Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37432 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta M.C. – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16362/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

A.A., con gli avvocati Alessandro Santoro e Pasquale Gargano, nel domicilio eletto presso l’avv. Davide Achille, nel suo studio in Roma, via Angelo Bellani n. 45;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Basilicata, n. 12/1/15, depositata il 9 gennaio 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2021 dal Co: Marcello M. Fracanzani.

RILEVATO

1. Riscontrando in capo al contribuente la disponibilità di beni indice di maggior capacità contributiva, l’Ufficio rideterminava D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, commi 3 e 4, il reddito del sig. A.A. per il l’anno di imposta 2006, notificandogli avviso di accertamento in data 7 agosto 2010.

Reagiva il contribuente trovando parziale accoglimento delle proprie ragioni dal giudice di prossimità che, da un lato, accertava esservi stato invito al contraddittorio, senza che il mancato perfezionamento della procedura di accertamento con adesione avesse compromesso i diritti partecipativi della parte privata, dall’altro ritenendo parzialmente giustificate le somme impiegate per gli acquisti contestati, ritenendone provata la derivazione da disinvestimenti che avevano già assolto ai proprio oneri fiscali.

2. Proponeva appello l’Ufficio, ritenendo immotivata la riduzione operata dal giudice di prime cure senza una valida giustificazione; specularmente impugnava in via incidentale il contribuente, ritenendo non poter essere gravato della prova dell’impiego negli acquisti proprio delle somme disinvestite, ma solo della loro presenza e consistenza.

La commissione di seconda istanza rigettava l’impugnazione erariale, mentre accoglieva il gravame incidentale, affermando esser sufficiente la prova della disponibilità di somme fiscalmente depurate in misura congrua con i beni – indice, senza che potesse essere richiesta anche la tracciabilità diretta fra quelle somme e quei beni.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi a due motivi, cui replica con tempestivo controricorso la parte contribuente.

CONSIDERATO

Vengono proposti due motivi di doglianza.

1. Con il primo motivo di contesta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione o falsa interpretazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, nella sostanza affermando – anche sulla scorta di pronunce di questa Corte – che la sussistenza dei beni indice costituisce presunzione di ricchezza che affranca l’Amministrazione erariale da ogni prova ulteriore, donde illegittima ed immotivata la sentenza nel ritenere non congruamente accertata la maggior capacità contributiva.

Il motivo coglie la ratio decidendi della gravata sentenza: non si contesta la natura presuntiva degli indici, ma si afferma che la presunzione possa essere vinta indicando congrue e proporzionali somme nella disponibilità del contribuente e con la prova che abbiano già assolto ai propri doveri tributari. Il giudice del gravame ha ritenuto fornita la prova contraria da parte del contribuente indicando genericamente la sussistenza e congruità di tali somme fiscalmente nette, non accertando tuttavia nemmeno la coerenza temporale fra disinvestimento e reinvestimento, elemento necessario per correlare (quantomeno in linea generale) le somme disinvestite e l’acquisto dei beni indice.

1.1 I contribuente deve infatti dimostrare non solo i cespiti, ma anche l’entità degli stessi e la durata del relativo possesso, pur non essendo egli tenuto, altresì, a dimostrare l’impiego di detti redditi per l’effettuazione delle spese contestate, attesa la fungibilità delle diverse fonti di provvista economica (Cass. VI – 5, n. 7757/2018). Peraltro, si è affermato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alle spese per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa, a carico del contribuente, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6, vigente “ratione temporis”, riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte e non anche la dimostrazione del loro impiego negli acquisti effettuati, in quanto la prima circostanza è idonea, da sola, a superare la presunzione dell’insufficienza del reddito dichiarato in relazione alle spese sostenute (Cass., V, n. 6396/2014). Ed in questo senso, è essenziale che la disponibilità sia provata per quel periodo temporale in cui sono stati acquisiti i beni – indice.

Il motivo è quindi fondato e merita accoglimento.

2. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di fatto decisivo, ritenendo nella sostanza non congruamente motivato il convincimento cui è pervenuto il giudice, poiché si sarebbe limitato a ritenere proporzionali ed adeguati gli investimenti del privato con l’acquisizione dei beni indice, giungendo così ad una motivazione “simulacro”.

Poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo il giorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), la cui riformulazione, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. Un. 7 aprile 2014 n. 8053).

2.1 Non si tratta qui di doglianza tesa ad un nuovo sindacato di merito sull’apprezzamento probatorio che resta inibito a questo giudice di legittimità, bensì si censura l’assenza di ragioni a sostegno delle affermazioni sulla dichiarata esistenza delle somme necessarie a sostenere la disponibilità dei riscontrati beni – indice.

Il motivo è pertanto fondato e va accolto.

In definitiva, il ricorso va accolto, con rinvio al giudice di merito perché accerti la sussistenza e la proporzionalità -in un arco cronologicamente coerente- delle somme disinvestite con quelle necessarie a munirsi dei beni – indice riscontrati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. per la Basilicata, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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