LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 34874/2018 r.g. proposto da:
A.Z., alias A.Z. (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato Roberto Maiorana, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, al via Angelico n. 38;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE DI PERUGIA depositato il giorno 26/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2021 dal Consigliere Dott. Campese Eduardo.
FATTI DI CAUSA
1. A.Z. (alias A.Z.), nativo del Burkina Faso, ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi, avverso il decreto del Tribunale di Perugia del 26 ottobre 2018, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere una delle forme di protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria; rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari). Il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato.
1.1. Quel tribunale, senza nulla precisare circa l’attendibilità, o meno, del pur riportato racconto dell’ A., ritenne insussistenti i presupposti per il riconoscimento: i) dello status di rifugiato, il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2,5 e 7, “atteso che il ricorrente non ha riferito di aver subito alcun atto di persecuzione costituente violazione di diritti fondamentali, nè vi è, nelle circostanze da lui riferite in sede di audizione, alcun riferimento al rischio di persecuzione, nei suoi confronti, per uno dei motivi contemplati dalle norme citate”; li) della protezione sussidiaria, non configurandosi, nel racconto del richiedente, le ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), altresì rimarcando, “in merito, poi, alla situazione socio politica del Paese di origine, genericamente narrata e che costituirebbe, secondo la prospettazione di parte ricorrente, motivo per la concessione della protezione, la mancanza del nesso di necessaria causalità tra tale situazione e la specifica vicenda di vita del ricorrente, il quale ha omesso di evidenziare, così come avrebbe dovuto, secondo quali concrete modalità tale situazione socio politica determinerebbe, con specifico riguardo alla sua situazione personale, un rischio di persecuzione o, comunque, ai fini della protezione sussidiaria, un rischio di danno grave. In altre parole, il fatto che, in determinati Paesi e per determinati motivi, possano riconoscersi i presupposti per la concessione della protezione internazionale a favore di determinati soggetti, non comporta, naturalmente, la generalizzata concessione della medesima forma di protezione a tutti i cittadini di tali Paesi occorrendo, invece che sia reso evidente il diretto coinvolgimento della parte nei contesti socio politici nei quali gli (eventuali) atti persecutori e/o i fatti produttivi di danno grave alla persona si si verificano. E il nesso, nel caso di specie, non solo non è evidente ma non è stato neppure adombrato”; iii) della protezione umanitaria, posto che “l’istanza risulta fondata unicamente sulle circostanze di fatto che hanno indotto la parte ricorrente a presentare la domanda di concessione dello status di rifugiato e/o a chiedere protezione sussidiaria. Non essendo, però, stati prospettati ulteriori motivi di vulnerabilità soggettiva/oggettiva che consentano di riconoscere la protezione umanitaria ed essendo stata, la medesima, richiesta esclusivamente sulla base delle circostanze di fatto che hanno motivato la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e/o della protezione sussidiaria, anche l’istanza di protezione umanitaria va, per i motivi esposti, disattesa”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia “art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto della discussione tra le parti: la condizione di pericolosità e le situazioni di violenza generalizzata esistenti in Burkina Faso. Omessa consultazione e valutazione delle fonti informative”. Si ascrive al tribunale di aver completamente omesso la valutazione, che invece, “ai sensi di legge” avrebbe dovuto effettuare scrutinando la domanda di protezione sussidiaria, circa la condizione socio politica del Paese di provenienza dell’odierno ricorrente, nemmeno citando eventuali fonti internazionali in proposito consultate. Al contrario, dagli stralci del rapporto Amnesty International riprodotti in ricorso emergerebbe una complessa criticità del Burkina Faso, dovuta ad una incontestabile violenza diffusa ed individuale, non controllata dallo Stato, sicchè sarebbero stati configurabili i presupposti per il riconoscimento della protezione suddetta.
1.1. La descritta doglianza è inammissibile.
1.2. Invero, il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (risultante dalle modifiche apportategli dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 7/8/2012, n. 134) – qui applicabile ratione temporis risultando impugnato un decreto decisorio pubblicato il 26 ottobre 2018 – in tema di ricorso per vizio motivazionale, deve essere interpretato, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, nel senso della riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Secondo la nuova formula, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass., SU, n. 19881 del 2014; Cass., SU, n. Sez. un., 22/06/2017, n. 15486 del 2017; nonchè, tra le più recenti, Cass. n. 24508 del 2020).
