LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10841/2019 proposto da:
L.O., elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC avvannarosaoddone01.pecordineavvocatitorino.it, rappresentato e difeso dall’avv. A. Oddone, giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno *****;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 18/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/12/2020 dal cons. SOLAINI LUCA.
RILEVATO IN FATTO
che:
Il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso proposto da L.O. cittadino nigeriano, avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.
Il ricorrente ha riferito di avere lasciato la Nigeria in quanto la famiglia aveva grossi problemi economici, anche in considerazione del fatto che il padre non contribuiva al mantenimento della madre e dei figli.
A sostegno della propria decisione di rigetto, il tribunale ha ritenuto che nella vicenda non si ravvisano gli estremi per il riconoscimento della protezione sussidiaria, non essendo ravvisabile il rischio di subire un “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, neppure declinato secondo l’ipotesi di cui alla lett. c) in quanto dalle fonti informative disponibili, nella zona di provenienza del ricorrente, non risulta esistente una situazione di violenza indiscriminata dovuta a conflitto armato. Neppure erano state allegate e dimostrate, secondo il tribunale, la ricorrenza di specifiche situazioni di vulnerabilità.
Contro il decreto del medesimo tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
Il ricorrente censura la decisione del tribunale: (1) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ovvero omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la mancata concessione della protezione sussidiaria; (ii) sotto un secondo profilo (rubricato come terzo), per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la mancata valutazione delle condizioni di vulnerabilità del ricorrente, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.
Il primo motivo è inammissibile, in quanto solleva censure sull’accertamento di fatto, condotto dal tribunale, in riferimento alla situazione della Nigeria, sulla base delle fonti consultate, che il ricorrente ha contestato, sulla base di alcune delle medesime fonti (sito viaggiare sicuri) ma in termini di mero dissenso.
Sulla protezione umanitaria, va premesso che il D.L. n. 130 del 2020, art. 15, quale disposizione transitoria così espressamente statuisce: “Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) (modifica art. 5, comma 6, TUI), e) (art. 19 TUI) ed f) (modifica art. 20 bis TUI) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell’ipotesi prevista dall’art. 384 c.p.c., comma 2, (cassazione con rinvio)”: L’interpretazione testuale della norma, confortata dall’esame della relazione illustrativa induce ad escludere l’applicazione immediata della novella ai giudizi davanti la Corte di Cassazione, in quanto espressamente esclusa dall’indicazione delle autorità amministrative e giurisdizionali davanti alle quali, invece, si applica. Il richiamo all’art. 384 c.p.c., comma 2 e al conseguente giudizio di rinvio, conferma tale interpretazione perchè introduce l’unica deroga normativa, conseguente alla natura di giudizio chiuso della fase di rinvio, alla predetta immediata vigenza della novella nei giudizi di merito.
Il motivo sulla protezione umanitaria è inammissibile, in quanto generico e perchè la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere su le spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021