LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. GIUDICIEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8454/2015 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.;
– ricorrente –
contro
Università Agraria di Riano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al controricorso, dall’Avv. Teodoro Katte Klitsche, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Emilia, via degli Scialoja n. 6;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 122/21/2015, depositata il 15 gennaio 2015.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 29 ottobre 2021 dal Consigliere Luigi D’Orazio.
RILEVATO
che:
1. La Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma (n. 638/8/2014), che aveva accolto il ricorso presentato dall’università agraria di Riano contro l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dalla Agenzia delle entrate, per l’anno 2006, ai fini Ires ed Irap, per omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi dei canoni di affitto riscossi dalla società Ital Tufo Riano s.r.l., per l’affitto di alcuni terreni, siti in *****, per l’estrazione del tufo fino all’esaurimento dello stesso. In particolare, il giudice d’appello evidenziava che l’Agenzia appellante si era limitata ad argomentare ulteriormente i motivi per cui a suo avviso, nel caso di specie, opererebbe l’esimente di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 74, senza attingere le argomentazioni del primo giudice, che aveva fondato la propria decisione sul carattere transeunte della concessione-contratto, che non avrebbe comportato il venir meno del requisito della demanialità del fondo.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.
3. Resiste con controricorso ll’Università, proponendo ricorso incidentale e depositando memoria scritta.
CONSIDERATO
che:
1. Con un unico motivo di ricorso principale l’Agenzia deduce la “nullità della sentenza. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”. In realtà, l’appello avrebbe contrastato efficacemente la motivazione della sentenza del giudice di prime cure, evidenziando che l’apposizione del termine al contratto di affitto non era elemento che poteva far perdere la connotazione di attività commerciale. In particolare, nell’appello faceva leva sull’erronea affermazione della Commissione provinciale in ordine alla durata predeterminata del contratto, con sottrazione alla collettività solo per un arco temporale limitato.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Invero, l’Agenzia delle entrate ha emesso avviso di accertamento nei confronti dell’Università agraria di Riano, per avere omesso di dichiarare la somma di Euro 140.177,00, ricevuta dalla società Ital Tufo Riano s.r.l., cui aveva affittato diversi terreni per l’estrazione del tufo fino all’esaurimento dello stesso. L’Università ha presentato ricorso evidenziando che il territorio su cui insisteva la cava era demanio civico, sicché ai sensi del D.P.R n. 917 del 1986, art. 88 (ora art. 74 Tuir), i proventi derivanti dall’affitto delle cave del demanio civico erano esenti da Ires ed Irap.
La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso presentato dall’università rilevando che la stipulazione del contratto aveva effettivamente sottratto alla collettività la possibilità di usufruire in modo diretto dell’uso civico relativo, per il tempo stabilito dal contratto. Tuttavia, tale sottrazione non aveva fatto perdere il carattere di demanialità dell’area, in quanto la stipulazione della concessione-contratto non fa conseguire la perdita di tale requisito. Trattavasi, infatti, di atti e provvedimenti con cui il godimento di beni dell’uso civico erano attribuite a terzi esclusivamente in via temporanea, quindi per limitati periodi di tempo e nei limiti in cui non è fosse conseguito mutamento definitivo. Inoltre, trattandosi di sfruttamento della cava di tufo, determinava un mutamento di destinazione del suolo lento e progressivo, non producendosi direttamente in virtù del singolo contratto di sfruttamento, e comunque non irreversibile.
1.3. L’atto di appello articolato dalla Agenzia delle entrate e trascritto, nei suoi tratti essenziali all’interno del ricorso per cassazione si confronta in modo specifico ed analitico con le argomentazioni della motivazione del giudice di prime cure. In particolare, il gravame si incentra sulla considerazione che la ricezione dei canoni di locazione per lo sfruttamento di cave rientrava necessariamente nel novero delle attività commerciali, con un richiamo espresso al parere del Consiglio di Stato, sez. II e III, adunanza del 6 novembre 1991, n., 1316, che configurava sì le università come organi dello Stato, ma riconosceva pur sempre che una parte dell’attività svolta dagli enti aveva rilevanza ai fini positivi. Inoltre, sottolineava che attraverso l’affitto dei terreni per lo sfruttamento della cava, in favore della società preposta all’estrazione del tufo, i terreni, con perdita del requisito della demanialità, sicché i terreni erano ricaduti nell’ordinario regime civilistico, con conseguente assoggettamento fiscale. Infine, l’appellante si soffermava sul termine di durata del contratto che non rappresentava un elemento che poteva far perdere la connotazione di attività commerciale posta in essere tra le università agraria di Riano e la società Ital Tufo Riano.
Pertanto, attraverso il gravame sono stati attinti tutti i passaggi logico-argomentativi utilizzati dalla Commissione provinciale per l’accoglimento del ricorso proposto dall’Università contribuente.
2. Invero, per questa Corte (Cass., sez. 5, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., sez. 5, 21 novembre 2019, n. 30341), in tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, determinano l’inammissibilità dell’appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò in quanto l’art. citato deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all’art. 14 preleggi, trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione.
Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass., sez. 5, 20 dicembre 2018, n. 32954).
Peraltro, si è chiarito, proprio con riferimento all’appello proposto dall’Agenzia che, nel processo tributario, anche nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado, deve ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica richiesto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, che costituisce norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c. (Cass., sez. 6-5, 5 ottobre 2018, n. 24641; Cass., sez. 6-5, 22 marzo 2017, n. 7369).
3. Il motivo di ricorso incidentale articolato dall’università, con riferimento alla liquidazione delle spese d’appello, quantificate in modo insufficiente dalla Commissione regionale, oltre che sulla omessa pronuncia sull’appello incidentale articolato dall’università per la non gradita compensazione delle spese di primo grado, restano assorbiti dall’accoglimento del ricorso principale, che comporta una nuova valutazione dei fatti da parte del giudice del rinvio, con rideterminazione delle spese di giudizio in base all’esito complessivo della lite. 4.La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese dei giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il ricorso principale; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021