1.2.1. Inoltre, secondo le Sezioni Unite, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” ed il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la decisione non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
1.3. Nella specie, il motivo è inammissibile perchè il ricorrente non ha indicato puntualmente quando e come abbia dedotto nel giudizio di merito (a pag. 3 del ricorso, invero, si legge che “il ricorrente, in sede di gravame, ha evidenziato tale situazione e richiesto, anche per tale motivo, la riforma dell’ordinanza di primo grado ed il riconoscimento della protezione”. Trattasi, però, di affermazione che, al di là della sua genericità, sembra comunque riguardare un iter processuale diverso da quello desumibile dal decreto oggi impugnato) il profilo fattuale asseritamente ignorato dal Tribunale, inerente il contesto socio politico del Burkina Faso, e non ha così soddisfatto il proprio onere di allegazione in proposito, anche a prescindere dalla assoluta genericità della censura. Neppure è indicato il periodo temporale cui farebbero riferimento gli stralci del Rapporto Amnesty International (di cui nemmeno è riportato l’anno) riprodotti in ricorso, nè se tale documentazione fosse stata sottoposta all’attenzione del tribunale.
2. Il secondo motivo – recante “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. – Il tribunale ha errato a non applicare al ricorrente al protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo Paese di origine o che ivi possa correre gravi rischi” – investe il mancato riconoscimento della protezione umanitaria. In particolare, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuto tener conto del diritto alla salute e all’alimentazione, non direttamente tutelati dalle norme sulla protezione internazionale, ma che pur sempre costituiscono diritti inalienabili dell’individuo, e della bassa aspettativa di vita in Burkina Faso, rispetto a quella assicurata nel nostro Paese, per cui si sarebbe dovuto garantire al ricorrente, giunto in territorio italiano ed Europeo, un livello di vita dignitoso in conformità agli obblighi scaturenti dalle normative costituzionali e internazionali. Inoltre la prova dell’insostenibilità delle condizioni di vita in Burkina Faso sarebbe stata in re ipsa e dimostrata dalla stessa scelta del ricorrente di intraprendere un viaggio lungo, faticoso e rischioso.
2.1. Anche questa censura si rivela complessivamente inammissibile.
2.2. Invero, secondo Cass., SU, n. 29460 del 2019 – che ha avallato l’interpretazione maggioritaria inaugurata da Cass. n. 4890 del 2019 – in tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte – come quella dell’odierno ricorrente – prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande devono, pertanto, essere scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge.
2.2.1. Inoltre, la stessa Cass., SU, n. 24960 del 2019 – che, in proposito, ha aderito al filone giurisprudenziale promosso dalla Cass. n. 4455 del 2018 in tema di protezione umanitaria – ha affermato il principio secondo cui l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza.
2.2.2. Secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, i seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, sono accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili. La condizione di vulnerabilità può avere ad oggetto anche le condizioni minime per condurre un’esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un’esistenza dignitosa.
2.2.3. Al fine di verificare la sussistenza di tale condizione, non è sufficiente l’allegazione di una esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo dell’integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. Nè il livello di integrazione dello straniero in Italia, nè il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del medesimo integrano, se assunti isolatamente, i seri motivi umanitari alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Da un lato, infatti, il diritto al rispetto della vita privata, sancito dall’art. 8 CEDU, può subire ingerenze da parte dei pubblici poteri per il perseguimento di interessi statuali contrapposti, quali, tra gli altri, l’applicazione ed il rispetto delle leggi in materia di immigrazione, in modo particolare nel caso in cui lo straniero non goda di un titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che venga definita la sua domanda di determinazione dello status di protezione internazionale; dall’altro, il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del richiedente deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente stesso, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la sua situazione particolare, ma quella del suo Paese di origine in termini generali e astratti, in contrasto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
2.2.4. Il riconoscimento della protezione umanitaria al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d’integrazione sociale in Italia, non può pertanto escludere l’esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine. Tale riconoscimento, infatti, deve essere fondato su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza (cfr. Cass. n. 24508 del 2020; Cass. n. 4455 del 2018).
2.3. Fermo quanto precede, la censura è inconferente e del tutto generica perchè ignora completamente il versante dell’integrazione sociale dello straniero in Italia e considera comunque elementi di potenziale vulnerabilità solo sulla base di ragionamenti astratti e generalizzati, del tutto disancorati dalla situazione personale e soggettiva del richiedente asilo.
3. L’odierno ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, atteso che il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 22 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021