LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI IASI Camilla – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37653/2019 proposto da:
Ed Renewables Italia Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via E.q. Visconti, 90, presso lo studio dell’avvocato Di Dio Andrea, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Tomassini Antonio;
– ricorrente –
contro
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 224/2019 della COMM. TRIB. REG., BASILICATA, depositata il 03/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/10/2021 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.
PREMESSO che:
1. la srl EDP Renewables Italia, proprietaria di un parco eolico, propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe, con la quale la commissione tributaria regionale della Basilicata ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate in rettifica della rendita proposta da essa ricorrente con procedura DOCFA includendo tra gli elementi di computo della rendita medesima la torre di sostegno del rotore e della navicella eolica, esclusa invece dalla società in quanto componente impiantistica funzionale al processo produttivo di energia elettrica a termini della L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21.
Il giudice di appello ha ritenuto, in particolare, che la torre, date le relative caratteristiche di solidità, di stabilità, di consistenza volumetrica e di ancoraggio al suolo, è idonea, alla stregua di una qualunque costruzione, ad incidere nella stima diretta finalizzata alla rendita catastale dell’impianto eolico;
2. l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;
3. l’Avvocatura dello Stato, in data 28 settembre 2021, ha depositato istanza di rinvio del seguente tenore “In data 8/09/2021 (udienza pubblica) sono state introitate in decisione numerose cause dell’Agenzia delle Entrate contro varie Societa, aventi ad oggetto avvisi di accertamento della rendita catastale di unità immobiliari, censite nel catasto urbano in varie province, sulle quali insistono pale eoliche. L’Agenzia aveva interesse alla rimessione alle sezioni Unite per avere un orientamento di massima. La Corte di Cassazione ha depositato da poco le sentenze relative all’udienza dell’8/09/2021, sentenze che sono tutte sfavorevoli all’Agenzia. Pertanto si chiede un rinvio al fine di consentire a questa Avvocatura di poter riferire ed inviare l’Agenzia delle Entrate le sentenze in modo da valutare le successive iniziative”.
CONSIDERATO
che:
1. l’istanza di rinvio presentata dalla Avvocatura dello Stato non può trovare accoglimento: la circostanza che l’istante avesse interesse alla rimessione alle Sezioni Unite delle cause trattate all’udienza pubblica dell’8 settembre è ormai irrilevante. Peraltro l’orientamento di questa Corte in merito alla questione centrale in dette cause e nella causa che occupa è univoco e consolidato (come si dirà oltre). La generica, dedotta esigenza di riferire all’Agenzia delle Entrate sull’esito di dette cause in vista di imprecisate “successive iniziative” non giustifica il rinvio;
2. con il primo motivo di ricorso viene lamentata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 21-24, per avere la CTR ritenuto che la torre deve essere ricompresa tra i componenti da valorizzare al fine della determinazione della rendita catastale dell’impianto;
3. con il secondo motivo di ricorso viene lamentata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 21-24, per avere la CTR ritenuto che la torre deve essere ricompresa tra i componenti da valorizzare al fine della determinazione della rendita catastale dell’impianto, sulla scorta di circolari della Agenzia delle Entrate da considerarsi invece illegittime per contrasto con la suddetta normativa di legge;
4. i due motivi strettamente connessi possono essere esaminati in modo congiunto, sono fondati e meritano di essere accolti.
Va richiamato il quadro normativo di riferimento.
La L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, (Legge di stabilità 2016) prevede: “A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.
Con la circolare 1 febbraio 2016, n. 2/E, l’Agenzia delle Entrate ha indicato i criteri di individuazione dell’oggetto della stima diretta relativamente agli immobili a destinazione speciale e particolare, alla luce delle previsioni della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21. In particolare nella circolare viene precisato che “le componenti costituenti l’unità immobiliare urbana possono essere sostanzialmente distinte, in funzione della rilevanza nella stima catastale, nelle seguenti quattro categorie: 1) il suolo; 2) le costruzioni; 3) gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità; 4) le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo… Alla categoria “costruzioni” (punto 2) anch’esse da includere nella stima catastale afferisce qualsiasi opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, realizzata mediante qualunque mezzo di unione, e ciò indipendentemente dal materiale con cui tali opere sono realizzate. Nella circolare viene altresì specificato che sono inclusi nella stima catastale anche di quegli “elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità” (punto 3). Trattasi di quelle componenti che, fissate al suolo o alle costruzioni con qualsiasi mezzo di unione, anche attraverso le sole strutture di sostegno – in particolare quando le stesse integrano parti mobili – risultano caratterizzate da una utilità trasversale ed indipendente dal processo produttivo svolto all’interno dell’unità immobiliare. Le componenti così caratterizzate conferiscono all’immobile una maggiore fruibilità, apprezzabile da una generalità di utilizzatori e, come tali, ordinariamente influenti rispetto alla quantificazione del reddito potenzialmente ritraibile dalla locazione dell’immobile, ossia della relativa rendita catastale. Il secondo periodo della disposizione in esame dispone, espressamente, l’esclusione dalla stima catastale di “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo” (punto 4). Si tratta di quelle componenti, di natura essenzialmente impiantistica, che assolvono a specifiche funzioni nell’ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono all’immobile una utilità comunque apprezzabile, anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno. Tali componenti sono, pertanto, da escludere dalla stima, indipendentemente dalla loro rilevanza dimensionale. Così, ad esempio, a far data dal 1 gennaio 2016, per le specifiche attività sotto riportate si opererà come segue: Centrali di produzione di energia e stazioni elettriche. Non sono più oggetto di stima… gli aerogeneratori (rotori e navicelle), gli inverter e i pannelli fotovoltaici, ad eccezione, come detto, di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni”.
