LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 17453 del ruolo generale dell’anno 2016 proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;
– ricorrente –
contro
S.M., rappresentata e difesa dall’Avv. Donato Grande, per procura speciale a margine del controricorso, presso il cui studio in Ragusa, via Collodi, n. 4, è elettivamente domiciliata, domicilio i ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, n. 2569/18/2015, depositata in data 12 giugno 2015;
udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 28 settembre 2021 dal Consigliere Giancarlo Triscari.
RILEVATO
che:
dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: S.M. aveva presentato istanza di rimborso, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, del 90% degli importi versati a titolo di Irpeg e Ilor negli anni 1991 e 1992, avendo sede in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990; a seguito del silenzio-rigetto dell’Agenzia delle entrate la contribuente aveva fatto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Ragusa; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello;
la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania, ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: ai fini della definizione della controversia doveva farsi riferimento alla intervenuta L. n. 190 del 2014, il cui art. 1, comma 665, aveva regolato esplicitamente l’esercizio del diritto al rimborso; la previsione normativa, in particolare, riconosceva il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, sempre che, fra l’altro, la domanda era stata proposta tempestivamente, non era stata presentata da soggetto esercente l’attività di impresa ed il richiedente era residente o domiciliato nei comuni interessati; sussistevano tutte le condizioni per riconoscere alla contribuente il diritto al rimborso;
l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a un unico motivo di censura, cui ha resistito la contribuente depositando controricorso.
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, nonché della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, oltre che della decisione della Commissione Ue C (2015) 5549 final del 14 agosto 2015, per non avere considerato che il contribuente non era legittimato a chiedere il rimborso attesa la sua qualità di lavoratore dipendente, quindi di sostituito d’imposta, mentre il rimborso può essere riconosciuto solo in favore dei sostituti di imposta;
inoltre, evidenzia che con la decisione c (2015) final del 14 agosto 2015, la Commissione Europea ha dichiarato che i benefici fiscali in questione costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, con la conseguenza necessità di diniego dei rimborsi;
il motivo è inammissibile;
invero, va evidenziato che il motivo di ricorso si fonda su di un presupposto, la qualità della controricorrente di sostituito di imposta, che non risulta essere stato oggetto di contestazione nell’atto impositivo e, in ogni caso, è privo di autosufficienza, non avendo parte ricorrente riprodotto alcun atto da cui evincere che la pretesa fosse relativa al rimborso per ritenute d’acconto in considerazione della qualità di lavoratore dipendente della contribuente in ogni caso, si osserva, in linea generale, che per questa Corte (Cass., 29 luglio 2015, n. 16105; Cass., sez. un., 26 giugno 2009, n. 15032; Cass., sez. 6-5, 22 febbraio 2018, n. 4291), in tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, sono legittimati a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. “sostituto d’imposta”), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. “sostituito”);
si e’, inoltre, affermato che, in materia di condono fiscale, la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, che consente al contribuente di recuperare il 90 per cento di quanto dovuto e versato per imposte (con esclusione dell’I.V.A., la cui condonabilità è incompatibile con il diritto comunitario), in deroga al principio per cui la sanatoria generalmente non comporta la possibilità di ottenere rimborsi dallo Stato, costituisce una disposizione rispondente ad una logica del tutto particolare e diversa rispetto agli altri provvedimenti di sanatoria, che mira ad indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi (Cass., 12083/2012; Cass., 26 settembre 2016, n. 18905);
pertanto, il diritto al rimborso deve ritenersi attribuito al soggetto passivo dell’imposta in senso sostanziale, e non anche al mero sostituto d’imposta, apparendo al riguardo non vincolante il diverso parere contenuto nelle circolari dell’Amministrazione (Cass., 26 settembre 2016, n. 18905): invero, la domanda di rimborso ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, riguardante la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa può essere proposta soltanto dal soggetto passivo in senso sostanziale, unico legittimato, e non anche dal sostituto d’imposta, come avallato dal legislatore con L. n. 123 del 2017, trattandosi di sanatoria volta a indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi (Cass., sez. 5, 28 febbraio 2020, n. 5498; Cass., n. 15252 del 2016); sicché il lavoratore, che si identifica con il contribuente, vanta e può esercitare il diritto al rimborso delle somme indebitamente ritenute alla fonte e versate dal datore di lavoro, restando del tutto indifferente ai fini della spettanza del beneficio la circostanza che la somma, oggetto di richiesta di rimborso, sia stata versata tramite ritenute operate dal sostituto d’imposta;
peraltro, la L. n. 123 del 2017, art. 16 octies, comma 1, lett. b), di conversione del D.L. n. 91 del 2017, ha modificato la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, specificando espressamente che tra “i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, (…), che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, e successive modificazioni” e che “hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, (…) al rimborso di quanto indebitamente versato”, sono “compresi i titolari di redditi da lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite” (cfr. anche Cass., sez. 5, 26 febbraio 2020, n. 5167, che ha ritenuto che la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, legge di stabilità 2015 – costituisce norma di interpretazione autentica), sicché non sono ricompresi tra i fruitori del beneficio solo i lavoratori autonomi e gli imprenditori;
ne consegue che non è applicabile al caso di specie la decisione del 14/8/2015, C(2015) 5549 final, par. 134, della Commissione UE, che, invero, ha ritenuto non compatibili con il mercato interno le misure di aiuto di Stato che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l’Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, art. 108, paragrafo 3; in conclusione, il motivo è inammissibile, con conseguente rigetto del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente che si liquidano in complessive Euro 4.800,00, oltre spese forfettarie nella misura del quindici per cento, Euro 200 per esborsi, ed accessori.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021