LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10802/2019 proposto da:
A.I., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC avvannarosaoddone01.pecordineavvocatitorino.it, rappresentato e difeso dall’avv. A. Oddone, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno *****;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 24/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/12/2020 dal cons. SOLAINI LUCA.
RILEVATO IN FATTO
Il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso proposto da A.I. cittadino nigeriano, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di aver lasciato la Nigeria, in quanto essendo suo padre esponente della c.d. religione tradizionale, alla morte di questi, alcuni membri del villaggio gli avrebbero domandato di rivestire il ruolo del padre: egli si sarebbe tuttavia, rifiutato essendo cristiano pentecostale, sicchè a seguito delle minacce dei suddetti membri del villaggio, temendo per la propria vita, si sarebbe risolto a fuggire.
A sostegno della propria decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto il ricorrente non credibile per tutta una serie di incoerenze e contraddizioni ed a motivo di ciò, il medesimo tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, in particolare, della protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, neppure declinato secondo l’ipotesi di cui alla lettera c) in quanto dalle fonti informative disponibili, nella regione di provenienza del ricorrente non sussiste una situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato interno o internazionale. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo il tribunale, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.
Contro il decreto del medesimo tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (1) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a), per la mancata fissazione dell’udienza, attesa l’indisponibilità della videoregistrazione del colloquio davanti alla Commissione territoriale; (2) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, o comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè il tribunale non aveva riconosciuto che la Nigeria fosse un paese attraversato da violenza indiscriminata dovuta a un conflitto armato; (iii) sotto un terzo profilo, per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè il tribunale non aveva valutato la condizione di vulnerabilità del ricorrente, al fine di riconoscere la protezione umanitaria.
Il primo motivo è fondato con assorbimento dei restanti, in quanto in tema di protezione internazionale, allorchè il richiedente impugni la decisione della Commissione territoriale e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice deve fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio (Cass. n. 32029/18), nè rileva, in contrario, la circostanza che il ricorrente abbia omesso di prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato un pregiudizio per la decisione di merito, in quanto la mancata videoregistrazione del colloquio, incidendo su un elemento centrale del procedimento, ha palesi ricadute sul suo diritto di difesa (Cass. n. 10786/19).
Nel caso di specie, è lo stesso tribunale a confermare la mancata fissazione dell’udienza, pur in assenza di videoregistrazione, ritenendo che fosse sufficiente, la presenza in atti, del verbale di audizione del richiedente tenutasi innanzi alla Commissione territoriale di Novara.
In accoglimento del primo motivo, assorbiti i restanti, la sentenza va cassata e la causa va rinviata al tribunale di Torino, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbe i restanti.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al tribunale di Torino, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021