LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10598/2016 proposto da:
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Edildomus Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lazio 20/c, presso lo studio dell’avvocato Coggiatti Claudio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Bianchi Nicola e Catellani Simona;
– controricorrente –
Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Emilia Romagna n. 573/2015, depositata il 17.3.2015, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28 settembre 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.
RILEVATOche
– Edildomus spa (oggi Edildomus srl) proponeva ricorso avverso cartella di pagamento relativa ad IVA – annualità 2003 – per un importo pari ad 70.332,00.
– La Commissione Tributaria Provinciale di Parma – nel contraddittorio tra le parti – accoglieva il ricorso con sentenza che, gravata di appello da parte dell’Agenzia delle Entrate, era confermata dalla CTR.
– Con la predetta sentenza la CTR, dopo avere premesso che la controversia “nasce dal controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, della dichiarazione unico 2005, per le imposte dell’anno 2004, che aveva rilevato un minor credito d’imposta Iva, in quanto la contribuente quel credito non lo aveva presentato con la dichiarazione Iva per l’anno d’imposta 2003, ma lo aveva inserito, quale credito, ponendolo in compensazione nella dichiarazione per l’anno 2004, presentata nell’anno 2005”, ha dato atto della conseguente notifica, quale atto dovuto, della “cartella di pagamento de qua, che la società aveva impugnato, riconoscendo l’errore per l’importo dell’Iva messa a credito e procedendo al versamento della differenza”, versamento -non preceduto da alcun previo accordo – qualificato dall’Ufficio quale “ravvedimento operoso” con la contestazione del “mancato pagamento delle sanzioni amministrative, nella misura prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, e degli interessi”.
– La CTR ha quindi dato conto delle “contraddizioni” successivamente insorte, consistenti nel fatto che “l’Ufficio avrebbe eseguito nel corso della causa di primo grado un accertamento con verifica sostanziale per gli anni 2003 e 2004 riscontrano un credito d’imposta Iva molto inferiore a quanto dichiarato dal contribuente, tenendo in considerazione anche il credito dichiarato nell’anno 2002. Ne era derivato un avviso di accertamento per un importo Iva dovuta per Euro 105.382,00, seguito dalla domanda di accertamento con adesione della società, da cui sarebbe scaturito un credito non riconosciuto di Euro 52.818,00, che avrebbe portato alla rideterminazione della maggiore Iva dovuta al fisco, con notifica del conseguente avviso di pagamento per la maggiore Iva dovuta per Euro 105.832,00, ridotta all’importo di Euro 62.184,87 (comprese imposte e interessi). Definendo con ciò, secondo la prospettiva avanzata dall’appellata, l’Iva dovuta per l’anno 2003, tramite un pagamento dilazionato, importo completamente versato, rispettando tutte le rate”. Rilevato quindi che la prospettazione della contribuente – si legge ancora nella sentenza impugnata – non è stato contestato dall’appellante, che ha ammesso l’intervenuto saldo di quanto stabilito fra le parti con l’accertamento con adesione, “l’Ufficio avrebbe dovuto”, una volta verificata la corretta esecuzione dei versamenti, “annullare la cartella di pagamento e rettificare eventualmente il credito residuo ancora dovuto, specificando inoltre gli interessi e le sanzioni dovuti, se ed in quanto esistenti”. La CTR osserva quindi che “la cartella di pagamento iniziale è risultata emessa correttamente, secondo i risultati del controllo automatizzato, ma il credito dalla stessa portato non era più corretto nella causa in corso, perché comunque decurtato dell’importo concordato con l’adesione, concordata extra processo, senza che in qualche modo fosse riconosciuto durante l’iter della causa. Su questi presupposti non è possibile individuare l’effettività del credito d’imposta che l’appellante sostiene sia rimasto attivo, mancando la prova documentale della vicenda intervenuta durante il processo di primo grado che…..avrebbe dovuto terminare a seguito del saldo del versamento concordato con l’accertamento per adesione, con emissione di un nuovo avviso di accertamento per l’eventuale residuo credito (individuato e specificato correttamente) oppure con una nuova cartella di pagamento per il complessivo importo residuo, determinato dopo quell’accordo parziale.”. La CTR così conclude la motivazione: “Mancando….la prova di quel credito, indicato dall’appellante di Euro 70.322,00 e, sembra, con l’aumento dovuto alle sanzioni ed agli interessi per il tardivo pagamento della somma di Euro 381.221,00, che non si comprende da quale importo e per quale anno derivi e che dovrebbe in ipotesi essere rientrata nell’accertamento con adesione oppure nei calcoli per raggiungere quell’accordo, non è possibile accedere, così come risultano i documenti di causa, alla richiesta dell’Ufficio appellante, che, ad ogni modo, ha l’onere di dimostrare il quantum del credito che sostiene essere a favore dell’amministrazione finanziaria, non bastando la serie di conteggi evidenziati.”
