte ricorrente avesse fornito elementi di prova idonei a contrastare la pretesa dell’amministrazione finanziaria;
d’altro lato, sotto il profilo contabile, nel caso di emissione di fattura contenente indicazioni erronee, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, comma 1, prevede l’obbligo di procedere alla rettifica delle inesattezze della fatturazione, in modo da rendere contabilmente evidente sotto quali profili la emissione di una precedente fattura, avente contenuto erroneo, sia stata successivamente oggetto di correzione, da operarsi mediante emissione di nuova fattura e regolare registrazione, secondo le previsioni di cui agli artt. 21 e seguenti;
il mancato compimento dei suddetti obblighi contabili ha quindi posto il giudice del gravame a valutare se, comunque, potesse ritenersi giustificata la linea difensiva di parte ricorrente in ordine alla erroneità dell’emissione delle fatture ed ha, sotto questo profilo, ritenuto non idonea la prova offerta;
le considerazioni sopra espresse rendono priva di rilevanza il riferimento, contenuto in memoria, alla pronuncia della Corte di Giustizia 19 settembre 2000, causa C-454/1998), non essendo configurabile nella fattispecie la circostanza, cui fa riferimento la giurisprudenza unionale, che la contribuente abbia in tempo utile definitivamente eliminato qualsiasi rischio di perdita del gettito fiscale;
invero, la pronuncia citata ha chiarito che, una volta emessa la fattura, può dirsi eliminato in tempo utile il rischio di perdita di entrate fiscali quando colui che ha emesso la fattura ha “recuperato e distrutto la fattura prima del suo uso da parte del destinatario o perché, essendo stata usata la fattura, colui che l’ha emessa ha versato l’importo indicato separatamente sulla stessa”;
quel che rileva, dunque, ai fini della definizione della questione, è il fatto che la contribuente, dopo avere emesso le fatture, non si è attivata per il recupero o distruzione delle medesime, sicché non può dirsi prodotto l’effetto della definitiva eliminazione del rischio in questione, né, d’altro lato, come detto, alla emissione ha fatto conseguire l’attivazione della procedura di correzione contabile;
con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame circa la il fatto che l’amministrazione finanziaria polacca aveva esaminato la medesima vicenda e aveva ritenuto corretto l’operato della società ricorrente;
il motivo è inammissibile;
secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018);
con il presente motivo parte ricorrente denuncia l’omessa motivazione circa un fatto decisivo ai fini della decisione, in quanto il giudice del gravame avrebbe trascurato la circostanza, ritenuta rilevante ai fini del decidere, consistente nella valutazione compiuta dall’autorità polacca investita dell’attività di accertamento per quanto di competenza, ma lo stesso si traduce in una doglianza di insufficienza della motivazione per non avere tenuto conto, ai fini del decidere, anche della valutazione compiuta dall’autorità polacca nell’ambito del diverso procedimento di competenza, con conseguente inammissibilità della censura in ragione del principio di diritto più sopra illustrato;
si tratta, peraltro, di una circostanza di per sé irrilevante ai fini della decisione, posto che attiene a profili valutativi di altra autorità, non destinati, in quanto tali, pertanto, ad incidere nella presente controversia quali elementi di fatto ostativi alla pretesa dell’amministrazione finanziaria;
peraltro, va osservato che il giudice del gravame ha legittimamente ritenuto di valorizzare circostanze ritenute decisive ai fini del giudizio, tenuto conto del fatto che spetta esclusivamente al giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 19547 del 04/08/2017);
in conclusione, i motivi di ricorso sono inammissibili, con conseguente rigetto e condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese di lite in favore della controricorrente; si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore della controricorrente che si liquidano in complessive Euro 7.800,00, oltre spese prenotate a debito;
dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021