Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37431 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta M.C. – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16360/2015 R.G. proposto da:

C.P., con l’avv. Maurizio De Lorenzi ed il prof. avv. Giuseppe Tinelli, nel domicilio eletto presso il suo studio in Roma, alla via di Villa Severini, n. 54;

– ricorrente –

contro

Equitalia Sud s.p.a., con l’avv. Gioia Vaccari, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Gioacchino Rossini, n. 18;

– controricorrente –

nonché

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per il Lazio, n. 7798/21/14, depositata il 19 dicembre 2014, non notificata. Lette le conclusioni scritte del sost. Procuratore generale che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2021 dal Co: Marcello M. Fracanzani.

RILEVATO

1. Avuta notizia dell’avvio a suo carico di pignoramento presso terzi, segnatamente intaccando l’assegno INPS, la contribuente otteneva dall’agente della riscossione estratto del ruolo donde evinceva essere stata destinataria di cartelle di pagamento non opposte, ma di cui affermava non aver mai avuto notizia.

Investito della questione il giudice di prossimità, esaminati gli atti prodotti in giudizio, la sentenza di primo grado accoglieva le eccezioni della contribuente, riconoscendo non esserle stata mai inviata la seconda raccomandata, necessaria per avvisare che l’atto non era stato notificato in mani proprie, bensì al portiere dello stabile. Non spiegava difese nel merito l’Agenzia delle entrate, affermando la propria estraneità alla materia del contendere.

2. Sull’appello dell’agente della riscossione, la CTR per il Lazio scindeva la posizione delle diverse cartelle. In via generale, affermava non essere necessaria la seconda raccomandata per avvisare il destinatario che la notifica a lui diretta non era stata eseguita a mani proprie; quindi riconosceva la facoltà del concessionario (poi agente) di notificare mediante procedura semplificata con raccomandata diretta D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, cui è estranea la forma aggravata di cui all’art. 139 e ss. c.p.c.; infine, rimodulava la pretesa tributaria, espungendo una cartella di cui non veniva data prova di notifica alcuna.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la contribuente, affidandosi a sette motivi, cui replica tempestivamente l’agente per la riscossione, mentre si è riservata difesa in udienza l’Agenzia delle entrate.

In prossimità dell’udienza la parte privata ha depositato memoria ed il P.G. conclusioni scritte.

CONSIDERATO

Vengono proposti sette motivi di ricorso.

1. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, nella sostanza lamentando non sia stata ritenuta prescritta a pena di nullità della notifica la seconda raccomandata che avvisa dell’avvenuta consegna al portiere della prima raccomandata che contiene l’atto notificando.

Con il secondo motivo si prospetta ancora censura ex art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., per non aver statuito sulle ragioni della mancata indicazione del perché le cartelle notificande fossero state consegnate al portiere invece che alle altre persone che sarebbero previste con priorità.

Con il terzo motivo si avanza ancora doglianza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dei disposti di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, e art. 61, nonché dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nella sostanza riproponendo la doglianza che precede, se non come omessa pronuncia, almeno come omessa motivazione in relazione ad una eccezione ritualmente avanzata dalla parte contribuente a giudice d’appello.

Con il quarto motivo si propone ulteriore doglianza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del combinato disposto di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, rappresentando – sempre in relazione alle circostanze di cui ai motivi primo e secondo – come anche a non voler ritenere la sentenza qui in esame viziata per omessa pronuncia o inesistente motivazione sull’eccezione di nullità della notifica, qualora si ritenga essere di fronte ad un’implicita pronuncia di rigetto, allora vi sarebbe error in procedendo per aver l’impugnata sentenza violato l’art. 139 c.p.c., consentendo una notifica a persona diversa dal destinatario in spregio alla successione preferenziale indicata dal citato articolo, che dev’essere considerata tassativa.