– Per la cassazione della predetta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, al quale resiste con controricorso la società contribuente.
CONSIDERATO
che:
– Il ricorso consta di due motivi che recano. 1) “Error in procedendo per difetto di esercizio del potere giurisdizionale in relazione al principio di diritto vivente della natura di impugnazione merito del processo tributario desumibile dal D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1,2,7,33 e 36, in combinato disposto con gli artt. 112 e 113 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”; 2) “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 bis e 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
– Con il primo motivo, la ricorrente prende le mosse da alcuni passaggi della sentenza impugnata: l’Ufficio avrebbe “dovuto annullare totalmente la cartella di pagamento e rettificare eventualmente il credito residuo ancora dovuto, specificando inoltre gli interessi e le sanzioni dovuti, se ed in quanto esistenti”; la vicenda “avrebbe dovuto terminare a seguito del saldo del versamento concordato con l’accertamento per adesione, con successiva emissione di un nuovo atto avviso di accertamento per l’eventuale residuo credito (individuato e specificato correttamente) oppure con una nuova cartella di pagamento per il complessivo importo residuo, determinato dopo quell’accordo parziale”. Tali affermazioni rileva la ricorrente – fanno seguito alla ritenuta corretta emissione della “cartella di pagamento iniziale secondo i risultati del controllo automatizzato”. Conclude la ricorrente osservando che, sebbene la questione in contestazione vertesse esclusivamente sulla rideterminazione della differenza di imposta dovuta e sulle sanzione ed interessi da calcolarsi sulla somma versata in sede di versamento parziale e tardivo dell’importo portato in cartella, la CTR ha deciso nel senso della necessità di un nuovo accertamento ovvero di una nuova cartella, laddove avrebbe potuto-dovuto, in via sostitutiva, all’interno del contraddittorio tra le parti, procedere alla rideterminazione di quanto ancora dovuto.
– Il motivo non è fondato.
– Invero la CTR ha motivatamente affermato – così pronunciandosi sul quantum della pretesa tributaria – non potersi accedere alle richieste dell’Agenzia delle Entrate per mancanza di prova, il cui onere incombeva sull’Ufficio: da qui la ritenuta necessità di un nuovo atto impositivo diretto a rideterminare il quantum della pretesa tributaria a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
– La CTR ha valutato – in definitiva – come non provata la pretesa dell’Agenzia ed ha conseguentemente rigettato l’appello dalla medesima proposto confermando la sentenza di primo grado.
– Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza laddove ha affermato che “l’ufficio avrebbe dovuto emettere nuovo avviso di accertamento per l’eventuale credito residuo”; la sentenza impugnata si porrebbe in contrasto con il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57.
– Il motivo si configura come inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi, da ravvisarsi nell’assenza di prova della pretesa tributaria, questione oggetto del primo motivo, valutato come infondato.
– Il ricorso va quindi rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 5.600,00.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021
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