Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37450 del 30/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28532-2020 proposto da:

C.L., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANLUIGI DURANTE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1061/2019 del TRIBUNALE di RIMINI, depositata il 22/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI.

RILEVATO

che:

C.L. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1061 del 22.2.2010 del Tribunale di Rimini, che, in riforma della decisione di primo grado, aveva annullato l’ordinanza ingiunzione emessa a suo carico dalla Prefettura di Rimini per la violazione dell’art. 218 C.d.S., compensando interamente le spese dei due gradi di giudizio;

il Ministero dell’Interno non si è costituito;

con atto depositato il 27.9.2021 il procuratore del ricorrente, munito di mandato speciale a tale effetto, ha comunicato di rinunciare al ricorso;

nulla deve provvedersi sulle spese del giudizio, non avendo l’Amministrazione intimata svolto attività difensiva;

visto l’art. 391 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

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