LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 988/2019 r.g. proposto da:
S.M., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato Roberto Maiorana, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, al via Angelico n. 38;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ope legis, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE DI PERUGIA depositato il giorno 23/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2021 dal Consigliere Dott. Campese Eduardo.
FATTI DI CAUSA
1. S.M., nativo della Guinea, ricorre per cassazione, affidandosi ad un motivo, avverso il decreto del Tribunale di Perugia del 23 novembre 2018, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere una delle forme di protezione internazionale (status di rifugiato; protezione sussidiaria; rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari). Resiste, con controricorso, il Ministero dell’Interno.
1.1. Per quanto qui di residuo interesse, quel tribunale – dopo aver rimarcato le contrastanti giustificazioni fornite dal S., quanto alle ragioni del suo espatrio, rispettivamente, innanzi alla commissione territoriale ed in sede di audizione innanzi al giudice istruttore – ritenne insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, posto che “l’istanza risulta fondata unicamente sulle circostanze di fatto che hanno indotto la parte ricorrente a presentare la domanda di concessione dello status di rifugiato e/o a chiedere protezione sussidiaria. Non essendo, però, stati prospettati ulteriori motivi di vulnerabilità soggettiva/oggettiva che consentano di riconoscere la protezione umanitaria ed essendo stata, la medesima, richiesta esclusivamente sulla base delle circostanze di fatto che hanno motivato la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e/o della protezione sussidiaria, anche l’istanza di protezione umanitaria va (…) disattesa. In particolare, ostano al riconoscimento della misura subordinata richiesta: a) la natura strettamente privata della vicenda narrata; b) la scarsa credibilità del ricorrente e della narrazione dal medesimo offerta; c) l’insussistenza di seri motivi umanitari che impediscono il rimpatrio in considerazione delle ragioni che la parte ricorrente ha posto a fondamento dell’istanza di protezione”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il formulato motivo – recante “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – Il tribunale ha errato a non applicare al ricorrente la protezione, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo Paese di origine o che ivi possa correre gravi rischi” – investe il mancato riconoscimento della protezione umanitaria. In particolare, secondo il S. – che ha riprodotto in ricorso notizie sul contesto socio politico della Guinea tratte dal sito www.viaggiaresicuri.it del Ministero degli Affari Esteri – si sarebbe dovuto tener conto del diritto alla salute ed all’alimentazione, non direttamente tutelati dalle norme sulla protezione internazionale, ma che pur sempre costituiscono diritti inalienabili dell’individuo, e della bassa aspettativa di vita in Guinea, rispetto a quella assicurata nel nostro Paese, per cui si sarebbe dovuto garantire al ricorrente, giunto in territorio italiano ed Europeo, un livello di vita dignitoso in conformità agli obblighi scaturenti dalle normative costituzionali e internazionali. Inoltre la prova dell’insostenibilità delle condizioni di vita in Guinea sarebbe stata in re ipsa e dimostrata dalla stessa scelta del ricorrente di intraprendere un viaggio lungo, faticoso e rischioso.
1.1. La descritta doglianza è inammissibile.
1.2. Invero, secondo Cass., SU, n. 29460 del 2019 – che ha avallato l’interpretazione maggioritaria inaugurata da Cass. n. 4890 del 2019 – in tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte – come quella dell’odierno ricorrente – prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande devono, pertanto, essere scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge.
1.2.1. Inoltre, la stessa Cass., SU, n. 24960 del 2019 – che, in proposito, ha aderito al filone giurisprudenziale promosso dalla Cass. n. 4455 del 2018 in tema di protezione umanitaria – ha affermato il principio secondo cui l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza.
1.2.2. Secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, i seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali cui del D.Lgs. n. 286 del 1998 subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, sono accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili. La condizione di vulnerabilità può avere ad oggetto anche le condizioni minime per condurre un’esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un’esistenza dignitosa.
1.2.3. Al fine di verificare la sussistenza di tale condizione, non è sufficiente l’allegazione di una esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo dell’integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio. Nè il livello di integrazione dello straniero in Italia, nè il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del medesimo integrano, se assunti isolatamente, i seri motivi umanitari alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Da un lato, infatti, il diritto al rispetto della vita privata, sancito dall’art. 8 CEDU, può subire ingerenze da parte dei pubblici poteri per il perseguimento di interessi statuali contrapposti, quali, tra gli altri, l’applicazione ed il rispetto delle leggi in materia di immigrazione, in modo particolare nel caso in cui lo straniero non goda di un titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che venga definita la sua domanda di determinazione dello status di protezione internazionale; dall’altro, il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del richiedente deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente stesso, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la sua situazione particolare, ma quella del suo Paese di origine in termini generali e astratti, in contrasto con del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.
1.2.4. Il riconoscimento della protezione umanitaria al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d’integrazione sociale in Italia, non può pertanto escludere l’esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine. Tale riconoscimento, infatti, deve essere fondato su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza (cfr. Cass. n. 24508 del 2020; Cass. n. 4455 del 2018).
1.3. Fermo quanto precede, l’odierna censura è inconferente e del tutto generica perchè ignora completamente il versante dell’integrazione sociale dello straniero in Italia e considera comunque elementi di potenziale vulnerabilità solo sulla base di ragionamenti astratti e generalizzati, del tutto disancorati dalla situazione personale e soggettiva del richiedente asilo. A tanto deve solo aggiungersi, per mera completezza, che, come recentemente chiarito da Cass. n. 20334 del 2020, “in tema di protezione internazionale, la situazione di vulnerabilità, giustificativa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, non è integrata dall’allegazione di una generale condizione di povertà, salvo che non sia accertato in concreto che essa raggiunga la soglia della “carestia” (la quale costituisce, invece, causa teoricamente idonea a giustificare la concessione della protezione umanitaria) e purchè tale accertamento sia compiuto sulla base di fonti attendibili ed aggiornate”, tra le quali, alla stregua della medesima pronuncia, non è annoverabile, per gli scopi perseguiti e per il pubblico cui è rivolto, il sito web “viaggiaresicuri.it” (cfr. pure, su tale ultimo assunto, nelle rispettive motivazioni, ex aliis, Cass. n. 23996 del 2020; Cass. n. 20334 del 2020; Cass. n. 8819 del 2020;
2. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna S.M. al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 22 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021