Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.37455 del 30/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32075-2020 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SEBINO 11, presso lo studio dell’avvocato ENRICO MARIA MORMINO, rappresentata e difesa dall’avvocato LALAGE MORMILE;

– ricorrente –

contro

COMUNE di PALERMO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 933/2020 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il 25/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI.

RILEVATO

che:

B.F. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 933 del 25.2.2010 del Tribunale di Palermo che, in parziale riforma della decisione del giudice di pace, aveva annullato tutti i verbali di contestazione della medesima infrazione del codice della strada impugnati dalla B. ad eccezione del primo, compensando le spese di lite del secondo grado di giudizio;

il comune di Palermo non si è costituito.

CONSIDERATO

che:

il ricorso, denunziando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., e dell’art. 92 c.p.c., comma 2, ed omessa pronuncia, lamenta che il Tribunale abbia disposto, in mancanza dei presupposti di legge, la compensazione delle spese del secondo grado di giudizio ed omesso qualsiasi pronuncia sulle spese del primo grado;

il primo motivo, che investe la statuizione di compensazione delle spese del giudizio di appello, è infondato, tenuto conto che l’adozione di tale misura costituisce esercizio di un potere discrezionale attribuito dalla legge al giudice di merito, censura bile nel giudizio di cassazione sotto il solo profilo della illogicità o palese contraddittorietà della motivazione (Cass. n. 17816 del 2019; Cass. n. 24502 del 2017; Cass. n. 15317 del 2013) e che, nel caso di specie, la motivazione adottata non è affatto illogica o contraddittoria, facendo essa riferimento alla presenza di precedenti di segno contrario alla soluzione accolta in seno alla giurisprudenza di merito;

e’ fondato, invece, il secondo motivo, che lamenta vizio di omessa pronuncia sulle spese del primo grado del giudizio, tenuto conto che nel dispositivo della sentenza la statuizione di compensazione riguarda le sole spese del secondo grado e che su quelle di primo grado il Tribunale nulla ha disposto, mentre avrebbe dovuto provvedervi a seguito della riforma della sentenza appellata;

la sentenza va pertanto cassata in relazione al secondo motivo, e, sussistendone le condizioni, la causa va decisa nel merito, compensando interamente le spese del giudizio di primo grado, in ragione della reciproca soccombenza;

le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del comune.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo e accoglie il secondo; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, compensa integralmente le spese del primo grado di giudizio.

Condanna il comune di Palermo al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali, in favore di ciascun controricorrente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472