Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37429 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. r.g.9976/2015 proposto da:

PHOENIX s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni n. 110, presso lo studio dell’Avv. Marco Machetta, e rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso dall’Avv. Giuseppe Milotta.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è

rappresentata e difesa.

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 5375/2014 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 16.10.2014 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Roberta Crucitti nell’udienza tenuta ai sensi del D.L. n. 137 del 2000, art.

23, comma 8 bis;

lette le conclusioni del P.M. che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

FATTI DI CAUSA

La società Phoenix s.r.l. propose ricorso avverso la cartella, emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, con la quale le veniva chiesto il pagamento, per l’anno di imposta 2006, delle ritenute da reddito autonomo non versate, oltre interessi e sanzioni, sostenendo trattarsi di duplicazioni di esposizione delle ritenute effettuate negli anni 2005 e 2006, per due fatture emesse nell’anno 2005 da uno studio legale associato, pagate nel 2006 ed erroneamente indicate nel mod.770 dell’anno di imposta 2005.

La C.T.P. rigettò il ricorso e la decisione, appellata dalla contribuente, è stata confermata dalla C.T..R della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe.

Il Giudice di appello ha confermato, in particolare, l’accertamento in fatto compiuto dalla Commissione di prima istanza, circa l’insussistenza da parte della contribuente di produzione di idonea documentazione comprovante la dedotta duplicazione.

Avverso la sentenza la Società propone ricorso su unico motivo cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Il P.G. ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile.

In prossimità della pubblica udienza la Società, premesso di avere integralmente definito con il pagamento di quanto dovuto la cartella per cui è giudizio, ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio per cessazione della materia del contendere.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente ha depositato in atti documentazione comprovante l’avvenuta definizione, con pagamento di quanto dovuto, della cartella oggetto di giudizio, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito con modificazioni nella L. n. 215 del 2016, e ha, conseguentemente, rinunciato agli atti del giudizio.

Va, quindi, dichiarata l’estinzione del processo per rinuncia e dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Non è luogo a provvedere sulle spese perché il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente, mentre non sussistono i presupposti processuali per porre a carico della ricorrente il versamento dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato (v. Cass. n. 24083 del 2018).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione Civile, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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