Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.37437 del 30/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16583/2015 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

M.A. (C.F. *****), quale erede di D.G., rappresentata e difesa dall’Avv. FABIO PACE, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 852/36/2014, depositata in data 2 luglio 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14 ottobre 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

RILEVATO

che:

Risulta dalla sentenza impugnata che la contribuente M.A., in qualità di erede di D.G., già dirigente di Enel SPA – cessato dal servizio in data 31 dicembre 1976, il quale aveva optato per la liquidazione del capitale maturato in data 22 gennaio 2002 – ha impugnato il provvedimento di diniego del rimborso delle ritenute, operate dal datore di lavoro in relazione all’anno di imposta 2002 (anno di opzione per la liquidazione del capitale maturato) quale sostituto di imposta, sulle prestazioni erogate al de cuius da ***** (già Fondo *****) in esito alla cessazione del rapporto di lavoro. La ricorrente ha allegato che il datore di lavoro avesse operato indebitamente la ritenuta per l’aliquota del 32,00%, invocando l’applicazione, sulla somma liquidata, della minore ritenuta alla fonte del 12,50%.

A seguito del rigetto della domanda del contribuente da parte della CTP e del rigetto dell’appello, la Corte di Cassazione (Cass., Sez. V, 30 dicembre 2011, n. 30318), richiamandosi a Cass., Sez. U., 22 giugno 2011, n. 13642, ha cassato con rinvio la sentenza di appello, ritenendo che debba farsi applicazione della ritenuta del 12,50% prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6, per la sola parte erogata al contribuente a titolo di rendimento, demandando al giudice del rinvio l’individuazione della effettiva quota della prestazione erogata a titolo di rendimento sino al 31 dicembre 2000.

Il giudice del rinvio, con sentenza in data 2 luglio 2014, ha parzialmente accolto l’appello della contribuente nei limiti della domanda proposta.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso la contribuente, ulteriormente illustrato da memoria.

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, e dell’art. 384 c.p.c.. Evidenzia il ricorrente come il principio di diritto enunciato nel giudizio rescindente riguardasse l’individuazione della quota di impiego sul mercato finanziario del capitale costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati al fondo dal datore di lavoro e dal lavoratore, in relazione alla cui quota sarebbe stata giustificata la tassazione al 12,50%. Osserva l’Ufficio ricorrente come la decisione del giudice del rinvio abbia erroneamente determinato la quota sottoposta ad aliquota agevolata in relazione al mero “rendimento”, anziché alla somma degli investimenti sul mercato finanziario del capitale accantonato. Osserva il ricorrente come nel caso di specie non potesse configurarsi neanche astrattamente un sistema di accumulo “a capitalizzazione”, essendo il de cuius rientrante nel Fondo *****, che non prevedeva un meccanismo di capitalizzazione ma, diversamente dalle prestazioni assicurative, un mero stanziamento in bilancio da parte del datore di lavoro per far fronte alla liquidazione dei trattamenti di fine rapporto.

2. Il ricorso è fondato. La sentenza rescindente di questa Corte (Cass., n. 30318/2011, cit.), in aderenza ai principi espressi da Cass., Sez. U., n. 13642/2011, ha affermato il principio che la somma percepita dal contribuente, in quanto erogata da un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, va tassata nella misura del 12,50% ove si accerti “se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato finanziario, quali siano stati i risultati dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali; sulla scorta di tale indagine, quantificherà la parte della somma complessivamente erogata al dante causa della contribuente che corrisponda al rendimento netto maturato fino al 31.12.2000 derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e dei datore di lavoro”.

3. Il giudice del rinvio ha, invece, ritenuto che non esisterebbe “alcun obbligo in capo alla contribuente di precisare ulteriormente il rendimento netto maturato sino al 31/12/2000 (né tantomeno al Collegio a cui ha rinviato il giudizio)”, così sottraendosi all’accertamento demandatogli da questa Corte. Ne consegue che la sentenza impugnata non ha fatto applicazione del principio di diritto, non avendo accertato l’effettivo investimento sul mercato di riferimento degli importi accantonati e di quale fosse il ritorno dell’investimento sulla quota di pertinenza del lavoratore. Le considerazioni contenute da parte controricorrente in memoria, incentrate su concetti differenti di “rendimento” e di “mercato”, risultano estranee al principio di diritto enunciato da questa Corte in fase rescindente.

4. Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ex art. 384 c.p.c., posto che parte contribuente non ha fornito la prova della spettanza e dell’entità del rimborso, il cui onere incombe alla parte che formula istanza di rimborso quale attore sostanziale (Cass., Sez. VI, 13 marzo 2020, n. 7223; Cass., Sez. V, 28 febbraio 2020, n. 5494), la causa va decisa nel merito, rigettandosi l’originario ricorso. Le spese del doppio grado del giudizio di merito e del giudizio di rinvio, nonché le spese del giudizio di legittimità, sono soggette a integrale compensazione, stante l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso; dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472