Successivamente, e con specifico riferimento alle centrali eoliche, la Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità con nota prot. n. *****, ha chiarito che “Considerate… le caratteristiche tipologiche e costruttive di tali elementi, è possibile riconoscere negli stessi la natura di “opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo”, così come precisato nella circolare n. 2/E del 2016. Pertanto, ai sensi della L., richiamato art. 1, comma 21, per le unità immobiliari in argomento vanno considerate, tra le componenti immobiliari oggetto di stima, il suolo, le torri con le relative fondazioni, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali recinzioni, percorsi, ecc..”.
Tale indicazione è stata confermata anche con la circolare 13 giugno 2016, n. 27/E: “Quanto alle strutture di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche, più che di semplici pali, trattasi di vere e proprie torri, spesso accessibili al loro interno e talvolta dotate di strutture di collegamento verticale. Le caratteristiche tipologico-costruttive di tali strutture, nelle quali è possibile riconoscere i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, così come indicato nella circolare 1 febbraio 2016, n. 2/E, dell’Agenzia delle Entrate, portano ad annoverare le stesse tra le “costruzioni” e, come tali, quindi, da includere nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica”.
In sostanza, per quanto più in particolare interessa, i documenti di prassi escludono dalla stima diretta le “componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo, indipendentemente dalla loro rilevanza dimensionale”, se caratterizzate dal non conferire all’immobile una utilità apprezzabile, e così, dalla stima diretta degli impianti eolici, i rotori, le navicelle e gli inverter ma non le torri, ricondotte, queste ultime, al genere “costruzione” siccome “opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, realizzata mediante qualunque mezzo di unione, e ciò indipendentemente dal materiale con cui tali opere sono realizzate”.
La decisione impugnata è riferita ad un avviso emesso in conformità a tali documenti.
L’interpretazione della legge data dalla CTR avalla la prassi amministrativa, centrata sul profilo strutturale delle torri.
L’interpretazione corretta della legge, data da questa Corte con varie recenti pronunce, fa invece centro sul profilo funzionale.
Nelle ordinanze 26 febbraio 2021, nn. 5460, 5459 e 5458; 6 ottobre 2020, nn. 21460, 21461, 21462; 5 ottobre 2020, nn. 21286, 21287, 21288; 30 settembre 2020, nn. 20726, 20727, 20728, è stato infatti così statuito: la nozione che emerge dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, non è legata alla consistenza fisica né all’ancoraggio stabile al suolo dei manufatti e si incentra invece sul loro impiego nel, sulla loro strumentalità rispetto al, processo produttivo; tale conclusione è conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dalla L. n. 208, art. 1, comma 21, che sancisce l’irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede – al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto – un’effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale: è quindi possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l’utilità, come il caso delle torri, debba essere escluso dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità al processo produttivo.
Le riportate statuizioni sono state confermate nelle sentenze n. 25793, n. 25792, n. 25791, n. 25790, n. 25789, n. 25788, n. 25787, n. 25786, n. 25875, n. 25784 del 22 settembre 2021.
Il Collegio intende dare continuità all’orientamento così formatosi.
Il Collegio intende dare continuità all’orientamento ormai consolidato;
4. la sentenza impugnata deve essere cassata;
5. i giudici di merito hanno mancato di accertare se le torri di cui si tratta costituiscano un unicum con gli impianti interni e/o se esse possano o meno avere caratteristiche di autonomia funzionalità, limitandosi ad una astratta affermazione sulla solidità, stabilità e consistenza volumetrica che, oltre a non essere desunta da un accertamento in concreto bensì dalla considerazione che la torre è ancorata al suolo e la sua realizzazione è soggetta a preventivi calcoli tecnici, dall’altro e in primo luogo, è riferita a caratteristiche strutturali e dimensionali laddove invece ciò che rileva è il profilo funzionale. Per ovviare a tale mancanza occorre rinviare la causa alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, per un nuovo esame;
10. il giudice del rinvio dovrà provvedere alla liquidazione delle spese dell’intero processo.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 5 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021