LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25859/2019 proposto da:
M.E., rappresentato e difeso dall’avv. Claudia Pezzoni, con studio in Parma, Piazzale J.F. Ravenet 1;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, ope legis domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Bologna, depositata il 25/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/02/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– M.E., cittadino nigeriano, ha impugnato per cassazione il decreto con cui il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso proposto nei confronti del diniego della protezione internazionale e di quella umanitaria deciso dalla competente commissione territoriale;
– a sostegno delle domande il richiedente asilo ha dichiarato di essere nato e cresciuto ad *****, di etnia e lingua edo e di essere cittadino cattolico; ha aggiunto di avere perso il padre in quanto ucciso dai ***** e di avere ricevuto dopo la morte del genitore minacce di morte da parte loro e perciò di avere deciso di lasciare la Nigeria;
– il tribunale bolognese aveva ritenuto non attendibile, alla luce delle consultate fonti informative, il suo racconto con particolare riferimento alle circostanze riferite ai pastori ***** ed ha quindi negato la protezione internazionale; il tribunale ha poi escluso la protezione umanitaria in ragione della mancata allegazione di condizioni di vulnerabilità;
– la cassazione del decreto impugnato è chiesta sulla base di sei motivi, cui resiste con controricorso il Ministero dell’interno.
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo si denuncia l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del provvedimento di diniego della protezione richiesta per avere erroneamente ritenuto non credibile il racconto della vicenda personale riferita dal richiedente asilo;
– con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, per avere il tribunale erroneamente negato il riconoscimento dello status di rifugiato;
– con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9 e 14 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 comma 3, lett. a), b) e c), nonché art. 19, per avere negato lo status di rifugiato al richiedente;
– con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione al regime probatorio per non avere considerato che il richiedente asilo aveva compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
– con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), per avere negato la protezione sussidiaria in ragione della ritenuta non credibilità della vicenda personale riferita dal richiedente;
– con il sesto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1 e art. 5, comma 6, per la mancata concessione della misura della protezione umanitaria;
– in considerazione della comune contestazione della giudizio di non credibilità formulato dal tribunale bolognese i motivi possano essere congiuntamente esaminati: si tratta di censure inammissibili;
– va, innanzitutto, rilevato che il tribunale ha chiaramente motivato il diniego della protezione internazionale specificando che non ha ritenuto insussistente il prospettato scontro tra pastori ***** ed agricoltori, il quale esiste ed è grave come confermano le fonti informative utilizzate;
– il tribunale ha, invece, sostenuto che il racconto del richiedente asilo non è credibile ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, sotto molteplici criteri: a) perché non circostanziare i fatti, b) perché non produce dalle lettere di minacce asseritamente ricevute; c) perché richiedente asilo non proviene dalla zona interessata dal conflitto allegato;
– a fronte di ciò la contestazione del richiedente riguarda sia la protezione sussidiaria che quella umanitaria ma non confuta le specifiche argomentazioni poste a fondamento della statuizione;
– neppure con riguardo alla protezione umanitaria, che si fonda sulla allegazione di una personale e specifica condizione di vulnerabilità, il ricorrente ha indicato quali elementi in tal senso avrebbe indicato a sostegno della prospettazione di seri motivi di carattere umanitario;
– il ricorso appare, pertanto, destinato all’inammissibilità e, in applicazione del principio di soccombenza, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese di lite nella misura indicata in dispositivo;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del controricorrente e liquidate in Euro 2100,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2021