LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16581/2015 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
P.M. (C.F. *****), rappresentato e difeso dall’Avv. VITTORIO GUIDETTI e dall’Avv. ALESSANDRO RICCIONI, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, Viale Bruno Buozzi, 49;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, n. 940/09/2014, depositata in data 12 maggio 2014.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14 ottobre 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.
RILEVATO
che:
Il contribuente P.M. ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2003, con il quale veniva rideterminata una plusvalenza, sottoposta a tassazione separata, in relazione alla compravendita in data 25 novembre 2003 della quota di un terreno edificabile e con destinazione agricola; l’Ufficio, nell’atto impugnato, non aveva riconosciuto la rideterminazione del valore della quota immobiliare operata a termini della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7, previo assoggettamento a imposta sostitutiva fondata su un valore periziato del bene medesimo, procedendo all’accertamento secondo gli ordinari criteri di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 82 (TUIR);
che il contribuente ha dedotto che non sarebbe stata dovuta alcuna plusvalenza, essendo stato ottenuto dalla compravendita del terreno un corrispettivo inferiore a quello fiscalmente riconosciuto in sede di pagamento dell’imposta sostitutiva, effettuato sulla base di un valore periziato superiore al valore di cessione;
che la CTP di Reggio Emilia ha accolto il ricorso e che la CTR dell’Emilia-Romagna, con sentenza in data 12 maggio 2014, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che la rideterminazione del valore del bene di cui alla citata L. n. 448 del 2001, art. 7, opera anche nell’ipotesi in cui l’immobile venga alienato a un valore inferiore, non operando in tal caso l’accertamento con le modalità ordinarie;
che l’Ufficio propone ricorso affidato a un unico motivo, cui resiste il contribuente con controricorso, cui ha fatto seguito memoria.
CONSIDERATO
che:
Il ricorrente, con atto notificato in data *****, ha dichiarato di rinunciare al ricorso prendendo atto del recente nuovo orientamento di questa Corte (Cass., Sez. U., 31 gennaio 2020, n. 2321);
che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere “accettizio”, non richiedendo l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (Cass., Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., Sez. VI, 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass., Sez. V, 5 maggio 2011, n. 9857);
che, ancorché il controricorrente insista in memoria per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (valorizzando un analogo precedente di questa Corte: Cass., Sez. V, 28 settembre 2016, n. 19242), decisiva appare l’avvenuta insorgenza di un contrasto giurisprudenziale in questa Corte, anche successivamente al precedente citato dal controricorrente, e risolto in epoca successiva alla proposizione del ricorso in relazione a questioni dirimenti nel caso di specie, il che comporta la sussistenza a termini dell’art. 92 c.p.c., di gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del giudizio di legittimità (Cass., Sez. VI, 18 febbraio 2020, n. 3977; Cass., Sez. VI, 18 febbraio 2019, n. 4696);
che non opera a carico dell’Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., Sez. III, 14 marzo 2014, n. 5955).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio; dichiara le spese del giudizio integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021