LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32284-2020 proposto da:
P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato MONICA BASTA, rappresentato e difeso dall’avvocato CHIARA MARIA BRUNA LATORRE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 290/2020 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 14/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI.
RILEVATO
che:
P.S. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 290 del 14.5.2020 della Corte di appello di Campobasso che, in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto la sua opposizione all’ordinanza ingiunzione che gli comminava la sanzione di Euro 3.000,00 per la violazione del D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 49, comma 5, per avere negoziato in data 30.6.2010 un assegno bancario di Euro 10.000,00 privo della clausola di non trasferibilità;
il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha notificato controricorso.
CONSIDERATO
che:
il primo motivo di ricorso, nel denunziare violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 49, comma 5, come modificato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 20 e del D.Lgs. n. 169 del 2012, art. 18, comma 2, censura come errata e contraddittoria la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistente la violazione in forza del D.Lgs. n. 169 del 2012, art. 18, comma 2, – in base al quale “Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 49, commi 5 e 7, si interpretano nel senso che costituiscono violazione l’emissione, il trasferimento e la presentazione all’incasso di assegni bancari.. privi della clausola di non trasferibilità” – omettendo di considerare che la violazione contestata si riferiva ad un fatto commesso il 30.6.2010, vale a dire in data precedente alla sua entrata in vigore, che all’epoca la condotta vietata era solo quella dell’emittente e non del negoziatore del titolo e che l’efficacia interpretativa della norma si riferiva alle modificazioni introdotte con il D.Lgs. n. 141 del 2010;
il motivo è manifestamente infondato, tenuto conto della chiara natura interpretativa dell’art. 18, comma 2, sopra citato e quindi della sua attitudine ed efficacia a regolare condotte anche precedenti alla sua emanazione, in conformità alla ratio della fattispecie sanzionatoria che, nell’introdurre norme antiriciclaggio ed al fine di garantire la tracciabilità dei mezzi di pagamento, si rivolge a tutti i soggetti coinvolti nella circolazione del titolo di credito;
il secondo motivo, che denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., lamenta che il giudice a quo non si sia pronunciato sulla sua richiesta, formulata nell’atto di costituzione in appello, di applicazione della norma sopravvenuta più favorevole di cui al L. n. 136 del 2018, art. 9 bis, che, per la violazione in esame, in caso di importi inferiori a Euro 30.000,00, prevede che l’entità della sanzione minima sia pari al 10% dell’importo del titolo;
il mezzo è fondato, tenuto conto che la Corte di appello non si è pronunciata sulla richiesta di applicazione di tale normativa, in quanto più favorevole;
la sentenza va pertanto cassata in relazione al secondo motivo, con rinvio della causa alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione, che provvederà anche a liquidare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo e accoglie il secondo; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese, alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021