LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29533-2020 proposto da:
F.R., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LAURA GIOVINE;
– ricorrente –
contro
*****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 901/2020 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 10/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI.
RILEVATO
che:
con sentenza n. 901 del 10.7.2020 la Corte di appello di Salerno dichiarava inammissibile, per difetto di interesse all’impugnazione, l’appello proposto da F.R. per la riforma della sentenza del Tribunale di Salerno n. 3327/2017, sul rilevo che tale decisione aveva annullato la delibera dell’assemblea del condominio ***** del 16.3.2011 da lui impugnata, che gli aveva addebitato il contributo per le spese di riscaldamento, accogliendo il motivo che aveva lamentato la sua omessa convocazione all’assemblea;
F.R. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, per la cassazione della suddetta sentenza;
il condominio ***** non si è costituito.
CONSIDERATO
che:
il primo motivo di ricorso, denunziando violazione degli artt. 1138 e 1104 c.c., errata interpretazione e violazione del regolamento condominiale, art. 12, e violazione dell’art. 348 bis c.p.c., lamenta che la sentenza impugnata abbia dichiarato inammissibile il suo appello senza tenere conto delle ragioni della sua domanda di impugnativa, con cui aveva sostenuto di non dover pagare alcunché per le spese di riscaldamento in ragione del distacco dall’impianto centralizzato del suo appartamento e che non era applicabile nel suo caso il regolamento di condominio, art. 12, che prevedeva un contributo pari al 50% delle stesse solo per le unità immobiliari non abitate, né della circostanza che il giudice di primo grado aveva ritenuto infondate tali contestazioni;
il motivo è fondato;
dalla lettura della sentenza di primo grado, consentita a questa Corte in ragione della natura processuale della questione sollevata, risulta che il Tribunale di Salerno aveva solo in parte accolto l’impugnativa proposta dal F. e, per l’effetto, annullato solo alcuni punti della deliberazione assembleare impugnata e, in particolare, che aveva rigettato la domanda di annullamento relativa al primo argomento dell’ordine del giorno, che, secondo quanto sostenuto dall’attore, aveva rigettato la sua richiesta di essere escluso, a seguito del suo distacco, dalle spese di gestione dell’impianto di riscaldamento centralizzato, osservando al riguardo il giudicante che il regolamento di condominio, art. 12, stabiliva, per gli appartamenti non abitati, soltanto una riduzione della contribuzione pari al 50% e che tale disposizione era stata richiamata dalla precedente delibera assembleare del 12.11.1999, che aveva autorizzato il distacco, mai impugnata sul punto;
la Corte di appello ha pertanto errato nel ritenere inammissibile l’impugnazione per difetto di interesse, sul presupposto che la parte fosse stata interamente vittoriosa in primo grado, atteso che la parte era invece rimasta soccombente rispetto alla statuizione che aveva disatteso la sua domanda di annullamento anche del primo deliberato, relativo al suo obbligo di contribuire alle spese di gestione del riscaldamento, ed aveva con il suo atto di appello censurato questo capo della sentenza;
il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione dell’art. 91 c.p.c., va dichiarato assorbito;
la sentenza va pertanto cassata in relazione al primo motivo e la causa rinviata alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio.
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese, alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021