LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29445-2020 proposto da:
D.V.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVESTRI, 195, presso lo studio dell’avvocato GENNARO IMPARATO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ONOFRIO MONTECALVO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA PUGLIA, BASILICATA E MOLISE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 211/2020 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI.
RILEVATO
che:
D.V.L. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 211 del 25.2.2020 della Corte di appello di Lecce, che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la sua opposizione all’ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la violazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, commi 646 e 648, per “avere installato nel locale commerciale di cui era titolare l’apparecchio multifunzionale c. d. TOTEM con libero accesso ad Internet”;
l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha notificato controricorso;
parte ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
l’unico motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 13 e 14, assume l’erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto che il fatto accertato e contestato non fosse diverso da quello per cui era stata emessa la sanzione, nonostante che nel verbale di accertamento fosse stata sbarrata, e quindi esclusa, l’ipotesi di condotta poi sanzionata con l’ordinanza ingiunzione opposta;
il motivo è inammissibile, avendo la Corte territoriale affermato, previa disamina del verbale di accertamento del *****, che in esso risultava effettivamente depennata una ipotesi di condotta sanzionabile, ma risultava altresì individuata con una X apposta sulla corrispondente casella, come oggetto di contestazione, la condotta successiva, così descritta “all’interno dell’esercizio risulta installato un apparecchio multifunzionale TOTEM”, precisando che, come risultava dall’atto di contestazione del *****, tale apparecchio, avente libero accesso ad Internet, consentiva ai clienti di giocare su piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on line, in violazione del D.L. n. 158 del 2012, art. 7, comma 3 quater;
in particolare, il motivo è inammissibile sia per difetto di specificità, in quanto il dedotto errore di interpretazione dell’atto non appare corredato da elementi in grado di evidenziarlo, sia perché l’affermazione della Corte di appello, secondo cui vi era corrispondenza tra la condotta indicata nel verbale di accertamento e nell’atto di contestazione successivo e quella sanzionata con l’ordinanza ingiunzione opposta, integra un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità;
le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente;
deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021