LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27257/2019 proposto da:
F.A., rappresentato e difeso dall’avv. VALENTINA SASSANO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 466/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 14/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.
CONSIDERATO IN FATTO
F.A. – cittadino della Costa d’Avorio – ebbe a proporre avanti il Tribunale di Torino ricorso avverso la decisione della locale Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale, che aveva rigettato la sua istanza di ottenimento della protezione in relazione a tutti gli istituti previsti.
Il richiedente asilo ebbe a rappresentare d’aver abbandonato il suo Paese poiché arrestato in dipendenza delle sue convinzioni ed impegno politico, sicché liberato, era dapprima fuggito in Libia dove aveva soggiornato per circa 4 anni, per quindi giungere in Italia.
Il Tribunale cisalpino ebbe a rigettare la domanda del richiedente in relazione a tutti gli istituti previsti dalla normativa in tema di protezione internazionale, ritenendo che l’azione persecutoria narrata non era veritiera e non sussistenti elementi fattuali e giuridici adeguati a sostenere il riconoscimento di una delle forme di protezione previste dalla normativa in tema.
Il F. propose gravame avanti la Corte d’Appello di Torino, che respinse l’impugnazione rilevando come nelle Costa d’Avorio non era in essere una situazione socio-politica connotata da violenza diffusa e che i dati fattuali, versati in atti dal ricorrente, non erano adeguati a sostenere la conclusione di un suo effettivo radicamento sociale in Italia.
Il F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte subalpina articolato su unico motivo.
Il Ministero degli Interni, ritualmente vocato, ha depositato controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal F. risulta inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17.
Con l’unico primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione del disposto D.P.R. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, poiché il Collegio cisalpino ha rigettato la sua stanza di riconoscimento della protezione umanitaria errando nella valutazione della documentazione all’uopo da lui versata in atti, lumeggiante i corsi di lingua e perfezionamento professionale seguiti; elementi utili all’accoglimento della sua domanda siccome riconosciuto dalla giurisprudenza, anche di legittimità.
La censura appare inammissibile posto che non si confronta con la motivazione presente nella sentenza impugnata sul punto.
Difatti la Corte subalpina ha puntualmente esaminato la documentazione dimessa in atti dal F. ed evidenziato come il radicamento sociale richiesto non può esser fondato su attestati della mera partecipazione a corsi formativi o di apprendimento della lingua nell’ambito del circuito dell’accoglienza, poiché tale bagaglio professionale privo di rilievo in difetto di effettivo radicamento in Italia mediante lo svolgimento di stabile lavoro e la costituzione di effettivi ed autonomi rapporti sociali.
La Corte territoriale poi ha escluso la concorrenza in capo al F. di condizioni di vulnerabilità sia oggettiva che soggettiva utili alla formulazione della comparazione tra la condizione sociali del ricorrente in Italia ed in Patria.
Tale specifica motivazione non rimane incisa dall’argomentazione critica svolta dal ricorrente fondata su apodittica denunzia di mancata considerazione della documentazione dimessa – invece puntualmente esaminata – e astratto richiamo ad insegnamento giurisprudenziale per sua natura abbisognevole del riscontro con i dati di fatti della specifica posizione esaminata, come sottolineato dalla Corte cisalpina.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione, liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate da debito.
Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione degli Interni le spese di lite di questo giudizio di legittimità liquidiate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021