Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37433 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta M.C. – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16400/2015 R.G. proposto da:

C.S., con l’avvocato Andrea Pizzini, nel domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Girolamo Rocco, in Roma, al Vile delle Milizie, n. 22;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per il Veneto, sez. staccata di Verona, n. 130/15/15, depositata il 12 gennaio 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2021 dal Co: Marcello M. Fracanzani.

RILEVATO

La parte contribuente era attinta da avviso di accertamento per mancata compilazione nel quadro RW delle dichiarazioni per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 di redditi che l’Amministrazione finanziaria riteneva detenuti all’estero.

I gradi di merito erano sfavorevoli alla contribuente che ricorre per cassazione, spiegando due motivi di ricorso, mentre è rimasta intimata l’Agenzia delle entrate.

CONSIDERATO

Con atto in data 29 luglio 2019 la ricorrente ha dichiarato la rinuncia al ricorso, rappresentando non essersi costituita la parte pubblica.

Il ricorso dev’essere quindi essere dichiarato estinto.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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