LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13098/2015 R.G. proposto da:
G.P. e S.I.M., rappresentati e difesi dagli avv. Antonella Audisio e Giovanni De Salvo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Pierluigi Federici, sito in Roma, viale Mazzini, 6;
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– resistente –
Equitalia Nord s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sez. dist. di Verona, n. 1770/15/14, depositata il 10 novembre 2014.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17 settembre 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.
RILEVATO
che:
– G.P. e S.I.M. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sez. dist. di Verona, depositata il 10 novembre 2014, che, in parziale accoglimento dell’appello erariale, ha accertato la loro responsabilità per i debiti della cessata Sim Cantieri in liquidazione s.r.l., di cui erano soci, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale della società, sino alla concorrenza del complessivo importo di Euro 18.795,93, pari a quanto ricevuto in sede di bilancio di liquidazione;
– dall’esame della sentenza impugnata si evince che il giudizio trae origine dall’impugnazione da parte dei due ex soci della cessata società di cartelle di pagamento emesse per il versamento di maggiori imposte richieste con avviso di accertamento notificato (anche) nei loro confronti;
– il giudice di appello, ritenuta valida la notifica di tale atto, benché intervenuta successivamente all’estinzione della società, ha ritenuto legittime le cartelle di pagamento, circoscrivendo, tuttavia, l’importo esigibile a quanto ricevuto dai soci in sede di bilancio di liquidazione;
– il ricorso è affidato a quattro motivi;
– l’Agenzia delle Entrate non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all’eventuale udienza di discussione;
– la Equitalia Nord s.p.a. non spiega alcuna difesa;
– i ricorrenti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., per aver la sentenza impugnata omesso di rilevare che la cancellazione della società era intervenuta in epoca antecedente l’attività impositiva, per cui inconfigurabile era l’insorgenza del credito erariale;
– il motivo è infondato;
– dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (cfr. Cass., sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070).
– pertanto, legittimamente l’Amministrazione ha provveduto alla notifica agli odierni ricorrenti, quali soci della società estinta, le cartelle di pagamento aventi ad oggetto debiti originariamente facenti capo a tale società;
– a nulla rileva che la violazione tributaria è stata contestata alla società (e, quindi, ai soci) successivamente all’estinzione della stessa, in quanto, ai fini della nascita dell’obbligazione tributaria, ciò che assume rilevanza è il verificarsi del presupposto impositivo – espressione della capacità contributiva -, fermo restando che l’ordinamento può prevedere termini di esigibilità dell’obbligazione medesima diversi sia dal momento in cui si verifica tale presupposto impositivo, sia da quello entro il quale il contribuente deve effettuare la relativa dichiarazione;
– con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., e art. 112 c.p.c., per aver la Commissione regionale omesso di pronunciarsi sull’eccezione di giudicato, rappresentato da una sentenza della Commissione tributaria provinciale di Verona che aveva annullato la cartella di pagamento emessa nei confronti della SIM Cantieri s.r.l. in liquidazione a seguito del medesimo avviso di accertamento posto a fondamento delle cartelle di pagamento impugnate in questa sede, e di rilevare l’effetto preclusivo derivante da tale giudicato;
– il motivo è infondato;
– il giudicato dedotto nel motivo di impugnazione ha per oggetto l’accertamento della illegittimità della cartella di pagamento emessa nei confronti della SIM Cantieri s.r.l. in liquidazione e a questa notificatale nella persona del sig. S.I., nella sua ritenuta qualità di legale rappresentante della stessa, in ragione del fatto che tale notifica è stata eseguita nei confronti di un soggetto inesistente, in quanto già estinto a tale data;
– la pronuncia passata in giudicato si e’, dunque, limitata ad accertare il difetto della qualità di parte del rapporto obbligatorio tributario, sotto profilo passivo, della predetta SIM Cantieri s.r.l. in liquidazione, poiché cancellata dal registro delle imprese, ma non ha anche affermato l’insussistenza della pretesa erariale esercitata dall’Amministrazione finanziaria;
– infatti, a seguito dell’estinzione della società contribuente, il rapporto obbligatorio ha subito, come rilevato in precedenza, una modificazione dal lato passivo, con la sostituzione dei soci alla società estinta;
– pertanto, il giudicato eccepito non osta all’azionabilità della pretesa erariale nei confronti degli odierni ricorrenti, quali soci della SIM Cantieri s.r.l. in liquidazione, non contenendo un accertamento dell’insussistenza della pretesa del Fisco nei loro confronti o nei confronti del loro dante causa, ma unicamente una pronuncia ostativa all’esercizio della stessa nei confronti di quest’ultima, poiché cessata;
– con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della contraddittorietà della motivazione della sentenza, nella parte in cui ha ritenuto che il prodromico avviso di accertamento, benché avente carattere unitario, fosse stato emesso (anche) nei confronti di entrambi i soci, in relazione a differenti ordini di pretese;
– il motivo è inammissibile;
– ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – nella formulazione risultante a seguito della modifica apportata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv., con modif., nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis al caso in esame – il vizio di motivazione contraddittoria non è più deducibile quale vizio di legittimità (cfr., ex multis, Cass., ord., 25 settembre 2018, n. 22598; Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053);
– diversamente da quanto sostenuto nel motivo di impugnazione, tale modifica normativa trova applicazione anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, non ha connotazioni di specialità;
– con l’ultimo motivo i ricorrenti lamentano il travisamento del contenuto del menzionato avviso di accertamento, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che lo stesso fosse stato “intestato” (anche) ai soci;
– il motivo è inammissibile, in quanto si risolve in una critica della valutazione delle risultanze probatorie effettuata dalla Commissione regionale, la quale ha accertato che l’avviso di accertamento era stato emesso (anche) nei confronti dei soci e a questi notificato;
– una siffatta censura non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959);
– pertanto, per le suesposte considerazioni, il ricorso non può essere accolto;
– nulla deve disporsi in ordine al governo delle spese in assenza di valida attività difensiva della parte vittoriosa.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 17 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021