LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta M.C. – Presidente –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16440/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
M.R., con l’avv. Giovanni Massidda, nel domicilio informatico indicato in controricorso, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Sardegna, n. 447/04/14, depositata il 31 dicembre 2014, non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2021 dal Co: Marcello M. Fracanzani.
RILEVATO
Il contribuente era stato fino al settembre 2009 socio della ” P.L. s.n.c.”, quando ne aveva ceduto le quote all’altro socio ed amministratore con poteri entro il limite di cinquantamila Euro, quando lo statuto richiedeva l’intervento congiunto dei due soci.
Nell’estate del 2010, la società era oggetto di verifica fiscale, conclusasi con accertamento adesivo, donde il ***** l’Ufficio notificava all’ex socio M.R. invito alla definizione agevolata, sul presupposto della trasparenza fra società di persona e compagine societaria. Non avendo ricevuto risposta, l’Amministrazione notificava avviso di accertamento il *****, opposto dal contribuente sull’assunto di non essere socio all’epoca della verifica societaria e della sua adesione, affermando dover essere evocato nel procedimento per la definizione societaria che avrebbe esplicato riflessi in capo a sé stesso. Lamentava anche il contribuente di non essere il vero percettore della ricchezza societaria, essendo mera persona interposta a favore del consocio P.L..
Il rigetto del ricorso di primo grado era impugnato dal contribuente che otteneva apprezzamento delle proprie ragioni sull’assunto dell’illegittima sua mancata pretermissione nel procedimento accertativo e di definizione in capo alla società, relativo ad annualità in cui lui era socio, con soggezione agli effetti fiscali riflessi sulla sua posizione personale.
Avverso questa sentenza, ricorre l’Agenzia delle entrate, affidandosi a due motivi cui replica con controricorso il contribuente.
In prossimità dell’udienza, la parte privata ha depositato memoria.
CONSIDERATO
Vengono proposti due motivi di censura.
Con il primo motivo si muove censura ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione degli artt. 112 e 329 c.p.c., nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, nella sostanza lamentando l’ultrapetizione, in quanto la sentenza d’appello si fonda sulla mancata partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo presupposto, essendo incontroverso in atti che abbia avuto notizia della procedura nei confronti della società solo con la notifica dell’invito all’adesione per la sua posizione personale riflessa, profilo respinto in primo grado e solo genericamente riproposto in secondo grado, con violazione delle regole sulla specificità dell’appello.
Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione degli artt. 2297 e 2298 c.c., nonché del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, e del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 41 e 42, unitamente al D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 2 e 5 bis, concretamente lamentandosi il riconosciuto diritto del contribuente ad essere convocato nel procedimento avviato dall’Ufficio verso la soc. ” P.L. s.n.c.”.
In applicazione del principio della “ragione più liquida” (cfr. Cass. S.U., n. 9936/2014), si può esaminare il secondo motivo che risulta fondato ed assorbente al fine del decidere.
Ed infatti è incontroverso che alla data della verifica il contribuente M. non fosse più socio e che al momento della verifica (estate del 2010) fosse già operativa la modifica statutaria del 2 febbraio 2010 che aveva fatto venir meno il limite di cinquantamila Euro nella gestione societaria, donde l’amministratore aveva piena capacità nel sottoscrivere l’atto di adesione societaria. E’ altresì incontroverso che con la notifica dell’invito all’adesione del ***** il contribuente fosse stato edotto di quanto operato verso e dalla società, nonché che tale circostanza fosse posta alla base dell’avviso di accertamento poi notificatogli a fine febbraio 2011.
Non può trovar luogo quindi il precedente di questa Corte n. 18035/2006, ribadito dalla contribuente in sede di memoria, poiché in quel caso si trattava di accertamento societario svolto in epoca sì successiva alla fuoriuscita del socio, ma “mai portato a conoscenza di quest’ultimo e mai prodotto nel corso del giudizio” (cfr. Cass. V, n. 18035/2006 citata), mentre merita qui dar continuità al principio generale per cui gli atti impositivi possono essere motivati con richiamo agli atti pregressi su cui appoggiano, purché ne sia riprodotto il contenuto essenziale, nonché al principio specifico per cui il socio (e, altresì, l’ex socio) è da ritenersi informato quando gli atti relativi all’accertamento societario sono richiamati e motivano per relationem gli atti impositivi a suo carico in ordine al maggior reddito per partecipazione (cfr. Cass. V, n. 5645/2014, n. 20157/2021), consentendogli così di esplicare difese sul merito della pretesa tributaria, senza limitazione alcuna.
Emerge dagli atti di causa che fin, dal primo invito all’adesione, l’Amministrazione abbia riportato gli elementi fondamentali della pretesa impositiva riflessa, educendo il contribuente sulle ragioni del dovuto. Per contro, ed in limine, il contribuente si è difeso sono in un secondo tempo, dopo essersi disinteressato dell’invito all’adesione, lamentando il suo mancato coinvolgimento nella fase precedente, relativa alla società, ma senza indicare quale contributo avrebbe offerto se evocato nella fase amministrativa, secondo un onere richiesto -in via generale- per valutare la portata della lamentata pretermissione (cfr. Cass. V, n. 23824/2018).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. per la Sardegna, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021
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