LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4446/2015 proposto da:
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Espireca Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Ruggiero Gaetano;
– controricorrente –
Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 6412/31/2014 depositata il 24.6.2014, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28 settembre 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.
RILEVATO
che:
– Espireca srl proponeva ricorso avverso cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo per effetto di controllo D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54 bis, del modello Unico per l’anno d’imposta 2008 riflettente omesso versamento di Iva per l’anno 2009; rilevava di avere compilato erroneamente il rigo VH13 della dichiarazione Iva per l’anno 2009 (periodo d’imposta 2008) con la indicazione del metodo storico (codice 1) piuttosto che del metodo revisionale (codice 2) con conseguente esposizione, da parte dell’applicativo informatico, di importo errato; preso atto dell’errore, la contribuente provvedeva a versare sanzione ed interessi dovuti, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.
Si costituiva l’Agenzia delle Entrate per sostenere la legittimità del proprio operato e contestare l’assunto di controparte non supportato da documentazione alcuna.
– La CTP di Napoli accoglieva il ricorso per avere la contribuente dimostrato documentalmente di avere sanato l’errore de quo mediante un appropriato ravvedimento operoso.
– L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza di primo grado lamentando la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, e invocandone la riforma a correzione dell’errore interpretativo in cui erano incorsi i primi giudici.
– Resisteva la società sull’ulteriore (rispetto ai motivi esposti nel ricorso introduttivo) rilievo che l’Ufficio aveva emesso medio tempore (in data 10.5.2013) lo sgravio della cartella in contestazione confermando la sanatoria posta in essere dalla contribuente con il menzionato ravvedimento operoso.
La CTR, preso atto del provvedimento di sgravio, affermava essere stata riconosciuta dall’Ufficio la fondatezza del ricorso introduttivo, così rigettando il gravame.
– Per la cassazione della predetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, al quale resiste, con controricorso, la società contribuente.
CONSIDERATO
che:
– Il ricorso consta di due motivi che recano: 1) “Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 49, e dell’art. 329 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”; 2) “Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”.
– Con il primo motivo, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha ritenuto – errando – che sia intervenuta acquiescenza da parte dell’Ufficio alla sentenza della CTP. Nella fattispecie in esame la ricorrente – nel richiamare sul punto il provvedimento di sgravio – assume di avere spontaneamente provveduto ad annullare l’iscrizione a ruolo a seguito della sentenza della CTP, senza manifestare – per questo – acquiescenza alla sentenza di prima istanza, come dimostrato dalla proposizione dell’appello avvenuta successivamente al provvedimento di sgravio.
Il motivo è fondato.
– Ritiene il collegio di dare continuità alla consolidata interpretazione della Corte, in forza della quale “l’acquiescenza alla sentenza, preclusiva della impugnazione ai sensi dell’art. 329 c.p.c., (e configurabile solo anteriormente alla proposizione del gravame, giacché successivamente allo stesso è possibile solo una rinuncia espressa alla impugnazione da compiersi nella forma prescritta dalla legge), consiste nell’accettazione della sentenza, ovverosia nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare, la quale può avvenire sia in forma espressa che tacita: in quest’ultimo caso, l’acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quanto l’interessato abbia posto in essere atti dai quali sia possibile desumere, in maniera precisa ed univoca, il proposito di non contrastare gli effetti giuridici della pronuncia, quando cioè gli stessi siano assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell’impugnazione. Ne consegue che la spontanea esecuzione della pronuncia di primo grado favorevole al contribuente da parte della P.A. anche quando la riserva d’impugnazione non venga dalla medesima a quest’ultimo resa nota, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 329 c.p.c., e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 49, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione. Non v’e’ ragione di ritenere che a detto principio debba derogarsi nella specie per il solo fatto che il provvedimento c.d. di sgravio abbia riguardato somme direttamente iscritte a ruolo dall’ufficio all’esito di controllo automatizzato D.P.R. 29 settembre 1993, n. 600, ex art. 36 bis” (Cass. n. 6334/2016, con i numerosi precedenti ivi citati).
Alla luce delle considerazioni che precedono deve pertanto ritenersi che la CTR sia incorsa in falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c., per avere ritenuto desumibile acquiescenza dal mero sgravio dell’importo iscritto a ruolo effettuato prima di presentare appello.
Con il secondo motivo, la ricorrente si duole della sentenza impugnata in ordine al merito della questione controversa (erroneità della compilazione del modello e sanatoria successivamente intervenuta).
Il motivo è assorbito a ragione della ritenuta fondatezza del primo motivo. Conclusivamente, il primo motivo va accolto, il secondo resta assorbito, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per il regolamento delle spese, alla CTR della Campania, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo – assorbito il secondo – cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Campania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021