2. I primi quattro motivi possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta ed evidente connessione.

Essi appaiono tutti infondati, considerando che la sentenza qui in scrutinio entra nel merito della questione, statuendo espressamente la ritualità delle notifiche delle cartelle esattoriali, rilevando essere state eseguite direttamente dell’agente della riscossione a ciò abilitato e secondo la procedura di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, senza che abbia rilievo il mancato invio (non richiesto da questa procedura) di una seconda raccomandata al destinatario delle notifica, avvisandolo della consegna della cartella al portiere; né rilevano le ulteriori formalità di cui all’art. 139 c.p.c., vertendosi in ambito di CAN e non di CAD. Sul punto è intervenuta anche di recente questa Sezione, indicando la specificità della procedura di cui al più volte citato art. 26, e ribandendone l’autonomia rispetto dalla disciplina dell’art. 139 codice di rito civile. (cfr. Cass. V, n. 14748/2021).

Ne’ è pertinente in questa sede il richiamo all’arresto delle Sezioni Unite n. 10012/2021 svolto da parte contribuente nella memoria depositata in prossimità dell’adunanza. Ed infatti, assai diverse sono le fattispecie concrete, ove in questa sede si tratta di notifica dell’agente della riscossione eseguita esercitato i propri poteri attribuiti dalla norma sub primaria, mentre il caso trattato nella citata pronuncia di nomofilachia attiene propriamente alla disciplina generale della notifica all’assente.

Donde i motivi sono tutti infondati e vanno disattesi.

3. Con il quinto motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, nella sostanza lamentando l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione, ovvero la presenza della sig.a P.D., domestica della contribuente notificanda, soggetto da preferirsi al portiere nella consegna del documento da notificare, secondo la gerarchia tassativa di cui all’art. 139 codice di rito.

Per un verso il motivo è inammissibile, ove non si sostanzia in un accadimento rilevante e decisivo, poiché il domestico è uno dei possibili destinatari della notifica, che la procedura speciale prevede come alternativo al portiere. E’ infondato, poiché la notifica al portiere assolve – come ripetuto – alle richieste del D.P.R. n. 602 del 1973, menzionato art. 26, esercitato i poteri che gli conferisce ha espletato la notifica l’agente per la riscossione.

4. Con il sesto motivo si prospetta nuovamente censura ex art. 360, n. 4, per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e del D.P.R. n. 600 del 193, art. 60, nonché degli artt. 149 e 160 codice di rito civile, lamentando la non corretta ed integrale compilazione della relata di notifica, non intellegibile essendo neppure la firma del messo notificatore, per quanto attiene la notifica della cartella con numero finale 1927.

Con il settimo motivo, infine, si prospetta ancora censura ex art. 360, n. 4, per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e del D.P.R. n. 600 del 193, art. 60, nonché degli artt. 149 e 160 codice di rito civile, lamentando la non corretta ed integrale compilazione della relata di notifica, non intellegibile essendo neppure la firma del messo notificatore, per quanto attiene alla cartella con numero finale *****.

I due motivi possono essere trattati insieme, trattandosi di analoga censura diretta a due diverse cartelle. Per un verso, con apprezzamento di merito non sindacabile avanti il giudice di legittimità, il collegio d’appello ha accertato siano state notificate le predette cartelle, rispettivamente con consegna al destinatario e con consegna ad un familiare. Per altro verso, la lamentata carenza di indicazione univoca del recipiente non è causa di nullità. Infatti, questa Corte è intervenuta più volte affermando che se manchino nell’avviso di ricevimento le generalità o la firma dell’accipiente, non sì verifica nullità, poiché la relazione fra destinatario dell’atto e notifìcatario è appurata dall’ufficiale postate, con l’efficacia probatorio di cui all’art. 2700 c.c. (cfr. Cass. V, n. 1091/2013; n. 946/2020).

In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’agente per la riscossione che liquida in Euro novemila/00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso in misura forfettaria del 15%, Iva e c.p.a. come per legge. Nulla per le spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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